La vicenda legata alla Valutazione del Danno Sanitario dell’ex Ilva potrebbe essere a breve investita da importanti novità. Della questione, come avviene da almeno due anni, se ne sta occupando anche e soprattutto l’Osservatorio permanente per il monitoraggio dell’attuazione del Piano ambientale (di cui all’art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017, che si è svolta in modalità di videoconferenza lo scorso 14 dicembre.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2021/12/04/torna-a-riunirsi-losservatorio-sullilva/)

Non è un caso che il primo punto all’ordine del giorno, dopo una serie di informazioni sulla composizione interna all’Osservatorio, sia stato proprio il “Procedimento di riesame dell’AIA previo aggiornamento della Valutazione del Danno Sanitario (VDS) di cui all’ID 90/10212.

Il Presidente dell’Osservatorio ha fornito inizialmente un aggiornamento in merito al procedimento che prevede una preliminare Valutazione del Danno Sanitario (VDS) e successivamente, qualora risultasse necessario, il riesame dell’AIA dello stabilimento siderurgico di Taranto. In particolare, è stato ancora una volta rammentato che tale particolare procedimento è stato disposto nel 2019 (con decreto direttoriale n. 188 del 27/05/2019) a seguito della richiesta dell’ex Sindaco di Taranto di tenere conto, oltre agli esiti della valutazione sanitaria condotta secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute in applicazione della normativa speciale relativa agli impianti di rilevanza strategica nazionale, anche degli esiti della Valutazione del Danno Sanitario effettuata secondo i criteri definiti dalla Legge della Regione Puglia n. 21/2012, elaborata da ARPA Puglia, AReSS Puglia e ASL Taranto per lo stabilimento ILVA di Taranto, con riferimento a scenari emissivi del 2010 (pre-AIA) e del 2016 (post-AIA), da cui emerse la necessità di ridurre le emissioni di benzene (10%) e di benzo(a)pirene (34%) del siderurgico. 

Il procedimento prevede, quindi, un preliminare aggiornamento della Valutazione del Danno Sanitario (VDS), con i criteri definiti dalla legge regionale, e successivamente, qualora risultasse necessario, il riesame dell’AIA dello stabilimento di Taranto.

L’aggiornamento della VDS prende in considerazione gli scenari emissivi autorizzati dal DPCM del 29 settembre 2017, ossia quello riferito alla produzione di 6 milioni tonnellate/anno di acciaio attualmente autorizzata (ante-operam) e quello relativo alla produzione di 8 milioni di tonnellate annue di acciaio prevista al completamento degli interventi (post-operam) elencati nel medesimo DPCM. 

In particolare, come ricordato nella riunione dell’Osservatorio ILVA del 9 marzo 2021, il procedimento prevede tre fasi distinte, di cui le prime due “prodromiche” al riesame dell’AIA vero e proprio:

1) una prima fase volta alla definizione del quadro emissivo da porre alla base della procedura di VDS (per questo è stato istituito un Gruppo di lavoro costituito da ISPRA, ARPA Puglia e Commissione AIA, con anche il contraddittorio del Gestore); 

2) una seconda fase volta all’aggiornamento dei rapporti di VDS a cura degli Enti, sulla base del quadro emissivo di cui al punto che precede. Tale aggiornamento è effettuato sulla base dei criteri di cui alla Legge Regionale n. 21/2012, sebbene per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale di Taranto trovino applicazione i criteri metodologici definiti dal decreto interministeriale 24/04/2013; 

3) una terza fase di “riesame dell’AIAda avviare nel caso che, dalla fase precedente, emerga la necessità di ridurre ulteriormente le emissioni attraverso prescrizioni aggiuntive a quelle del Piano ambientale 2017; tale fase quindi è eventuale e sarà posta in essere secondo le modalità e le tempistiche previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 per i procedimenti di riesame dell’AIA.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2021/07/12/la-politica-ascolti-la-scienza-e-segua-la-ragione/)

Tutto ciò premesso, come si ricorderà lo scorso 18 maggio 2021, ARPA Puglia, ASL TA e AReSS Puglia hanno trasmesso il “Rapporto complessivo di Valutazione del Danno Sanitario (VDS) redatto ai sensi dell’art.2 comma 3 del citato decreto [n. 188], adottando sia l’approccio tossicologico [VDS] per stimare l’impatto dei singoli inquinanti, sia l’approccio epidemiologico [Valutazione Integrata di Impatto Ambiente- Salute-VIIAS] per stimare l’impatto delle polveri, con riferimento al quadro emissivo [ante- operam] corrispondente alla produzione attualmente autorizzata dal DPCM 29/09/2017, pari a 6 milioni di tonnellate/anno di acciaio” (Rapporto complessivo VDS+VIIAS 2021) e con riferimento ai dati sanitari aggiornati agli ultimi anni. 

Tale rapporto è stato presentato dagli stessi Enti nella riunione con il Gruppo di lavoro che si è tenuta lo scorso 28 maggio 2021 e il quadro emissivo ante-operam preso a riferimento è stato definito nel corso della riunione del Gruppo di lavoro del 16/02/2021.
Dalle valutazioni condotte, la maggior parte delle criticità identificate con le precedenti valutazioni, che avevano determinato la richiesta del Sindaco, si sono rilevate già superate, ma adottando l’approccio VIIAS è emersa una possibile criticità sanitaria/epidemiologica in relazione alle emissioni di polveri fini (PM2,5 e PM10) nel quartiere Tamburi (contiguo allo stabilimento).

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2021/12/15/tumori-infantili-taranto-quasi-in-linea/)

Ricordiamo infatti ancora una volta che lo scenario valutato è ante operam: significa che lo studio è stato realizzato tenendo conto della copertura dei parchi, di una copertura dei nastri pari al 65% e della non copertura delle torri. Dunque di uno stadio intermedio, ad essere larghi, dei vari interventi previsti ed ancora in corso. Questo aspetto è fondamentale perché non venendo specificato da chi diffonde i risultati della relazione in questione, lascia credere nel lettore o nel cittadino che tale studio si riferisca ad una valutazione sulle emissioni a prescrizione tutte attuate: questo si potrà invece effettuare solo con il post operam, ovvero al completamento di tutte le prescrizioni.

La valutazione del rischio cancerogeno inalatorio, stimato con approccio tossicologico e associato alle emissioni in atmosfera relative allo stabilimento, per gli inquinanti valutati (Benzene, Naftalene, Benzo(a)pirene, Arsenico, Cadmio, Cromo VI, Nichel, Piombo, Diossine, PCB) e per entrambi i sotto-scenari emissivi considerati (relativi alle elaborazioni statistiche cd. ‘UCL95’ e ‘KM Mean’), ha mostrato un valore di rischio compreso nel range 1×10‐6-1×10‐4 (uno su un milione – uno su diecimila), per il quale l’US-EPA (Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti) indica l’esigenza di valutare in modo discrezionale l’opportunità di interventi di contenimento.

Il rischio sanitario minimo accettabile è circoscritto in pochi numeri, ovvero 1×10-4: che significa che non si deve ammalare a causa delle emissioni del siderurgico, più di un cittadino ogni diecimila abitanti. Da questo dato bisogna partire. Attualmente, il rischio seppur di poco supera questo dato. Che viene considerato un “rischio sanitario minimo non accettabile“. Che nella diffusione disinformata di massa a tutti i livelli si trasforma in “rischio sanitario inaccettabile“.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2021/02/08/valutazione-danno-sanitario-ecco-i-nuovi-dati/)

In merito allo studio, i Commissari straordinari hanno presentato le osservazioni ricevute dal Gestore Acciaierie d’Italia con nota del 22/06/2021, relative ai modelli e ai criteri adottati nel Rapporto, condividendole e mettendo in dubbio, tra l’altro, che le elaborazioni VIIAS siano state condotte applicando correttamente le metodiche in corso di definizione da parte del Ministero della Salute.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e degli specifici chiarimenti tecnici richiesti dal Gestore e dai Commissari straordinari, il MiTE, con nota del 19/07/2021, ha ritenuto fondamentale il diretto coinvolgimento del Ministero della Salute, al fine di acquisire il relativo parere e, quindi, avere la certezza sulla corretta applicazione dei modelli di valutazione adottati dagli Enti, con particolare riferimento alla metodologia VIIAS, controdeducendo anche le osservazioni del Gestore. Tale preliminare verifica appare necessaria prima di procedere con le ulteriori fasi del procedimento riguardanti la valutazione riferita allo scenario post-operam e volte a valutare la eventuale necessità di ulteriori prescrizioni oltre a quelle già presenti nell’AIA di cui al D.P.C.M. del 2017. Successivamente si sono tenute diverse interlocuzioni con il Ministero della salute, che sta tuttora elaborando il parere richiesto.

Il Gestore ha già trasmesso, con nota del 9/9/2021, i dati, richiesti dal Gruppo di lavoro relativi a una produzione di acciaio pari a 6 milioni di tonnellate/anno e ad uno scenario definito post-operam intermedio (in quanto considera gli interventi realizzati al 31/12/2021), ma allo stato non si ritiene possibile procedere con le attività del Gruppo di lavoro, prima della risoluzione dei dubbi metodologici esplicitati da Commissari straordinari e Gestore che, ove confermati anche solo in parte dal Ministero delle Salute renderebbero necessario riorientare l’approccio.

L’azienda si dice convinta del fatto che ARPA, Asl ed AReSS abbiano fondamentalmente sbagliato approccio, metodologie e calcoli nello studio della Valutazione del Danno Sanitario. Non è un caso se attraverso la Melete srl, Start up dell’università degli Studi dell’Insubria, ha avanzato una serie di dubbi sia di carattere giuridico che di natura tecnica.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2022/01/15/222salute-e-ambiente-dalloms-uno-studio-utile/)

Il Presidente dell’Osservatorio ha infatti sottolineato, infine, che la risoluzione di detti dubbi metodologici risulta ancora più urgente considerando che, in data 22/11/2021 è stato avviato il procedimento di riesame parziale, identificato con ID 90/11998, per l’istruttoria dell’istanza presentata dal Gestore per l’eliminazione della prescrizione riguardante la durata minima di 24 ore dei tempi di distillazione del carbon fossile per le batterie 7-8-9 e 12. Tale istanza è stata presentata ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.P.C.M. 2017, che prevede che “nelle more della realizzazione degli interventi previsti nell’Allegato I, resta fermo il vincolo previsto dalla prescrizione n. 44 dell’AIA 2012, ovvero il Gestore dovrà massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore. Il Gestore potrà fare istanza all’Autorità competente per la diminuzione dei tempi di distillazione per le singole batterie, previa verifica da parte dell’Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi previsti per le stesse”. Tale procedimento ordinario vedrà, come di norma, il coinvolgimento anche degli enti locali (Regione, Provincia e Comuni) e del Ministero della Salute stesso. 

A che punto siamo dunque? Durante la riunione dell’Osservatorio, che ricordiamo si è svolta lo scorso 14 settembre, il rappresentante del Ministero della Salute, dott. Pasqualino Rossi, confermando l’analisi illustrata dal Presidente, comunicava che il parere sarebbe stato emesso probabilmente entro la fine della settimana. Ovvero tra il 18 e il 19 dicembre: ma oltre un mese dopo, del parere del ministero della Salute non vi è traccia.

In merito, sempre lo stesso Rossi ha riportato ai presenti alla riunione che in data 14/10/2021 si è tenuta una riunione dell’Osservatorio epidemiologico che si occupa della situazione sanitaria della città di Taranto, al termine della quale è emersa la necessità di un’espressione del Ministero della Salute in merito alla metodologia seguita nelle valutazioni sanitarie riportate nel Rapporto complessivo sopra richiamato. A tal fine è stato ritenuto opportuno istituire un gruppo di lavoro composto dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dalle Autorità sanitarie locali. Nel corso della riunione del citato gruppo di lavoro che si è tenuta sempre lo scorso 14 dicembre, l’Istituto Superiore di Sanità ha assicurato che il parere è in fase di elaborazione e sarà trasmesso a breve. 

Il Presidente dell’Osservatorio ha quindi sottolineato che, non appena ricevute, le valutazioni del Ministero della Salute saranno tempestivamente condivise con i componenti dell’Osservatorio; inoltre, con urgenza si provvederà ad aggiornare in merito anche la Commissione europea e la Corte europea dei diritti dell’uomo nell’ambito delle procedure pendenti presso tali istituzioni. 

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2021/02/16/22222registro-tumori-taranto-trend-in-lieve-dimunizione/)

Secondo alcune indiscrezioni raccolta presso le nostre fonti, pare che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) abbia confermato in un parere trasmesso al ministero la correttezza dell’operato da parte di ARPA Puglia, ASL TA e AReSS Puglia. Ma a tutt’oggi si attende ancora una parola definitiva. Tanto più che tre giorni dopo la riunione dell’Osservatorio, lo scorso 17 dicembre, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da Acciaierie d’Italia intimando agli enti sanitari di consegnare entro 60 giorni tutti i dati richiesti dall’azienda, che sono serviti a redarre il Rapporto complessivo VDS+VIIAS 2021.

Dunque, come abbiamo già avuto modo di denunciare nel recente passato, siamo di fronte all’ennesimo caso che rischia di impantanare la vicenda ex Ilva in quello che è uno snodo fondamentale. Perché nessuno può più realisticamente pensare che il futuro produttivo del siderurgico, qualora si riuscisse a traghettarlo nel ciclo ibrido con i forni elettrici e poi tra anni nell’era dell’idrogeno verde, possa non tenere più conto degli effetti della produzione sulla salute dei lavoratori e dei cittadini. E’ quindi assolutamente necessario che il confronto e gli studi scientifici seguano gli approcci migliori e formulino infine dati scientificamente inoppugnabili, da ogni parte, scevri di qualsivoglia ideologia.

In particolar modo serve che la politica, a tutti i livelli, resti fuori da tutto questo. E che la magistratura possa valutare serenamente il tutto quando sarà chiamata a valutare la proposta di dissequestro degli impianti dell’area a caldo che sarà presentata nei prossimi mesi dalla struttura commissariale.

Allo stesso tempo l’azienda è chiamata ad un atto di responsabilità e serietà definitivo: quali che siano le scelte industriali, quali che siano le proposte e le tipologie produttive per i prossimi dieci e più anni (se mai si arriverà ad una prospettiva temporale tale), dovranno inevitabilmente essere calibrate sugli effetti ambientali e sanitari. Con l‘impegno imprescindibile di fare tutto il necessario affinché questo passaggio storico, epocale, non ricada sui lavoratori trasformandosi nell’ennesimo dramma socio-economico. E sul tessuto produttivo ionico da anni in grandissima sofferenza.

Non c’è e non ci sarà un’altra via da seguire. E se si fallirà ognuno, per parte propria, dovrà assumersi le sue responsabilità. Ad maiora.

(rileggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2022/01/17/danno-sanitario-serve-chiarezza-non-il-caos2/)

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