L’Inps, attraverso il direttore generale Vincenzo Caridi, ha pubblicato un messaggio (il n. 2948), per spiegare quanto stabilito dal governo Meloni con il decreto–legge 22 giugno 2023, n. 75 che prevede nuove disposizioni sulla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) in deroga. Il provvedimento, come risaputo, riguarda anche l’ex Ilva ora Acciaierie d’Italia.

Ricordiamo che ancora lo scorso luglio, il procedimento non era stato ancoro autorizzata dal Ministero del Lavoro: a comunicarlo furono le rappresentanze sindacali dei metalmeccanici, che riferirono di aver appreso la notizia da Virginia Piccirilli, direttore delle Risorse umane di Acciaierie d’Italia, nell’ambito della riunione che si svolse presso la task force Lavoro della Regione Puglia lo scorso 11 luglio. Una settimana prima,  lo scorso 4 luglio, fu lo stesso ministero del Lavoro attraverso una nota ufficiale, a spiegare che circa 2500 dipendenti ex Ilva dello stabilimento di Taranto avrebbero potuto contare sulla cassa integrazione straordinaria fino al 31 dicembre 2023. “Stante l’impossibilità ad arrivare a un accordo tra azienda e sindacati per la proroga degli strumenti ordinari, il Governo ha voluto mettere in protezione i lavoratori e le loro famiglie con uno strumento straordinario in un momento in cui è importante che lo Stato sia vicino a un territorio interessato da una complessa transizione” dichiarava il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. La procedura riguarda un numero di dipendenti di Taranto interessati sempre pari a 2.500 unità (2010 lavoratori, 204 intermedi, 286 impiegati/quadri).

Tornando al provvedimento in questione, è previsto che alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità, può infatti essere concesso un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il nuovo periodo di cassa integrazione può essere concesso in continuità con i precedenti, può avere una durata massima di 40 settimane ed è fruibile fino al 31 dicembre 2023.

Destinatari e finalità del trattamento di cassa integrazione straordinaria in deroga previsto dal decreto–legge n. 75/2023

La previsione declinata dal menzionato articolo 42 del decreto–legge n. 75/2023 si rivolge alle imprese di interesse strategico nazionale, come definite dall’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, con un numero di dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. Alle suddette imprese, come anticipato, può essere concesso a domanda, con decreto ministeriale, un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, a garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento.

Durata, caratteristiche e regolamentazione dell’intervento

Come espressamente previsto dalla norma, il nuovo periodo di intervento si può collocare in continuità con i precedenti periodi di cassa integrazione già autorizzati e può avere una durata massima di 40 settimane, fruibili entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6 del D.lgs n. 148/2015, i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, determinata sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.

L’impianto delineato dall’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 prevede altresì che il trattamento straordinario di integrazione, ivi previsto, venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015. Per espressa previsione normativa, inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste rispettivamente dagli articoli 24 e 25 del D.lg. n. 148/2015.

Risorse finanziarie

I commi 3 e 4 dell’articolo 42 in commento stabiliscono che il trattamento di CIGS in parola è concesso, con decreto ministeriale, nel limite massimo complessivo di spesa di 46,1 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Ai fini del rispetto dei predetti limiti finanziari, il monitoraggio dei flussi di spesa è demandato all’Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati, riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori autorizzazioni ai fini del pagamento della prestazione. Al riguardo, si ricorda che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, limitandosi l’Istituto ad autorizzare l’erogazione dei trattamenti.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del D.lgs. n. 148/2015 e, in relazione alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di concessione, il trattamento di integrazione salariale può essere erogato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto e dalla stessa recuperato in sede di conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte ovvero pagato direttamente dall’Istituto ai lavoratori.

Aspetti contributivi

datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.

Si ricorda che la suddetta contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”, base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale) e che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.

Nelle ipotesi di CIGS di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 “in continuità con le tutele già autorizzate”, si deve, quindi, tenere conto, ai fini del calcolo del contributo addizionale, anche dei periodi di integrazione salariale precedentemente autorizzati (nell’ambito del quinquennio mobile).

Pertanto, l’importo della contribuzione deve essere determinato applicando le aliquote che seguono.

Aliquota Utilizzo della cassa integrazione
9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
12% in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile
15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile

 

Si ricorda altresì che il datore di lavoro è tenuto a effettuare il conguaglio delle prestazioni erogate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo (cfr. l’art. 7 del D.lgs n. 148/2015). Il suddetto termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia UniEmens generi un saldo a credito del datore di lavoro.

Si evidenzia, infine, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.

Il tutto in attesa di una svolta decisiva e definitiva sul piano industriale in autunno. Forse.

 

 

 

 

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