Un esposto segnalazione all’ANAC (l’Autorità Nazionale Anticorruzione) nell’ambito della vigilanza per il conferimento degli incarichi, potrebbe causare un terremoto nella società partecipata Kyma Mobilità (l’ex AMAT) del comune di Taranto. Nel mirino del segnalante che ha richiesto di non far comparire le proprie generalità, è finita la nomina della presidente Giorgia Gira (in quota al partito ‘Con’) che sarebbe arrivata tre giorni prima del periodo di un anno di raffreddamento previsto dalla legge. Se ciò venisse confermato (il condizionale è assolutamente d’obbligo visto che segnalazioni del genere non sempre vengono poi accolte), le conseguenze sarebbero pesantissime per la società partecipata e per l’amministrazione stessa, che registrerebbe l’ennesimo ‘caso’ in seno ad una partecipata viste le acque agitate in cui versa anche Kyma Ambiente (l’ex AMIU). Oltre alla decadenza della Gira con annessa restituzione di tutte le somme percepite, sarebbe certificata la nullità di tutti gli atti firmati; inoltre arriverebbe una sospensione di tre mesi per chi le ha conferito incarico (l’atto di nomina portava la firma del vicesindaco Manzulli) e infine ci sarebbe la sospensione della Gira a ricoprire incarichi affidati dalla pubblica amministrazione, per un periodo di tempo che sarà indicato dalla stessa ANAC.
Nell’esposto segnalazione giunto all’ANAC, si legge la ricostruzione storica di quanto avvenuto negli ultimi due anni in seno alla società che gestisce il trasporto pubblico locale. “Il 31/08/2021 il socio unico Comune di Taranto con proprio atto nominava il CDA di Kyma Mobilità spa con accettazione da parte dei 3 componenti designati in data 01/09/2021 con scadenza approvazione bilancio di esercizio 2021.Il Presidente del CDA nominato era l’Avv. Giorgia Gira. Ai sensi quindi del c.c. art. 2383 c.c. la cessazione dei precedenti amministratori ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito. Il bilancio di esercizio 2021 veniva approvato in data 29 luglio 2022. V’è però che il c.c. disciplina all’art. 2385 statuisce quanto segue: “La cessazione degli amministratori per scadenza del termine (ex art. 2383) ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. “Orbene il Comune di Taranto con proprio atto del 29/07/2022 nominava un nuovo CDA con Presidente il Dott. Afredo Spalluto, il quale accettava la nomina in data 04/08/2022. L’accettazione del Dott. Spalluto in data 04/08/2022 assieme agli altri due componenti designati del CDA, “ricostituiva” di fatto il CDA di Kyma Mobilità con effetto a far data dal 04/08/2022. Il socio unico Comune di Taranto nella persona del vicesindaco Manzulli, con proprio atto nominava in data 31/07/2023 il nuovo CDA, rinominando Presidente del CDA l’avvocato Giorgia Gira. L’Avv. Gira e gli altri due componenti del CDA accettavano la nomina in data 01/08/2023, ricostituendo di fatto il CDA in quella data”.
Dopo di ciò nell’esposto si fa riferimento a quanto esplicitato nelle deliberazioni di Anac e dalle sentenze del Consiglio di Stato, “specificare per verificare il rispetto del cosi detto periodo di raffreddamento di un anno ai sensi dell’art. 7 co. 2 del D.Lgs. n. 39/2013, prendere come periodo temporale di riferimento non le date di nomina dei CDA da parte del socio unico e di decadenza “formale” per approvazione bilancio, ma le date in cui nel caso di specie, il Presidente del CDA Avv. Giorgia Gira sia entrata nel pieno dei poteri con attribuzione del cosi detto “potere di firma sociale” e quando questo è terminato. Irrilevante anche l’eventuale considerazione del regime di prorogatio intercorso dall’approvazione del bilancio di esercizio 2021 in data 29/07/2022 fino al 04/08/2022 (data di ricostituzione del CDA con Presidente Spalluto), come chiarito dalla Cass. Civ.,Sez. I,sent. n.8912/2003: “In tema di cessazione degli amministratori di società, il secondo comma dell’art.2385 c.c. non è norma limitativa delle loro attribuzioni nel periodo di proroga; deve pertanto escludersi che i compiti di gestione di detti amministratori siano circoscritti, in tale periodo, agli atti di ordinaria amministrazione.”Difatto neanche lo Statuto di Kyma Mobilità non pone limiti o divieti alla gestione del “potere di firma sociale” del Pres. del CDA in regime di prorogatio. Potere di firma sociale nel caso di specie del Pres. del CDA di Kyma Mobilità che lo pone in una situazione di amplia autonomia gestionale e di impegno di risorse economiche”. In conclusione, secondo l’esposto “appare possibile una violazione da parte dell’Avv. Giorgia Gira e del Comune di Taranto, dell’art. 7 co. 2 del D.Lgs. 39/2013, in quanto il periodo di “raffreddamento” di un anno della stessa non è stato rispettato, atteso che il CDA precedente con Pres. Spalluto si è costituito ai sensi dell’art. 2385 c.c. in data 04/08/2022 e l’attuale CDA con Pres. l’Avv. Giorgia Gira si è costituito in data 01/08/2023. Appare evidente che l’Avv. Giorgia Gira poteva far parte del CDA di Kyma Mobilità in qualità di Presidente solo e soltanto a far data successiva al 04/08/2023″.
Ora non resta che attendere il giudizio dell’ANAC e le eventuali conseguenze se dovesse essere accertato, eventualità tutta da verificare, la violazione della legge da parte del comune di Taranto.
(leggi tutti gli articoli su Kyma Mobilità https://www.corriereditaranto.it/?s=Kyma+mobilità&submit=Go)
Con che termine definire personaggi del genere? (Intendo l’anonimo mascherato)