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Porto, le ZES sono legge: pubblicato il decreto. Non c’è più tempo da perdere

Le Zone economiche speciali (ZES) sono legge. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il “Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)”, decreto ministeriale (n. 47 del 26 febbraio 2018), dato che il DL Sud, che introduceva le ZES nel nostro ordinamento, demandava ad un decreto del Presidente del Consiglio “le modalità per l’istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l’identificazione e la delimitazione dell’area nonché i criteri che ne disciplinano l’accesso e le condizioni speciali nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo”.

Ora le regioni interessate, soltanto quelle del Sud italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), potranno presentare il “Piano di sviluppo strategico” ai ministeri competenti, il quale, una volta approvato, porta all’istituzione di una Zes dentro la quale le imprese possono godere di crediti d’imposta fino a 50 milioni se vi risiederanno per minimo 5 anni.

La Zes richiede un porto, ma non solo…

Il porto è elemento quasi imprescindibile per qualunque Regione che voglia fare richiesta di una Zes (e per non più di due) perché, oltre ad essere obbligatorio per legge, è soprattutto questa la struttura che sceglierà il soggetto amministratore della Zes tramite un Comitato d’indirizzo presieduto dal presidente dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) interessata. Questi i requisiti: “La ZES può ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un’area portuale”. Non solo porti core, ma anche altri scali, purché “presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare”.

Elencati poi i contenuti del Piano di sviluppo strategico con cui le Regioni interessate devono corredare le proprie richieste di istituzione di ZES, fra cui “un’analisi dell’impatto sociale ed economico atteso dall’istituzione della ZES; l’individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES; l’indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione, nei limiti dell’intensità’ massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge; il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale, nel Comitato di indirizzo“.

Gli istituti che compongono la Zes (art. 1 della 47/2018)
• La Regione, all’interno della quale risiedono una o massimo due Zes
• La Zes, con confini precisi
• Comitato d’indirizzo. Stabilisce il soggetto per l’amministrazione della Zes. È presieduto dal presidente dell’Adsp e i membri non ricevono compensi
• Il segretario generale dell’Adsp. Esercita le funzioni amministrative del Comitato d’indirizzo e può stipulare, autorizzato dal Comitato, accordi o convenzioni quadro con banche e intermediari finanziari

Il Comitato d’indirizzo, è composto “dal Presidente dell’Autorità’ portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e sarà l’organo che gestirà operativamente le ZES, la cui durata che, non potrà “essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, sarà determinata dal decreto istitutivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri “in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa“.

Norme, strumenti e regole di riferimento
• Decreto legge 91/2017 (“Dl Sud”)
• Decreto ministeriale 47/2018
• Piano di sviluppo strategico. Lo presenta la Regione ai ministeri competenti per richiedere la Zes. Contiene in sostanza il disegno della Zes, i suoi confini e cosa c’è dentro

Finanziamenti

Come stabilito dalla legge 91/2017 – che ha avviato il processo di istituzione delle Zes terminato lunedì con la pubblicazione della 47/2018 – le risorse per le Zes sono suddivise in tre anni: 25 milioni nel 2018, 31,5 milioni nel 2019 e 150,2 milioni nel 2020. Le regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono fare richiesta d’istituzione – ai ministeri di Coesione Territoriale, Economia e Trasporti e presentando un piano strategico – di una zona economica speciale, un’area, recita il Dl 91 all’articolo 4, “costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico, e che comprenda almeno un’area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)“. La centralità dei porti si vede da come è selezionato il soggetto incaricato di amministrare la Zes.

L’Agenzia per la coesione territoriale è incaricata di vigilare l’andamento delle imprese che operano in regime di zona economica speciale, riferendo direttamente al premier e al ministero per la Coesione territoriale. In particolare “al termine dei sei anni dall’istituzione delle singole ZES, e successivamente con cadenza periodica, l’Agenzia per la coesione territoriale valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico e trasmette tale valutazione al Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di esito negativo del monitoraggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate, può adottare modifiche o integrazioni al decreto istitutivo, L’Agenzia per la coesione territoriale trasmette una relazione periodica al Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di valutare la possibilità di modificare o integrare la disciplina dell’istituto della ZES e di valutare l’eventuale rifinanziamento della misura (credito d’imposta massimo di 50 milioni di euro per ogni investimento)“.

(leggi tutti gli articoli sulle ZES http://www.corriereditaranto.it/?s=zes)

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