Il Tar di Lecce – seconda sezione – con un decreto firmato dal presidente facente funzioni Nino Dello Preite, ha accolto l’istanza di Acciaierie d’Italia e sospeso in via interinale l’efficacia dell’ordinanza del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che intimava la fermata dell’area a caldo in mancanza di interventi sulla riduzione delle emissioni di benzene e ha contestualmente respinto la domanda di abbreviazione dei termini e fissato per il 13 luglio l’udienza di merito in composizione collegiale (visto che i 60 giorni di tempo per spegnere gli impianti dell’area a caldo terminano il 22 luglio). L’ordinanza del 22 maggio scorso firmata dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci intimava alla stessa azienda e a Ilva in As di individuare le fonti di emissioni del benzene entro 30 giorni e di trovare le soluzioni per porvi rimedio o entro 60 giorni gli impianti dell’area a caldo dovranno essere fermati.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2023/06/21/caso-benzene-palla-al-tar-di-lecce/)

La decisione è stata assunta dopo che il Tar Lazio, al quale l’azienda si era rivolta, aveva disposto il rinvio degli atti al Tar di Lecce accogliendo l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal legale del Comune di Taranto e sostenuta anche da Arpa Puglia.

I giudici del Tar Lazio nella loro decisione l’art. 13 comma 1 c.p.a. hanno scritto che “sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunqueinderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”. Rilevato che i provvedimenti gravati hanno effetto nell’ambito della sola Regione Puglia, trattandosi di impianto sito nella città di Taranto, i giudici del tribunale amministravo del Lazio scrivono che “sotto tale determinante profilo, le contrarie ragioni addotte dalla difesa della ricorrente legate alla presenza su tutto il territorio nazionale del gruppo industriale di cui la ricorrente è parte, alla natura strategica dell’impianto di Taranto e ai possibili effetti economici dell’ordinanza impugnata sul mercato dell’acciaio) non possono ritenersi integrare gli effetti del provvedimento gravato qualificanti ai fini della competenza per territorio, dovendosi in questo senso avere riguardo, invece, agli interessi di natura ambientale che l’ordinanza gravata afferma di tutelare, che sono circoscritti alla sfera locale”; e che “tale delimitazione degli effetti è testimoniata proprio dalle presupposte comunicazioni delle Autorità sanitarie competenti al Sindaco di Taranto, le quali riferiscono di possibili pregiudizi alla salute della popolazione dell’area di Taranto”.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2023/02/17/il-benzene-resta-sottosservazione2/)

Considerato che, nella disciplina codicistica, secondo il significato lumeggiato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 13 del 2021 ), “il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall’art. 13, comma 1, c.p.a. segue { ..} una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha adottato l’atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell’efficacia spaziale” sicché “il criterio della sede dell’Autorità che ha assunto l’atto impugnato è sostituito da quello dell’efficacia spaziale qualora questa si produca in un solo ambito territoriale” e ciò anche “nell’ipotesi in cui l’atto sia stato adottato da un organo centrale dell’amministrazione statale, da un ente ultraregionale ovvero da un organo periferico dello Stato che abbia sede nell’ambito della circoscrizione di altro tribunale territoriale (cfr. Cons. Stato, V Sezione, n. 5019 del 2020)”.

Pertanto concludevano i giudici del Tar Lazio, “considerato che anche la precedente analoga controversia di cui la stessa ricorrente fa menzione nella sua prospettazione era stata incardinata in primo grado davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva infatti emesso la sentenza n. 249 del 13 febbraio 2021, poi riformata nel merito da Cons. Stato n. 4802\2021, senza rilievi sulla competenza territoriale del TAR locale; e rilevato infine che la controversia in questione non rientra neppure tra quelle ascritte alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dall’art. 135 c.p.a.; si ritiene, in conclusione, che, per quanto detto, la competenza territoriale sul ricorso in epigrafe appartiene al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Sezione staccata di Lecce”.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2023/01/15/il-benzene-resta-un-problema2/)

A sensazione, come abbiamo già avuto modo di scrivere nelle scorse settimane, la vicenda rischia di terminare nuovamente al Consiglio di Stato, qualora il Tar Lecce dovesse ritenere legittima l’azione del primo cittadino, come avvenne con la sentenza del 13 febbraio 2021.

Onde evitare fraintendimenti di sorta nel lettore, ribadiamo ancora una volta il concetto per il quale una situazione di questo tipo, non prevede assolutamente la possibilità per il primo cittadino di imporre la fermata degli impianti né la chiusura del siderurgico. Il discorso è sempre lo stesso che facemmo all’epoca dell’ordinanza del 2019 o in occasioni precedenti: e la dimostrazione è che il Consiglio di Stato in primis o il Tar Lecce e/o Lazio ai tempi dei Riva, nel 99% dei casi ha sempre rigettato tali provvedimenti.

Ciò non significa, ovviamente, che la situazione non meriti tutta l’attenzione del caso come abbiamo più volte riportato in questi anni su queste colonne. Del resto, gli allarmi di ARPA Puglia non sono nuovi e nella nota dello scorso 5 gennaio si ribadiva “l’incremento osservato a partire dall’anno 2019 per le concentrazioni di benzene, per tutte le centraline della Rete Regionale di Qualità dell’Aria (RRQA) prossime allo stabilimento siderurgico. Tale incremento è proseguito lungo tutto l’arco dell’anno 2022 e non mostra, alla data odierna, segnali apprezzabili di regresso“. Un’anomalia, quella dell’aumento del benzene, che né ARPA Puglia, né ISPRA, né l’Asl diTaranto si aspettavano anche e soprattutto a fronte di una produzione annua molto bassa da parte del siderurgico.

Un problema che quindi non è affatto da sottovalutare, tutt’altro, di cui tenere conto anche a fronte di una probabile nuova valutazione del danno sanitario al termine degli interventi previsti dal Piano Ambientale che non si concluderanno, almeno non tutti, entro l’estate del 2023. E che dovrà essere attentamente vagliato anche a fronte dell’eventualità che nel ciclo produttivo dell’ex Ilvavengano introdotti i forni elettrici. Il tutto in attesa di conoscere le risultanze della nota dell’IStituto Superiore della Sanità annunciato neella riunione dell’Osservatorio Ilva dello scorso 6 gennaio (ma che ancora oggi non è stato emesso) e della richiesta di rinnovo AIA avanzata da Acciaierie d’Italia il cui iter è attualmente in corso.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2022/10/28/registro-tumori-incidenza-in-lieva-calo2/)

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