La Cassazione ha rinviato alla Corte d’Appello di Lecce il pronunciamento sulla nullità del rapporto per l’immoralità della negoziazione. Melucci: “Emozione e soddisfazione per dissesto economico ed ispezioni del Mef prossimi ad una soluzione definitiva”

Si avvierebbe così verso la chiusura la procedura di dissesto, come indicato nella nota di Palazzo di Città: «La previsione è che, di intesa con la struttura del Viminale, entro pochi mesi Taranto possa lasciarsi alle spalle un dissesto più che decennale che ha segnato tanto negativamente lo sviluppo della nostra città».

«L’Amministrazione Comunale accoglie con soddisfazione la pronuncia della Cassazione sui cosiddetti BOC, che apre scenari rosei fino a poco fa inimmaginabili. Ora si può attendere con serenità la decisione prossima della Corte d’Appello di Lecce, a cui la stessa Cassazione ha rinviato, che sarà chiamata, finalmente, a pronunciarsi sulla nullità del rapporto e l’immoralità della negoziazione». È quanto si legge in una nota stampa di Palazzo di Città che accoglie con entusiasmo il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione sull’annosa vicenda dei BOC (buoni ordinari comunali), obbligazioni di pagamento rilasciate dall’Ente Civico  nel 2004, prima del dissesto finanziario, i cui debiti furono ereditati dalla Banca Intesa Sanpaolo (che ha rilevato il credito di Banca Opi). Tale debito, per quanto concerne la quota capitale, ammonta a circa 250milioni di euro (maggiorato a circa 460milioni di euro considerando gli intressi maturati negli anni).

Ricordando alcune tappe precedenti della vicenda BOC, va precisato che, all’epoca del dissesto, il commissario prefettizio Tommaso Blonda (a quei tempi l’Ente civico era commissariato a causa dell’ingente debito) sospese il pagamento della rata alla banca poiché si sarebbe trovato nella situazione di non poter erogare gli stipendi per i dipendenti comunali.

Somma che l’Ente civico, una volta insediatasi la prima Giunta Stefàno, si rifiutò di pagare, presentando ricorso in Cassazione considerandoli debiti pregressi sui quali l’allora Amministrazione comunale non avrebbe avuto, secondo la difesa portata avanti da Palazzo di Città, voce in capitolo ed a fronte del fatto che il contratto fu giudicato nullo nei due precedenti gradi di giudizio (nel 2009 in primo grado e nel 2012 dalla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto). Ciò nonostante, la per la Corte d’Appello di Lecce il Comune di Taranto avrebbe dovuto pagare la quota capitale del debito a Banca Intesa Sanpaolo.

Come scrivemmo in data 30 luglio scorso, “la nullità del contratto non inficia però sull’estinzione del debito per ripianare il prestito che Opi fece per garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni emesse dal Comune di Taranto (consentite dalla legge 23/12/94 n.724, art. 35), ponendosi come tutor dell’Ente civico“. Su tale decisione si sarebbe, infatti, dovuta esprimere la Cassazione con la sentenza attesa in riva allo Ionio, a causa di vari rinvii, da oltre un anno.

La recente sentenza della Suprema Corte ha quindi cassato il precedente grado di giudizio rinviando così il pronunciamento sulla nullità del rapporto alla Corte d’Appello di Lecce che già nel 2012 aveva ritenuto nullo il contratto. In una parte specifica del testo della sentenza la Corte sposa la tesi difensiva del Comune di Taranto in merito all’ “immoralità della negoziazione” per la quale il Comune di Taranto ha presentato ricorso chiedendo di non pagare la quota capitale del debito.

La Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso principale del Comune di Taranto e il primo motivo del ricorso incidentale. Il primo motivo del ricorso principale si riferisce alla tesi del “difetto di legittimazione della banca a far valere la nullità del contratto ex art. 23, comma 3, t.u.f.“. La Corte d’Appello ha ritenuto la Banca OPI “priva di legittimazione – si legge nella ricostruzione dei fatti riportata nel testo della sentenza della Cassazione – a fare valere la nullità del contratto di advisoring, non essendo il vincolo contrattuale consacrato in un unico documento contrattuale, e ciò in applicazione dell’art. 23, comma 3, t.u.f., in base al quale la nullità per mancanza di forma scritta può essere fatta valere solo dal cliente e, nella specie, dal Comune di Taranto e non dalla banca“. La tesi del Comune di Taranto, avallata dai giudici della Corte d’Appello, è che la fattispecie di contratto è riconducibile ad un contratto di intermediazione finanziaria; la cui mancanza, come nel caso di specie, è rilevabile, a norma dell’art. 23, comma 3, t.u.f., “solo dal cliente, e, quando cliente sia una P.A., solo da quest’ultima“, come indicato nel testo della sentenza della Cassazione.

La Suprema Corte aderisce alla prima opzione, ovvero quella invocata dalla banca ricorrente, secondo la quale la predetta tipologia dei contratti della Pubblica Amministrazione, i quali, per quanto concerne i Comuni, sono regolamentati dal Regio Decreto n. 383 del 3 marzo 1934. Lo stesso prevede, all’art. 87,  una metodologia contrattuale “ad substantiam“. Ovvero “a pena di nullità, rilevabile d’ufficio ed eccepibile anche dalla controparte della P.A. – specifica il testo della sentenza della Suprema Corte – salvo che sulla validità del contratto sia formato un giudicato“. “Si deve pertanto seguire la prima opzione tra quelle in campo – recita il testo della Sentenza – dovendosi riconoscere la prevalenza del regime della forma scritta ad substantiam che è propria dei contratti della Pubblica amministrazione – con consequenziale rilevabilità d’ufficio della nullità ed eccepibilità dalla controparte contrattuale – quando essa sia parte di un contratto stipulato con un intermediario o operatore finanziario, per il quale il t.u.f. prevede la forma scritta, non trovando applicazione l’art. 23, comma 3, t.u.f.” inerente alla nullità del contratto che può essere fatta valere solo dal cliente.

La Cassazione rimanda quindi alla Corte d’Appello l’analisi del contratto in esame fra Ente civico e banca, specificandone la validità sulla base dell’indirizzo enunciato dal testo della sentenza. “Al giudice di rinvio è riservato il compito di accertare in concreto se, nella formazione del contratto di advisoring di cui è causa, sia stata rispettata la forma scritta ad substantiam“.

Quanto al ricorso incidentale, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2035 c.c. da parte dei giudici di merito. “La tesi esposta nel motivo in esame è che la Corte di merito (Corte d’Appello, nds) avrebbe errato – si legge nel testo della sentenza in riferimento all’esposizione della linea difensiva del Comune di Taranto – nell’escludere la configurabilità  dell’invocata soluti retentio in una situazione in cui l’assunzione del prestito obbligazionario, grazie al contributo di un funzionario infedele, era volta a realizzare uno scopo immorale, quello di aggravare la situazione debitoria del Comune, al punto di procurarne eziologicamente il dissesto”. La Suprema Corte scredita le tre considerazioni teorizzate dalla Corte d’Appello per le quali la soluti retentio (in riferimento alle obbligazioni in cui subentrano casi di ritenzione al pagamento per ragioni morali o sociali, disciplinata dall’art. 2035 del Codice civile) invocata dal Comune di Taranto è da considerarsi nulla. La prima, perchè, oltre a sussistere una “finalità truffaldina o corruttiva”, contrarie a norme imperative ed al buon costume, vi è da considerare che, nonostante “l’interruzione del rapporto di immedesimazione organica tra il Comune e il funzionario, autore della contrattazione con la banca“, l’istituto della soluti retentio trova la sua ragione giustificatrice, poichè in “una situazione di eguale turpitudine è tutelata la condizione di chi possiede, cioè abbia ricevuta la prestazione illecita”. Ad avallare maggiormente tale tesi vi è la constatazione che “il destinatario del finanziamento era il Comune e non il funzionario“.

Il secondo argomento si riferisce all’inapplicabilità della soluti retentio alle prestazioni esecutive per violazione di norme imperative. Esso “non impedisce una autonoma valutazione dell’atto dal punto di vista della sua eventuale contrarietà al buon costume, al fine di negare l’azione di ripetiizione, a norma dell’art. 2035 c.c.“.

Il terzo argomento citato nella sentenza di secondo grado, ovvero “l’intrinseca ripetibilità della prestazione della banca”, travisa, secondo la sentenza della Cassazione, “la nozione  di incommerciabilità con la quale, ai fini della soluti retentio, si intende non un dato materiale, qual è quello della concreta ripetiibilità della prestazione (pecuniaria), ma giuridico, nel senso che la pretesa restitutoria non può formare oggetto di obbligazione (art. 1174 c.c.)“.

La Cassazione rimanda quindi il giudizio nel merito della questione alla Corte d’Appello. “Spetta al giudice di rinvio di valutare, alla luce dei suddetti principi, se la complessa fattispecie negoziale di finanziamento sia stata posta in essere dalle parti per uno scopo immorale, dedotto dal Comune di Taranto a sostegno della soluti indebiti, al fine di paralizzare la pretesa restitutoria della banca“.

La sentenza apre, quindi, nuovi scenari, con la possibilità di chiudere la procedura di dissesto in tempi brevi, visto che la proncipale causa ostativa a tale chiusura era rappresentata proprio da questi debiti pendenti in attesa del pronunciamento della Cassazione. Quanto agli interessi sui debiti della vicenda BOC, è ormai assodato che l’Ente civico non dovrà più provvedere ad estinguerli.

In riferimento, invece, alla quota capitale del debito, si riaprirà un nuovo processo in Appello e, presumibilmente, non passerà meno di un anno prima che si arrivi a sentenza. In questo nuovo processo il Comune di Taranto partirà in una posizione di forza, essendo stato legittimato, nella sua tesi difensiva, dalla Cassazione per quanto riguarda la possibilità di non procedere al pagamento della quota capitale del debito contratto nella vicenda BOC.

Tornando alla nota stampa odierna di Palazzo di Città nella quale si annuncia l’avvvio della procedura di chiusura del dissesto, si legge quanto segue: “Nel frattempo, in coordinamento con l’Osl, Amministratori e Dirigenti hanno già predisposto nelle ultime settimane un dettagliato piano di estinzione dell’intera procedura di dissesto economico, che ha previsto ab origine diverse declinazioni, proprio per recepire debitamente le possibili risultanze della sentenza“.

Per l’Amministrazione comunale tale iter di chiusura della procedura di dissesto potrebbe concretizzarsi entro pochi mesi. «La previsione è che, di intesa con la struttura del Viminale – recita la nota stampa di Palazzo di Città – entro pochi mesi Taranto possa lasciarsi alle spalle un dissesto più che decennale che ha segnato tanto negativamente lo sviluppo della nostra città».

«Insieme con le delicate questioni in via di risoluzione anche presso il Mef, si trattava di una delle assolute priorità della Giunta Melucci, foriera di ulteriori ripartenze dell’intera macchina amministrativa», prosegue la notaa stampa.

«Il Sindaco, già nella serata di ieri, ha formalmente e con emozione ringraziato tutti i propri collaboratori per questo risultato – conclude la nota stampa dell’Amministrazione comunale – che si avvicina a meno di 90 giorni dal completo insediamento della compagine amministrativa».

Nessun riferimento, nella nota stampa di Palazzo di Città, all’operato dell’ex Sindaco di Taranto, Ippazio Stefàno, il quale, andando anche contro le tesi di parte della sua maggioranza e della stessa Avvocatura del Civico Ente, preferì non procedere con il pagamento della quota capitale del debito e facendo sì che l’Ente civico presentasse ricorso in Cassazione chiedendo che fosse considerato nullo anche il pagamento dei 250milioni di euro di quota capitale. Gli interessi, i campanilismi, le divisioni per colori o fazioni, non dovrebbero mai avere la meglio, a nostro giudizio, sulla riconoscenza e sulla memoria storica; in ogni contesto, non solo nella politica.

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