Oltre 150 pagine di relazione sull’ultimo bollettino (il n.31 del 16 agosto) dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato. Sanzioni finali per quasi 500mila euro. È il conto presentato a 14 società tarantine attive tra l’altro anche nel business della navalmeccanica, al termine di un’istruttoria durata diversi anni avviata dopo una segnalazione dalla Marina Militare, Direzione Arsenale di Taranto, pervenuta il 12 novembre 2020 e successivamente integrata con ulteriore documentazione il26 febbraio 2021, dalla Guardia di Finanza Nucleo Speciale Antitrust e in data 15 novembre e 1, 15 e 16 dicembre 2021 dalla stessa Direzione Arsenale di Taranto.
Non è la prima volta che accade. Già nel 2013 l’Antitrust aprì un’altra istruttoria e nel 2015 sancì l’irregolarità della costituzione di un vero e proprio cartello che con “un’intesa segreta, di tipo orizzontale” mirava “alla spartizione scientifica” degli appalti. Che poi trovò riscontro all’inchiesta che nel febbraio 2020 portò all’arresto di 12 persone, tra le quali il direttore dell’Arsenale di Taranto di allora, il contrammiraglio Cristiano Nervi. Un’attività che vale svariate decine di milioni di euro. Nonostante le istruttorie dell’Antitrust, le sanzioni pecuniarie, le indagini della magistratura, gli arresti, nulla sembra essere cambiato. Del resto, Il giudice Benedetto Ruberto, che firmò l’ordinanza di custodia cautelare richiesta dal procuratore aggiunto Maurizio Carbone nel 2020, evidenziava che “appare ragionevole ritenere che l’associazione abbia radici antiche, quantomeno dall’anno 2013”. E che “i sodali siano dotati di una elevata spinta criminogena, dato che non sono stati per nulla intimoriti dai provvedimenti assunti dall’A.G.C.M., perseverando nell’attività illecita, come si evince dalle numerose conversazioni captate, in cui è palese la spregiudicatezza di tutti gli indagati, disposti a commettere gravi illeciti, pur di accaparrarsi gli appalti gestiti dall’Arsenale e da altri Enti militari di Taranto, con l’estromissione sistematica delle imprese estranee al sodalizio criminale”. Tanto è vero che chi non faceva parte del cartello, veniva escluso da queste intese segrete ed era impossibilitato a partecipare alle gare. Così come venivano esclusi gli imprenditori che avevano scelto di collaborare con gli inquirenti.
Tornando all’attualità, secondo quanto accertato dall’Antitrust, le 14 società hanno posto in essere un’intesa unica e continuata avente ad oggetto le procedure ristrette (dalla 4110/10 alla 4112/18, la 4114/18 e la 4118/18), così come gli affidamenti in economia conseguenti al frazionamento della ex 4118/18 mandata deserta (i.e. le procedure in economia dalla 5658/18 alla 5667/18 e 5671/18). Si tratta, viene spiegato nella relazione presente sul bollettino dell’Agenzia, di un’intesa segreta avente a oggetto il coordinamento delle strategie di partecipazione a gare pubbliche finalizzato alla spartizione degli affidamenti pubblici attraverso la manipolazione degli esisti di gara. In quanto tale, l’intesa appartiene a una categoria di accordi espressamente vietati dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE591. In tal senso le argomentazioni delle Parti circa l’assenza di effetti appaiono prive di pregio.
Ai sensi della consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria non risulta, pertanto, necessario accertarne gli effetti sul mercato; tale fattispecie, essendo volta, attraverso il coordinamento in sede di gara, alla ripartizione del mercato, “costituisce un tipico caso di intesa hardcore, restrittiva nel suo oggetto […] ulteriormente connotata dal fatto di insistere sullo svolgimento di pubbliche procedure di gara”. Secondo la Commissione europea, il concetto di pregiudizio al commercio intraeuropeo deve essere interpretato tenendo conto dell’influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri. In considerazione della rilevanza comunitaria delle procedure di gara in questione, l’intesa ipotizzata risulta idonea ad influenzare il commercio tra Stati membri ed è pertanto suscettibile di integrare una violazione dell’articolo 101 del TFUE.
L’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 prevede che l’Autorità, nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della loro gravità e durata, disponga l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida adottata ad esito di un procedimento istruttorio. Sempre secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, per valutare la gravità di un’infrazione si deve tenere conto di un gran numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa. Tra tali fattori rilevano principalmente la natura della restrizione della concorrenza nonché il ruolo e la rappresentatività sul mercato delle imprese coinvolte.
Quanto alla natura dell’intesa in esame, sulla base delle risultanze istruttorie, è stato accertato che le imprese Co.m.e.r.i.n. S.r.l., COMES S.p.A., Electra S.r.l., IMET S.r.l., Manutenzione Impianti e Bonifiche Meridionali S.r.l., Maren S.r.l., Officine Jolly S.r.l., Omega Engineering Marine S.r.l., Ricerca, Innovazione, Tecnologie (R.I.T.) S.r.l., Technomont Taranto S.r.l., TPS Taranto S.r.l., S.I.P.L.E.S S.r.l., Consorzio Chio.me, Chiome S.r.l. e Consorzio Navalmeccanico Taranto-C.N.T. hanno posto in essere nell’ambito delle procedure descritte, un’intesa segreta che si sostanzia in un cartello orizzontale avente ad oggetto il condizionamento di una serie di procedure di gara pubblicheindividuate dalle gare ristrette per l’ammodernamento progressivo programmatico delle UU.NN Nave San Marco (4110/18, 4111/18 e 4118/18), Nave Saturno (4112/18) e Nave Tremiti (4114/18) e delle procedure in economia dalla 5658/18 alla 5667/18 e la 5671/18, con l’obiettivo di ripartirsi le procedure ed eliminare la concorrenza reciproca.
Si tratta di una condotta considerata tra le violazioni più gravi della normativa antitrust in quanto, per sua stessa connotazione, risulta idonea e destinata ad alterare, in caso di aggiudicazione delle procedure di gara pubbliche – come poi avvenuto nel caso di specie – per tutta la durata dell’affidamento, il normale gioco della concorrenza.
La gravità della condotta va inoltre qualificata alla luce del fatto che alcune delle procedure di gara hanno anche dimensione comunitaria con importi a base d’asta e aggiudicati di entità rilevante. L’intesa ha avuto piena attuazione e ciò ha determinato un forte pregiudizio all’operare di corretti meccanismi concorrenziali, riverberandosi negli esiti della gara, minando i presupposti di una selezione al miglior prezzo delle controparti contrattuali per i servizi oggetto di affidamento. Le modalità con cui il cartello è stato adottato, attraverso contatti ed accordi tra le parti miranti alla ripartizione delle forniture pubbliche, non possono che connotare tale intesa come segreta. L’intesa raggiunta essendo segreta è quindi ulteriormente pregiudizievole in quanto gli elementi della concertazione risultano difficili da rilevare anche nella loro piena portata.
Quanto al ruolo e alla rappresentatività delle imprese coinvolte, è stato osservato che la concertazione ha coinvolto i principali operatori del settore della manutenzione di navi della Marina Militare nazionale in sosta presso l’Arsenale di Taranto. Il comportamento anticoncorrenziale accertato costituisce quindi un’infrazione molto grave dell’articolo 101 del TFUE. Con riferimento alla durata dell’intesa si rappresenta che essa ha avuto inizio quantomeno dal 25 ottobre 2018 (data per la quale si ha evidenza dell’inizio del coordinamento tra le Parti in relazione alla partecipazione alle procedure ristrette bandite tra l’8 e il 10 ottobre 2018) e risulta essersi protratta quantomeno sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte dell’ultima gara condizionata (19 marzo 2019).
Pertanto, l’Antitrust ha imposto alle 14 società di porre immediatamente fine ai comportamenti citati e si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata e che, in ragione di quanto indicato in motivazione, ai soggetti vengano irrogate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, che dovranno essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all’Autorità, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell’articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio.
Dunque, la storia, ben poco edificante, si ripete. Con aggravio non solo dell’immagine dello storico Arsenale di Taranto, ma con il blocco di tante attività e la conseguente cassa integrazione per centinaia di lavoratori. Che rischiano concretamente il licenziamento, visto che diverse ditte dell’indotto hanno terminato la possibilità di accedere ad altri ammortizzatori sociali dopo aver terminata la CIGO, perché con dipendenti di numero inferiore alle possibilità garantire dalla legge. Motivo che ha spinto Fim, Fiom e Uilm ad avviare una serie di giornate di protesta all’esterno dell’Arsenale. Anche a fronte dei timori di privatizzazione o di chiusura del sito ionico, smentite a più riprese anche dall’attuale ministro della Difesa Guido Crosetto (visti gli affidamenti di Fincantieri a ditte del nord Italia all’interno dell’Arsenale stesso) e del flop dell’ultimo concorso che bandiva 315 nuovi posti in vari settori all’interno dell’Arsenale.
Tutto ciò detto, dopo aver letto l’intera istruttoria e il provvedimento sul bollettino dell’Antitrust, c’è poco da stare allegri. Le ditte in questione sono ampiamente conosciute sul territorio così come gli imprenditori in questione. Che imperversano da tantissimi anni anche all’interno del perimetro della grande industria, così come negli appalti del Comune e della Provincia. Alla fine i nomi sono sempre gli stessi, così come il loro modus operandi. Il solito giro tutto tarantino, il famoso cerchio magico che tocca svariati settori, enti istituzionali ed associazioni (più o meno limpide e alla luce del sole). E se nessuno nega che gestire un’impresa in Italia sia attività alquanto complessa e difficile al limite dell’umana sopportazione per le tasse e i lacci della burocrazia, è altresì vero che è inaccettabile pensare di continuare a gestire tutto ciò che riguarda questa città, senza rispettare la legge con una fare dispotico sentendosi i padroni del mondo. Per poi inscenare ridicole rappresaglie quando qualcuno prova a mettere un freno a tutto ciò. Ma state pur tranquilli. In questo Paese e quindi anche in questa città, coloro che si ribellano, s’indignano, reagiscono per cambiare in meglio e in concreto ogni giorno la realtà nella quale vivono, sono e saranno sempre troppo pochi: finchè ciò non cambierà, la transizione umana valoriale di cui nessuno parla ma di cui ci sarebbe un bisogno necessario e non più procastinabile, non avverrà e tutto potrà tranquillamente continuare così come è sempre stato.

