La regolamentazione del “divorzio” affonda le sue radici in anni molto antecedenti il 1970.Già nel 1791, infatti, in Francia, seppure la Costituzione non facesse ancora alcun riferimento al divorzio, il matrimonio assunse lo stato di un contrat civil (contratto civile). Non spettava più alla Chiesa, bensì allo Stato, definire gli impedimenti al matrimonio e all‘état civil (stato civile), anziché ai registri parrocchiali, la registrazione del contratto.
Poco dopo, il 20 settembre del 1792, il divorzio fu approvato dalla Convenzione e prevedeva lo scioglimento del vincolo matrimoniale per mutuo consenso dei coniugi, o a richiesta di uno solo di essi, senza indicazione dei motivi. L’innovazione però non ebbe vita facile. Fu modificata dal Codice napoleonico del 1804 per fronteggiarne le prime opposizioni. Abolita nel 1816 a seguito delle critiche dell’opinione pubblica e della classe politica restauratrice scatenate dalla Chiesa, infine, fu reintrodotta nel 1884.
‘900
Quando nel secolo scorso il problema, sotto la spinta delle aree riformiste, fu posto in Italia, un percorso di riferimento era, pertanto, già stato tracciato. La legge n. 898 che avrebbe disciplinato i casi di scioglimento del matrimonio fu varata il primo dicembre 1970 e fu conosciuta come legge Fortuna Baslini, dal nome dei due deputati, Loris Fortuna (socialista) e Antonio Baslini (liberale), primi firmatari delle proposte di legge abbinate che seguirono un lungo iter di approvazione parlamentare.
Dopo quattro anni, promosso dalla Democrazia Cristiana di Amintore Fanfani, il 12 e 13 maggio 1974 in Italia si svolse il primo referendum abrogativo della legge istitutiva del divorzio. Il sito ufficiale (https://www.camera.it/leg17/537?shadow_mostra=23937) della Camera dei Deputati riporta che furono 33.023.179 gli elettori che si recarono alle urne: 19.138.300 (59,26%) votarono contro l’abrogazione della legge, mentre i voti favorevoli furono 13.157.558 (40,74%).
2000
Recentemente è stata introdotta la Riforma Cartabia che ha sensibilmente modificato la normativa legale che disciplina il divorzio. In quali termini incide su quella esistente e quali sono le novità essenziali introdotte?
Lo abbiamo chiesto all’avvocata Italia Funari che si occupa di diritto penale e, in particolare, ha un’esperienza specifica sul diritto di famiglia, avendo partecipato sul tema a diversi processi giudiziari. «Questa nuova Riforma è entrata in vigore a fine febbraio 2023. Particolarmente complessa, il suo principale obiettivo è quello di accelerare i tempi di svolgimento del processo di divorzio. In questo senso, una importante novità introdotta prevede la possibilità di presentare in un’unica soluzione, cioè contemporaneamente, le domande di separazione e divorzio».
Prima ciò non era possibile?
«No, prima i due procedimenti erano separati. Si presentava e processava prima la domanda di separazione. Quindi, decorsi i tempi legali che, negli anni, sono gradualmente mutati, si procedeva al divorzio con un atto separato. Oggi, la legge introdotta dalla riforma, prevede, come già anticipato, che la separazione consensuale e il divorzio congiunto vengano richiesti in un’unica domanda e risolti in un solo procedimento».
Cosa deve prevedere, in grandi linee, questa domanda?
«Deve prevedere le enunciazioni delle specifiche pattuizioni della separazione consensuale che costituiranno anche le basi del divorzio. Questo, al fine dell’accelerazione del procedimento è un importante passo avanti».
Ci si limita a presentare la domanda di separazione?
«L’atto di separazione è correlato da un nuovo documento chiamato Piano genitoriale che indica tutte le condizioni da rispettare per la gestione comune dei figli e delle figlie come nel caso del mantenimento, i diritti di visita e il contributo delle spese. Il Piano Genitoriale pone dunque, da questo punto di vista, maggiori garanzie rispetto al passato per una maggior tutela dei minori considerati parte importante della separazione tra i coniugi».
Cosa accade quando manca il consenso delle parti?
«In questo caso è inevitabile il percorso giudiziale. I coniugi potranno proporre contemporaneamente una domanda di separazione; una volta passata in giudicato la sentenza di separazione, si potrà predisporre il procedimento per il divorzio che, in questo caso, sarà disgiunto. Le parti, non essendo d’accordo, dovranno seguire un iter pari ad un processo specifico in cui entrambe devono costituirsi.
Più in dettaglio, sia nella fase della separazione che in quella del divorzio, dovranno presentare documentazioni a sostegno delle proprie tesi, introducendo mezzi di prova e descrivendo i fatti che intendono far valere in udienza. I soggetti dovranno esporre le proprie pretese e le proprie testimonianze per perseguire il proprio obbiettivo ed ottenere, da parte del giudice, le disposizioni attese».
Non accadeva questo precedentemente alla Riforma Cartabia?
«No, adesso le parti dovranno introdurre tutti i mezzi di prova, sia per la sentenza di separazione che di divorzio. Il giudice arriverà ad una decisione unica sia per la separazione che per il divorzio. Prima invece queste fasi erano divise. Inoltre, in relazione al procedimento, viene eliminata l’Udienza Presidenziale».
Che significa?
«Quando le parti decidevano di separarsi si presentavano, assistiti dai loro legali, in tribunale dove veniva loro assegnato un giudice: questa udienze era denominata Presidenziale perché si svolgeva dinnanzi al Presidente del Tribunale».
Il Presidente del Tribunale cosa faceva?
«In questa prima udienza esperiva il tentativo di conciliazione obbligatorio fra i coniugi e, all’esito, rinviava l’udienza. Qualora l’esito era positivo, i coniugi si riconciliavano. In caso contrario, il giudice rinviava il procedimento innanzi ad un altro giudice con il quale si addiveniva alla prima forma di separazione. La nuova legge introdotta dalla Riforma ha eliminato l’Udienza Presidenziale e prevede un’Unica prima udienza in cui viene assegnato un giudice che seguirà tutto il processo».
In relazione alla procedibilità della domanda di divorzio, cosa è richiesto?
«È richiesto il doppio requisito, vale a dire il passaggio ingiudicato della sentenza parziale di separazione e la cessazione ininterrotta della convivenza. In presenza di questi due requisiti si può passare a chiedere il divorzio».
Ritiene dunque importante questa Riforma perché i tempi vengono resi più celeri?
«È importante non solo perché velocizza molto la procedura, sia che si tratti di separazione consensuale che di separazione giudiziale, ma soprattutto perché pone molta attenzione alla figura del minore».
Questa attenzione al minore si desume unicamente dall’introduzione del Piano Genitoriale?
«Non solo, nei casi di separazione giudiziale, la competenza territoriale delle cause è quella della residenza abituale del minore che corrisponde poi al luogo in cui di fatto il minore si trova abitualmente, e cioè dove prevalentemente si svolge la sua vita. In caso di assenza di figli o figlie minorenni, la competenza territoriale è, invece, del giudice del luogo in cui ha residenza il convenuto che da’ inizio alla causa. Nelle cause di separazione giudiziale, è prevista l’obbligatorietà dell’audizione del minore ».
Cosa intende in altri termini?
«Significa che, a pena di decadenza, il giudice deve disporre, nel caso di presenza di un minore che abbia già compiuto 12 anni, l’ascolto dello stesso. Al contrario, nelle separazioni consensuali, il giudice può anche non consentirlo perché non è a pena di decadenza del procedimento».
Cos’è l’udienza di comparizione?
«È la prima udienza e si svolge dinanzi al collegio o al giudice delegato ed è quella in cui le parti compaiono personalmente. Dopo la verifica della regolarità del contraddittorio, il giudice sente le parti e inserisce il tentativo di conciliazione con la possibilità di formulare una proposta conciliativa. Se la conciliazione non riesce, il giudice con un’ordinanza dispone i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse delle parti, dei figli e delle figlie e nei limiti della domanda. Successivamente provvede sulle richieste istruttorie delle parti e, se già alla prima udienza la causa è matura alla decisione, il giudice fa precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti temporanei e ordina direttamente una discussione orale della causa nella stessa udienza o su richiesta di una delle due parti».
Non focalizzandoci sul divorzio, la Riforma Cartabia come incide sul diritto di famiglia?
«La Riforma istituisce il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Quindi, i Tribunali circondariali, i Tribunali Distrettuali e i Tribunali per i minorenni non verranno soppressi ma verranno trasformati in altre articolazioni con la finalità di valorizzare le loro specializzazioni: ciò avverrà dall’ottobre 2024. Tutte le cause che riguardano i minori verranno così svolte all’interno del Tribunale Ordinario; il giudice tutelare non verrà soppresso ma non sarà più competente a decidere in materia di minori. Tutte le cause confluiranno nell’unico organo che è il Tribunale Ordinario, ad eccezione delle sezioni specializzate sull’immigrazione e sulle adozioni riguardanti i minorenni che verranno curate da Tribunali a parte».
Crede che inglobare i diversi organi giurisdizionali nel solo Tribunale Ordinario sia un aspetto positivo della Riforma?
«Il problema è che al momento, come in tutte le riforme, voler sveltire il processo non sempre è positivo perché in questo calderone dovrebbero essere considerati anche gli assistenti sociali, gli psicologi, i sociologi che adesso vengono chiamati durante le udienze, di cui si chiede l’audizione. Questo non si sa come si svolgerà con la Riforma Cartabia. La nuova normativa deve anche fare i conti con la realtà storica, con la società e con le nostre risorse oggi disponibili. Inoltre la tempistica, con la nuova Riforma, è probabile che sia stata accelerata per le separazioni e i divorzi consensuali ma per quelle disgiunte e contenziose non ci sono importanti modifiche perché i giudizi si devono svolgere dinnanzi al giudice, sentendo le parti, i minori, predisponendone le istruttorie, le prove, i documenti, le doglianze. Aspetti difficili da quantificare in termini di tempi».