Nuova puntata nella vicenda dell’ex Ilva nel giro di poche ore. Dopo lo scambio di lettere tra i Commissari di Ilva in Amministrazione Straordinaria e Acciaierie d’Italia, arriva il pronunciamento del giudice del tribunale di Milano Francesco Pipicelli che ha rigettato le richieste di misure protettive avanzate
dalla società che gestisce gli impianti ex Ilva.
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2024/02/16/ex-ilva-ormai-e-tutti-contro-tutti/)
“Il motivato parere dell’esperto depositato il 5 febbraio 2024 è netto nel ritenere l’assenza in concreto della sussistenza di concrete e ragionevoli prospettive di risanamento, che non sono state riscontrate dall’esperto con ragionamento congruo, non contraddittorio e logico-contabile (che qui si richiama e si condivide, non essendovi motivate ragioni per discostarvisi)”: questo l’incipit del pronunciamento del giudice di Milano che non lascia di fatto spiragli al ricorso della società. Giudice che rincara la dose scrivendo che ciò che difetta ad oggi “sono proprio le concrete prospettive di risanamento e di reversibilità dell’evidente squilibrio patrimoniale e finanziario e del deficit di cassa nell’immediato in cui è incorsa la società ricorrente, non essendovi disponibilità concrete ad oggi per apportare risorse esterne da paite dei soci o da paite degli istituti di credito, come esposto nel parere dell’esperto”.
Diversi i possibili profili di criticità della manovra prevista nel piano ed evidenziati dal giudice: verifica in merito alla sussistenza nei tempi previsti dal piano delle condizioni sospensive cui è sottoposto l’obbligo di acquisto dei rami di azienda da parte di AdI (con particolare riguardo al sequestro/confisca degli impianti): a dimostrazione di quanto sosteniamo da tempo, ovvero che qualunque prospettiva industriale è di fatto abortita dal principio, stante la situazione giudiziaria ancora pendente. Inoltre vengono segnalate come altre criticità “l’elaborazione delle perizie sulla adeguatezzaa del valore degli assets rispetto all’importo dei finanziamenti bancari richiesti; l’adeguata rappresentazione e sviluppo delle assunzioni che rendono fattibile il piano conparticolare riferimento alla forza lavoro, ai volumi potenziali ed a quelli prospettici di acquisto delle materie prime e di vendita dei prodotti finiti; sviluppi dei piani delle singole società; dovranno essere sviluppate e finalizzate le trattative per l’accensione deifinanziamenti necessari all’acquisto dei rami di azienda e per il
finanziamento del capitale circolante; dovranno essere risolti iproblemi di litigiosità tra i soci”.
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2024/02/13/ex-ilva-la-versione-della-morselli/)
Infatti, scrive il giudice dopo aver richiamato ancora una volta il parere dell’esperto del tribunale di Milano, “anche a verbale di udienza, l’esperto ha segnalato che la continuità aziendale della società è subordinata agli accordi tra i soci, ma questo accordo non ha una temporalità immediata e non si sono registrati significativi progressi nelle trattative tra loro; sarebbe infatti necessario a sostegno della continuità un accordo dei soci con finanza prededucibile che appare ben lontano dall’essere raggiunto“. Anche l’ipotesi di un finanziamento bancario con garanzia pignoratizia da parte di MORGAN STANLEY (come già avvenne tempo addietro) per il giudice risulta “molto lontano dall’essere ipotizzato ed è sottoposto a tempistiche lunghe e condizioni di non immediata realizzazione (quali principalmente l’accordo tra i soci), come riferito dall’esperto a verbale, il che conferma l’assenza di ragionevoli e concrete prospettive di risanamento della società ricorrente: “…in data 8 febbraio 2024 vi è stato un contatto dell’esperto con MORGAN STANLEY per una ipotesi di finanziamento prededucibile che arriverebbe mediante un pegno rotativo sui predetti finiti per un valore tra € 350 milioni ed € 500 milioni, il che impatterebbe in modo positivo sul cashflow, subordinato a due condizioni: deve esservi un accordo tra i soci che sono entrambi clienti di MORGAN STANLEY e la temporalità non immediata per una operazione non tra le più comuni e semplici, il closing avverrebbe nella seconda metà del mese di marzo 2024″.
Come anche rilevato nella memoria di ILVA SPA IN A.S., il piano di risanamento, concepito in prospettiva di cessione dei complessi aziendali, dipende da condizioni esterne che sono oggettivamente di difficile realizzo in tempi brevi, ovvero il raggiungimento di un accordo sindacale ed il dissequestro dei complessi aziendali entro il 31 maggio 2024, data di scadenza del Contratto Quadro. Il giudice ricorda a tal proposito che “Ilva ha già presentato in data 30 marzo 2022 istana di dissequestro, che è stata rigettata dalla Corte d’Assise di Taranto in data 30 maggio 2022 sulla base di una motivazione assai articolata. Sebbene Ilva non condivida la motivazione alla base di tale provvedimento, qualora la Corte d ‘Assise d’Appello (medio tempore divenuta competente a pronunciarsi sul punto) seguisse l’impostazione del giudice del primo grado, le condizioni di esercizio degli impianti ivi
presupposte per l’ottenimento del dissequestro dipenderebbero esclusivamente dal gestore e sarebbe molto difficile raggiungerle entro il 31 maggio 2024″. E’ quindi ancora il mancato dissequestro degli impianti uno degli scogli più difficili da superare anche per il giudice del tribunale di Milano.
Il giudice ricorda poi che la “concreta e ragionevole probabilità di conseguire il risanamento, la quale rappresenta non solo la condicio sine qua non per l’accesso alla composizione negoziata e per la sua prosecuzione, ma altresì una condizione necessaria per la conferma delle misure protettive da parte del Tribunale ai sensi dell’art. 19 CCI, requisito da valutarsi in modo tanto più rigoroso tutte le volte che la situazione di crisi e squilibrio patrimoniale-finanziario si avvicina all’insolvenza, stato più difficilmente reversibile senza un intervento finanziario di soci o di terzi o in assenza di operazioni straordinarie”. Per il giudice una previsione positiva concreta, attendibile e realistica prospettiva di risanamento dell’impresa, da intendersi quale ragionevole possibilità di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell’impresa stessa, appare molto lontana “in quanto la situazione finanziaria attuale, l’assenza di disponibilità di soci o di terzi a rifinanziare ADI SPA, non sembrano consentire all’impresa ricorrente di avere una liquidità di cassa a breve per l’acquisto di materie prime e per la stessa sopravvivenza della continuità aziendale diretta, per un tempo limitato idoneo a condurre le complesse trattative con un ceto creditorio variegato e multiforme”.
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2024/02/08/ex-ilva-sul-futuro-solo-tanta-confusione/)
“Nel momento in cui è chiamato a confermare o meno le misure protettive, il giudicante non può che operare, ad avviso di chi scrive, un bilanciamento tra gli interessi del debitore e le aspettative dei creditori, valutando come utile il percorso di risanamento intrapreso, in base alle inequivoche e motivate dichiarazioni dell’esperto, che qui sono di segno contrario” sostiene ancora il giudice.
Per tutte queste motivazioni il giudice ha rigettato la richiesta di adozione di misure protettive atipiche/cautelari che abbiano come effetto l’inibitoria per gli istituti di credito dalla facoltà di segnalare in Centrale Rischi e alla Crif l’intervenuta sospensione dei pagamenti nel corso delle trattative nonché di revocare le linee di credito già esistenti ed utilizzate e ha rigettato la richiesta relativa alla conferma delle misure protettive tipiche ex art. 18 CCII con efficacia erga omnes. Inoltre, ha rigettato la richiesta di Acciaierie d’Italia, di adozione delle misure protettive atipiche/cautelari/inibitorie relativamente ai rapporti con Unicredit, Ilva in amministrazione straordinaria e Banca Ifis. In particolare, in merito al Contratto Finanziamento
Revolving con Unicredit le richieste riguardavano la sospensione dell’obbligo di rimborso alle scadenze del finanziamento revolving; l’inibitoria di eventuali compensazioni tra opposte ragioni di credito a qualunque titolo previste nel contratto; l’inibitoria dell’escussione di garanzie accessorie (Sace ed eventuali terzi). In merito al contratto di affitto d’zaienda con Ilva in Amministrazione Straordinaria si chiedeva la sospensione della scadenza ultimo canone trimestrale (che verrà pagato con l’acquisto dell’azienda al 31 maggio 2024 o a quella diversa data in cui sarà perfezionato l’acquisto) e l’inibitoria dell’escussione del Performance Bond e l’inibitoria della facoltà per Ilva di risoluzione per effetto di mancata reintegrazione Performance Bond. Per quanto riguarda il rapporto con Banca Ifis, la richiesta era relativa alla sospensione dell’obbligo di rimborso alle scadenze del debito correlato al reverse factoring.
Cosa accadrà adesso? Voci sempre più insistenti darebbero per interrotta la trattativa portata avanti in queste settimane tra ArcelorMittal e Invitalia, con all’orizzonte la possibilità di amministrazione straordinaria sempre più vicina. Per la quale però mancherebbero alcuni passaggi: a cominciare dalla lettera tecnica per esporre la situazione che Invitalia invierà al Mimit a cui spetta la decisione di avviare o mno la procedura di commissariamento per Acciaierie d’Italia. Bisogna però anche menzionare il fatto che parallelamente al procedimento avviato davanti al giudice del tribunale di Milano Francesco Pipicelli da Acciaierie d’Italia, il tribunale di Milano ha dato la disponibilità per organizzare alcuni incontri con i due soci di AdI con l’obiettivo di tentare di trovare una soluzione finalizzata a evitare la procedura di amministrazione straordinaria della società che gestisce l’ex Ilva. Questa iniziativa e’ stata gestita dal presidente del tribunale di Milano, Fabio Roia, e dalla presidente della sezione fallimentare dello stesso tribunale che hanno fatto una serie di incontri con le parti, l’ultimo giovedì mattina. Nonostante la situazione tra i soci di AdI, ArcelorMittal e Invitalia, sia apparsa molto complessa, il tribunale per un discorso di profilo istituzionale e alla luce dei grandi interessi in gioco si è reso disponibile a tentare anche questa strada che però, allo stato, non ha portato ad una intesa.
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