Prima grana per il sindaco Melucci? Apparentemente sì, almeno stando a quanto sostiene il confermato consigliere comunale Giampaolo Vietri.
L’esponente di Fratelli d’Italia, infatti, pone dubbi sulla legittimità della nomina di Laura Di Santo a cui Melucci ha affidato l’assessorato all’Ambiente.
Scrive Vietri: Dopo aver appreso del varo della nuova giunta comunale di Taranto scriverò al Responsabile all’Anticorruzione del Civico Ente, e per conoscenza al Prefetto, per verificare se la delega assessorile all’ambiente conferita all’avv. Laura Di Santo è legittima o se tale incarico è inconferibile; inconferibile in virtù del Decreto legislativo n. 39 del 2013 il quale prevede che non possono essere conferiti incarichi di amministratore pubblico a coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto attività retribuite presso la stessa amministrazione che conferisce l’incarico”. Ed entra nel dettaglio: “Questo perché l’avvocato in questione con determina dirigenziale n. 270 del 17 giugno 2020 ha ricevuto in affidamento il servizio di supporto giuridico amministrativo alle attività di controllo analogo sulle società partecipate del Comune. Incarico che le è stato prolungato e che ha continuato a svolgere senza soluzione di continuità con successiva determina n. 582/2020 fino al 31 dicembre 2021. Attività professionale svolta per un anno e mezzo per la somma 27 mila euro più Iva.

Non finisce qui, però. Continua Vietri: “Ma non è tutto perché l’avvocatessa a cui è stata conferita la delega assessorile, poi candidatasi a sostegno di Melucci, è stata precedentemente anche nominata come professionista esterno all’ente nell’Urban Transition Center come si evince dal sito comunale nella comunicazione pubblicata dell’amministrazione civica in data 18 novembre 2020. Per cui ora è necessaria una pronuncia del Segretario Generale affinchè si faccia luce sulla legittimità di tale delega assessorile e si chiarisca se la stessa rientra nei casi di inconferibilità previsti dall’art. 4 del dlg 39/2013 o meno. Una domanda più che lecita a cui auspico giunga una rapida ed inequivocabile risposta”.
Staremo a vedere. Per completezza di informazione, ecco cosa dice il Decreto legislativo a cui fa riferimento Vietri:
“Capo III – Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni
Art. 4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati
1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.