Come avevamo anticipato giorni addietro, Acciaierie d’Italia ha presentato ricorso al Tar del Lazio avverso l’ultima ordinanza sindacale emessa dal sindaco Rinaldo Melucci lo scorso 22 maggio, in relazione alla problematica legata alle emissioni di benzene.

Il tribunale amministrativo del Lazio, con un decreto monocratico, ha convocato la camera di consiglio per il prossimo 20 giugno per discutere della richiesta di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza avanzata dalla società. Accogliendo l’istanza di abbreviazione dei termini formulata dalla ricorrente al fine di vedere fissata l’udienza per la trattazione collegiale in camera di consiglio del ricorso prima del 21 giugno prossimo, senza la sospensione cautelare urgente dell’ordinanza.

Ricordiamo che il sindaco Melucci attraverso l’ordinanza sindacale in questione ha chiesto l’eliminazione del rischio e, in via subordinata, la sospensione delle attività dell’area a caldo. Il tutto, al fine di individuare una soluzione tempestiva e individuare gli impianti responsabili dell’aumento della concentrazione di benzene registrata dalle centraline atmosferiche. Imponendo di individuare entro 30 giorni gli impianti interessati dai fenomeni emissivi indicati nell’ordinanza, eliminando gli eventuali elementi di criticità e le relative anomalie nel medesimo termine; e qualora non siano state risolte le criticità/anomalie entro il termine, procedere entro i successivi 30 giorni alla sospensione degli impianti interessati oppure, in mancanza di individuazione degli stessi, alla fermata dell’intera ‘area a caldo’ (Altiforni, Cokerie, Agglomerazione, Acciaierie) dello Stabilimento nel termine di 60 giorni.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2023/05/22/benzene-e-ilva-melucci-firma-ordinanza/)

Come abbiamo avuto modo di scrivere in occasione dell’ordinanza del 2019 che in questi giorni, l’iniziativa del primo cittadino rischia di essere l’ennesimo tentativo a vuoto che andrà a scrivere un nuovo capitolo di questa storia infinita che riguarda l’ex Ilva di Taranto. Probabilmente anche in questo caso il Tar accoglierà il ricorso della società, ritenendo non legittimo l’intervento del sindaco Melucci e manifestando un orientamento completamente diverso rispetto al recente passato espresso dal Tar Lecce, oppure rimanderà il tutto al Consiglio di Stato che quasi certamente annullerà il tutto ribadendo concetti triti e ritriti, che non staremo qui a ripetere ancora una volta, come avvenne pochi anni fa.

Lungi da noi sostenere la tesi secondo la quale non vi sia una criticià legata al caso di specie del benzene (da sempre siamo l’unico organo di stampa locale a riportare qualsiasi documento o relazione in materia di inquinamento ambientale e ricaduta sanitaria prodotte
da ARPA Puglia, Asl Taranto e ISPRA, come avveniva ancor in anni precedenti sulle colonne del TarantoOggi), visto che gli enti preposti segnalano da almeno un anno un aumento costante della presenza di tale nell’aria dal 2019 (con i dati del primo trimestre del 2023 che riportano una media di 5,2 μg/m3 presso la centralina di via Orsini nel rione Tamburi con il valore limite media annua che per legge è previsto nella soglia dei 5 μg/m3) che non accenna a diminuire. Ma ancora una volta ribadiamo che in questi casi non è legittimamente possibile intervenire mediante l’esercizio dei poteri di cui all’art. 50 e 54 previsti per il primo cittadino.

Il tutto in attesa magari di essere smentiti dal Tar Lazio stesso. E dei prossimi aggiornamenti di ISPRA, Arpa Puglia e Asl Taranto in merito a tale vicenda.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2023/05/27/benzene-arriva-ricorso-acciaierie-ditalia/

)

2 Responses

  1. Consiglio all’autore dell’articolo di leggersi la sentenza della SC N 14209/2023, nella quale si afferma il principio che spetta al primo cittadino tutelare la salute dei concittadini con riferimento all’art 32 della Costituzione. In sintesi il Comune di Brescia è stato condannato, perche’ non ha provveduto as eliminare gli schiamazzi derivanti dalla movida, schiamazzi che provocavano danni alla salute ai residenti della zona. Nel caso che ci riguarda parliamo di benzene, criticità ben piu’ grave degli schiamazzi e quindi non diamo per scontato che il TAR debba bocciare l’ordinanza del sindaco, altrimenti sarebbero loro i responsabili dei danni sanitari provocati all’intero territorio jonico e non certo ad una zona limitata come nel caso di Brescia

    1. Gent.le sig. Simonetti, premesso che i casi di specie sono completamente diversi, nell’articolo e nei precedenti non si è dato per scontato nulla, ma si è ricordato come tali interventi da parte di un primo cittadino non abbiano mai avuto l’effetto sperato (?), perché tutte le volte in cui ciò è avvenuto (accadde anche in passato con altri cittadini) non vi erano i presupposti normativi per un tale intervento. Negli articoli precedenti lo abbiamo spiegato bene, come facemmo nel lontano 2019 (seguendo queste vicende da un ventennio oramai ne conosciamo bene i meccanismi e le norme). Detto ciò, nessuno minimizza il problema del benzene e come esso vada controllato come avviene da anni e anni anche con altri inquinanti (se approfondirà il tema capirà che il problema a livello sanitario non sono i picchi orari, ma l’aumento costante della presenza nell’aria). Ma finchè si resta all’interno dei limiti previsti dalla legge in vigore (il dl 155/2010 che norma i limiti degli inquinanti come imposto da una direttiva Ue), capisce bene che un’ordinanza contingibile e urgente non ha senso di esistere.

      Cordiali Saluti
      Gianmario Leone

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