Contrordine compagni! Soltanto ieri abbiamo riportato dei piccoli progressi in merito allo stato di avanzamento del procedimento di bonifica per le aree di pertinenza dello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia S.p.A, emersi durante l’ultima riunione dell’Osservatorio permanente per il monitoraggio dell’attuazione del Piano ambientale Ilva che si è svolta lo scorso 14 dicembre.

Ed invece abbiamo appreso che l’azienda Acciaierie d’Italia ha presentato una serie di ricorsi al Tar del Lazio, l’ultimo soltanto lunedì 7 febbraio, contro il Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA Puglia), avverso una serie di provvedimenti e di note del ministero dell’Ambiente “con cui sono stati imposti alla Società gravosi obblighi di “facere” aventi a oggetto la gestione dei materiali di riporto rinvenuti all’interno del perimetro dello Stabilimento di Taranto”.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2022/02/09/bonifica-ex-ilva-si-lavora-sulla-falda/)

L’assunto di fondo da cui parte l’azienda è il seguente: “E’ indiscusso e non contestato nemmeno negli atti impugnati che AdI sia mera gestrice incolpevole dello Stabilimento e non “inquinatrice” dello stesso, la cui compromissione va semmai ricondotta alle precedenti attività di Ilva. E che Acciaierie d’Italia, quale gestore dello stabilimento, è chiamata ad implementare unicamente le misure del Piano Ambientale del DPCM del settembre 2017. Tali misure non impongono attività di caratterizzazione e gestione di materiali di riporto eventualmente presenti nelle aree dello Stabilimento stesso ai sensi dell’art. 3 del D.L. 25.01.2012 n. 2 (“D.L. 2/2012”), convertito con L. 24.03.2012 n. 28, in funzione della bonifica del sito“.

In tale contesto, la disputa riguarda una nota che il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato nei confronti di AdI il 3.8.2020, con cui ha imposto alla società “una serie di gravosi obblighi di “facere” concernenti la gestione dei materiali di riporto rinvenuti all’interno dello Stabilimento di Taranto (interventi necessari – ad avviso del Ministero – per proseguire nell’“iter amministrativo di bonifica ai sensi degli artt. 245, 242 e 252 del D.lgs. 152/06”) e consistenti in: mappare i materiali di riporto la cui presunta presenza nell’area dello Stabilimento e, in particolare, nella c.d. “Area Parchi”, emergerebbe da una relazione di validazione di ARPA Puglia del 2016, relativa ai risultati di un piano di caratterizzazione della c.d. “Area Parchi” presentato da Ilva nel 2013, relazione diretta a Ilva e non ad AdI. Procedervi sulla base di un protocollo da concordarsi preventivamente con ARPA Puglia ed ISPRA e che identifichi il set analitico da applicare e le metodologie di mappatura/indagine da seguire; una volta mappati i materiali da riporto, gestirli secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.L. 2/2012: sottoporli ad un test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’art. 9 del D.M. 5.02.1998 onde escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee; in caso di esito negativo del test di cessione, gestirli come “fonte di contaminazione” e quindi rimuoverli ovvero renderli conformi al test mediante trattamento ovvero farne oggetto di interventi di messa in sicurezza permanente; in caso di esito positivo del test di cessione, rispettare comunque quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati e “procedere alla presentazione di un’analisi di rischio”.

Nella riunione dell’Osservatorio permanente per il monitoraggio dell’attuazione del Piano ambientale del 9.03.2021, nell’ambito della quale è stato trattato anche il tema della mappatura e gestione dei materiali di riporto, In quell’occasione AdI ha segnalato al Ministero di aver incaricato una società terza (Eni Rewind S.p.A.) della predisposizione di un modello concettuale del sito, che tenga conto anche della questione dei materiali di riporto e che esponga la posizione della società in ordine alle modalità di caratterizzazione e gestione di tali materiali.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2020/09/23/eni-affianca-arcelormittal-nel-processo-di-bonifica-dellex-ilva/)

A valle della riunione dell’Osservatorio – e in risposta a una nota trasmessa dall’ILVA in data 7.04.2021 – il MiTE chiese però nuovamente alla società ricorrente di procedere alla realizzazione “di gravose attività finalizzate alla gestione dei materiali di riporto”. Nel testo del ricorso si legge che “malgrado la palese illegittimità dei provvedimenti sopra indicati, AdI in un’ottica di proattiva collaborazione con l’Amministrazione ha dato seguito, pur senza prestarvi acquiescenza, alle richieste del MiTE. Con nota prot. Dir. 304/2021 del 16.06.2021, ha quindi trasmesso il Documento Programmatico predisposto da Eni Rewind s.p.a. con riferimento all’“Area SIN – Stabilimento Acciaierie d’Italia di Taranto (TA)”. Tale Documento Programmatico “illustra gli approfondimenti tecnici necessari ed il programma delle azioni finalizzate alla prosecuzione dell’iter amministrativo in tema di bonifiche, avviato da ILVA Spa nel 2002 (ex D.M. 471/99 successivamente sostituito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), per lo stabilimento produttivo di Taranto. Tale approccio è volto alla predisposizione di un progetto finalizzato alla definizione del Modello Concettuale definitivo di Sito, alla elaborazione dell’Analisi di Rischio sito specifica sia in modalità diretta che indiretta. Con particolare riferimento ai materiali di riporto, il Documento Programmatico in questione svolge una puntuale ricostruzione delle condizioni dell’intero sito e descrive dettagliatamente le indagini integrative sulle qualità ambientali di tali materiali, necessaria per procedere alla successiva elaborazione di un modello concettuale e di una Analisi di rischio che tengano conto della presenza dei materiali stessi. Inoltre, all’interno di tale documento, la società ha precisato che la definizione del progetto in parola, avente carattere esclusivamente volontario, non costituendo in alcun modo assunzione degli obblighi che gravano sul soggetto che ha determinato la compromissione delle matrici ambientali, prevede un programma di azioni che, per la sua complessità, si è ritenuto opportuno strutturare e descrivere all’interno del presente Documento Programmatico”.

Le stesse considerazioni sono state ribadite nella citata nota di trasmissione secondo cui “Acciaierie d’Italia è attualmente Gestore dello Stabilimento di Taranto e soggetto non responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 245 del Dlgs 152 s.m.i. e che il Documento Programmatico trasmesso prevede attività che saranno svolte da Acciaierie d’Italia quale soggetto interessato nei limiti ed alle condizioni previste dagli accordi contrattuali sottoscritti con Ilva S.p.A. in A.S. e con le altre società del gruppo Ilva“. Pertanto, con la presentazione del Documento Programmatico “Acciaierie d’Italia non intende…assumere in modo incondizionato gli obblighi che gravano sul soggetto responsabile della compromissione delle matrici ambientali ma intende, al contrario, proseguire nel procedimento di bonifica entro i limiti concordati nel citato Addendum“. Infine, nella citata nota, la Società ha ribadito che, con la presentazione del Documento Programmatico, la stessa “non intende prestare acquiescenza alle note del MiTE né tanto meno rinunciare al ricorso pendente avanti al TAR Lazio con RG 9566/2020″.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2021/04/20/bonifiche-ex-ilva-la-falda-resta-un-problema2/)

Il 9 settembre 2021 si svolge poi un incontro tecnico in vista del quale la società ha trasmesso due giorni prima il “Piano di indagine per la verifica dei materiali di riporto in aree non pavimentate e acquisizione parametri sito specifici per Analisi di Rischio – ENI RW Settembre 2021” (“il Piano di Indagine”) che la società intende attuare in ossequio a quanto indicato nel Documento Programmatico. “In tale documento ha tenuto conto, tra l’altro, delle rilevanti novità introdotte, con riferimento ai materiali di riporto, dal decreto-legge 31.05.2021, n. 77 come convertito dalla legge 29.07.2021, n. 108 (“Decreto Semplificazioni-bis“). Tale decreto ha modificato la disciplina dettata dall’articolo 3 del D.L. 2/2012 prevedendo che le disposizioni inerenti le bonifiche dei siti contaminati si applicano tanto ai materiali di riporto che rispettino i parametri e i limiti del test di cessione del DM 05/02/98 quanto a quelli che non li rispettino. Ai sensi del comma 3, come modificato, infatti “Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell’ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. Dunque, non vi è più l’obbligo di rimuovere, rendere conformi ai limiti dei test di cessione e sottoporre a misure di messa in sicurezza permanente i materiali di riporto non conformi. Gli stessi potranno, anche laddove non siano conformi ai testi di cessione, essere inseriti all’interno dell’analisi di rischio, al pari dei suoli”.

Nell’ambito della riunione del 9.9.2021, AdI ha quindi illustrato i contenuti del Documento Programmatico e del Piano di Indagine, rispetto a cui ISPRA e ARPA Puglia sono state chiamate dal MiTE ad esprimere le proprie osservazioni. Da parte sua, il MiTE ha preso atto con favore della decisione di AdI, pur sottoposta a precise condizioni (stante la posizione di gestore incolpevole della contaminazione), di attivarsi per la ripresa del procedimento di bonifica, ivi inclusa la verifica dei riporti nei limiti descritti nel Documento Programmatico. Il MiTE ha pertanto sollecitato gli enti coinvolti ad esprimersi rapidamente con l’obiettivo di attivare quanto prima gli interventi sul sito. I quali enti, ISPRA e ARPA Puglia hanno chiesto all’azienda una serie di approfondimenti e sottolineato una serie di dati mancanti nelle sue indagini e nella composizione del Documento Programmatico. 

Sempre nel ricorso presentato al Tar del Lazio leggiamo che per quanto attiene il “Piano di monitoraggio della falda”, l’ISPRA e l’ARPA hanno dato atto che AdI, nel mese di marzo 2021, ha avviato il piano di monitoraggio delle acque sotterranee aggiuntivo rispetto al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) a oggi applicato nel sito.

Inoltre, gli enti sopra citati – pur prendendo atto della volontà di AdI di sviluppare un nuovo modello di flusso di falda, da porre alla base del nuovo piano di monitoraggio della acque sotterranee – hanno ribadito che tale piano “dovrà prevedere, oltre al recepimento di quanto riportato nei citati pareri, il coordinamento di tutte le attività a vario titolo svolte da AdI aventi come finalità il monitoraggio delle acque sotterranee”. In merito al “Perfezionamento del modello di riferimento” e al “Elaborazione del modello numerico di flusso del sito”, dunque, l’ISPRA e l’ARPA hanno dettato alcune prescrizioni funzionali allo sviluppo del nuovo piano di monitoraggio.

(leggi il nostro articolo https://www.corriereditaranto.it/2020/09/15/ex-ilva-confermata-presenza-prodotto-libero-in-falda/)

In merito alla “Verifica dei materiali di riporto“, gli enti di controllo – pur condividendo la posizione espressa da AdI nel Documento Programmatico (secondo cui deve ritenersi non sostenibile, sul piano economico e ambientale, procedere a indagini integrative sui riporti presenti in tutto lo stabilimento) – hanno rilevato alcune criticità nella proposta di intervento di AdI.

La prima criticità attiene alla necessaria verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 2/2012 (contenente la definizione giuridica di “matrice materiale di riporto”). Ad avviso degli enti di controllo, infatti, la classificazione dei materiali di riporto in base a tale disposizione non sarebbe stata effettuata in fase di caratterizzazione del sito e, pertanto, tale classificazione dovrebbe ora essere attuata attraverso un’apposita procedura da concordare tra AdI e gli enti.

La seconda criticità è legata alle condizioni individuate per escludere il rischio di lisciviazione in falda. Sul punto, l’ISPRA e l’ARPA non hanno condiviso quanto riportato nel Documento Programmatico di AdI, secondo cui la pavimentazione realizzata su una parte consistente delle aree dello Stabilimento costituirebbe, essa stessa, presidio a tutela della falda dal pericolo di lisciviazione di inquinanti. Ad avviso degli enti, infatti, l’esistenza della pavimentazione non esclude la presenza di ulteriori meccanismi di trasmigrazione degli inquinanti nella falda. Tali meccanismi sarebbero peraltro aggravati in caso di danneggiamento della pavimentazione ovvero laddove quest’ultima fosse priva dei requisiti tecnici necessari per interrompere il percorso di lisciviazione in falda. Per tale ragione, l’ISPRA e l’ARPA hanno richiesto ad AdI la presentazione di un “documento tecnico nel quale siano definite le caratteristiche delle differenti tipologie di pavimentazione presenti nello stabilimento, una valutazione in merito alla idoneità rispetto alla funzione di presidio idraulico che devono svolgere e i programmi di monitoraggio e manutenzione da attuare per garantirne l’efficacia nel tempo“.

La terza criticità consiste – secondo gli enti – nella impossibilità di valutare compiutamente la ricostruzione del modello concettuale preliminare riportato nel documento, con particolare riferimento alla presenza e spessore dei riporti e all’individuazione delle aree ritenute “critiche” presso le quali effettuare gli approfondimenti, non essendo disponibili, come già ricordato, tutti i dati di input utilizzati (es. le stratigrafie dei sondaggi, la procedura di caratterizzazione merceologica dei riporti, le planimetrie con indicate le aree pavimentate, i criteri ed il capitolato tecnico-prestazionale affinché tali pavimentazioni assolvano alle funzioni di presidio idraulico, i dati sulla soggiacenza della falda, ecc.). Con riguardo a questi aspetti, dunque, gli enti hanno ritenuto necessaria la presentazione degli elaborati integrativi già indicati nel citato paragrafo 3.1. del parere ISPRA/ARPA.

Infine, la quarta criticità riscontrata dagli enti di controllo attiene al mancato accertamento sperimentale della sussistenza di una distanza di sicurezza tra la base dei riporti e il livello di massima escursione della falda, posto che – secondo tali enti – l’eventuale contatto tra i riporti e la falda potrebbe dare luogo a fenomeni di lisciviazione, a prescindere dagli effetti dovuti all’infiltrazione delle acque meteoriche. Sulla base di quanto sopra, il citato parere ISPRA/ARPA ha concluso che “l’esecuzione delle indagini integrative in corrispondenza delle aree individuate da AdI possa essere considerata solo una prima fase di approfondimento, anche funzionale alla validazione dei criteri proposti, a cui potrà seguire una successiva fase, una volta che sarà disponibile un modello concettuale di riferimento integrato con le informazioni dei paragrafi sopra riportati e che tale modello sia stato condiviso dagli Enti di Controllo previa verifica di tutti i dati di input utilizzati”.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2022/01/26/danno-sanitario-criteri-ok-ma-riesame-lontano3/)

AdI ha quindi predisposto un compendio di documentazione per soddisfare le richieste di integrazione documentale formulate dagli enti e lo trasmesso a questi ultimi con nota del 21.01.2022.

Fermo quanto sopra – malgrado che la nota del MiTE e il presupposto parere congiunto ISPRA/ARPA abbiano evidente natura endoprocedimentale, limitandosi a richiedere integrazioni e a porre prescrizioni in vista dei futuri incontri tecnici inter partes – “la Società, per cautela processuale, è suo malgrado costretta ad impugnare gli illegittimi provvedimenti più sopra richiamati in quanto impongono alla Società stessa indebite attività di integrazione documentale nonché obblighi di “facere”, privi di fondamento giuridico“. 

Nel ricorso di 41 pagine infatti, la società ha formulato, motivandole punto per punto, una serie di opposizioni basate sulle diverse violazioni e falsa applicazione (degli artt. 239, 240, 242, 244, 245, 250, 252 e 253 nonché dell’Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 2/2012 (convertito dalla L. n. 28/2012), come modificato dal D.L. n. 77/2021 (convertito dalla L. n. 108/2021). Violazione e falsa applicazione del D.M. 5.02.1998, con particolare riguardo agli all’art. 9 e all’allegato 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione del d.l. 61/2013, del d.P.C.M. 14.03.2014 così come modificato dal d.P.C.M. 29.9.2017, del titolo V della parte IV del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 3 del d.l. 2/2012 e s.m.i., violazione e falsa applicazione degli artt. 3-ter, 239, 240, 242, 244, 245, 250, 252 e 253 del d.lgs. 152/2006 ), violazione e falsa applicazione degli artt. 3-ter, 239, 240, 242, 244, 245, 250, 252 e 253 del d.lgs. 152/2006 e del principio “chi inquina paga” anche in relazione agli artt. 191 e 192 TFUE e alla direttiva 2004/35/CE, eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza e illogicità della motivazione, carenza di istruttoria, contraddittorietà, anche tra più atti, sviamento di potere e violazione del divieto di aggravamento procedimentale” e pertanto di “accogliere il presente atto di motivi aggiunti e, per l’effetto, annullare i provvedimenti impugnati nonché accogliere il ricorso introduttivo del presente giudizio e il successivo atto di motivi aggiunti”.

Dunque, l’ennesimo ricorso al Tar, l’ennesima battaglia legale/burocratica sul siderurgico tra l’azienda, il ministero dell’Ambiente e gli enti di controllo ISPRA ed ARPA Puglia su un tema delicatissimo come la bonifica della falda. Lo stesso copione già visto in merito ai criteri seguiti per la Valutazione del Danno Sanitario nell’ambito del procedimento per l’eventuale Riesame dell’AIA dell’ex Ilva. Una storia infinita di carte bollate, note e provvedimenti, che dura da oltre 20 anni. Con un futuro ancora tutto da scrivere e che appare più incerto che mai. Da qualunque parte la si osservi. Ad maiora.

(leggi tutti gli articoli sull’Osservatorio Ilva https://www.corriereditaranto.it/?s=osservatorio+ilva&submit=Go)

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