L’avvio del PAUR (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) per il progetto che prevede la “Realizzazione dell’impianto di dissalazione delle acque salmastre delle sorgenti del Tara”, procedimento estremamente ampio e compless, che ha come presupposto la necessaria sottoposizione a VIA del progetto da approvare e il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie non solo alla realizzazione ed all’esercizio dello stesso, procede nella verifica della completezza documentale.
Ricordiamo, in breve, che il progetto prevede la realizzazione di un impianto di dissalazione delle acque salmastre delle sorgenti del Tara sito in agro di Taranto e Statte, e delle opere finalizzate al convogliamento delle acque filtrate al serbatoio di Taranto da 200.000 mc, e allo scarico della salamoia nell’area portuale. Nel dettaglio, l’opera sarà costituita da un impianto di sollevamento delle acque salmastre del fiume Tara, che verranno convogliate in un serbatoio pensile. Dette acque giungeranno successivamente per gravità nell’impianto di dissalazione ove, per principio di osmosi inversa, saranno sottoposte a ultrafiltrazione e indirizzate al serbatoio di Taranto da 200.000 mc mediante una condotta in pressione in acciaio DN 900 della lunghezza di 14,5 km. Diversamente, la salamoia prodotta dal processo di osmosi inversa verrà convogliata nell’area portuale del molo polisettoriale di Taranto mediante una condotta in pressione in PEAD DN 800 della lunghezza di 4,4 km. In riferimento alla procedura del PAUR quindi, con nota del 29/02/2024, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha chiesto la verifica della completezza della documentazione presentata dalla società Acquedotto Pugliese S.p.A. (società proponente).
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2024/03/24/dissalatore-avviato-iter-autorizzativo/)
Prima di entrare nel merito dei rilievi evidenziati dai vari enti coinvolti, l’aspetto ambientale nella realizzazione di quest’opera resta il più importante. Tanto è vero che ARPA Puglia, che in un precedente relazione aveva evidenziato la scarsa qualità dello stato ecologico di Tara, in un nuovo documento evidenzia per quanto concerna lo “Studio di Alta Specializzazione sullo stato quali-quantitativo del sistema Sorgente Tara” che la valutazione della sostenibilità idrologica debba essere rappresentativa dello scenario precauzionalmente peggiore in cui, oltre all’incremento del prelievo fino a 1500 l/s, siano computati anche i potenziali prelievi di portata per usi irrigui o altri usi industriali consentiti dalle concessioni vigenti e nei periodi di magra. Questo perché negli scenari analizzati è stato considerato come apporto cumulativo unicamente il prelievo di portata per l’ex-ILVA (500 l/s) senza computare ulteriori apporti imputabili ad usi irrigui o altro. Inoltre, al fine di garantire sempre la sostenibilità idrologica del Tara in ogni condizione, sia intesa come meteorologica (periodi di magre e siccità) e sia di possibili prelievi (incrementi per scopi irrigui o altro), ARPA ritiene che debba essere previsto un controllo in continuo delle condizioni di disponibilità della portata fluviale sia alla sorgente e sia in prossimità della foce al fine di poter opportunamente identificare potenziali situazioni critiche per il deflusso fluviale. In merito invece alla “Relazione di compatibilità idrologica ed idraulica” ARPA sottolinea come non risulti presente alcuna valutazione riguardo alla possibile variazione del trasporto solido fluviale a seguito del prelievo della portata per le opere in progetto e l’influenza nel tempo sul litorale limitrofo. In particolare, al fine di valutare possibili ripercussioni, a lungo termine, sia presso la foce e sia lungo la costa, ARPA ritiene necessaria anche una valutazione dell’evoluzione del bacino fluviale del Tara rispetto all’area di foce e del litorale ad esso prospiciente. Pertanto è stato chiesto ad AQP di approfondire i seguenti aspetti: caratterizzazione dei sedimenti in alveo e stima del trasporto solido nelle condizioni attuali del corso d’acqua; analisi della tendenza evolutiva dell’asta fluviale, del relativo apparato fociale e della variazione di capacità di trasporto solido attesa a seguito della realizzazione delle opere in progetto, quindi con la riduzione della portata in alveo; analisi, anche eventualmente con l’ausilio di modellistica numerica, delle possibili influenze attese sul litorale limitrofo e sulla spiaggia di “Lido Azzurro” a seguito della riduzione del flusso idrico del Tara per l’opera in progetto e della potenziale variazione di apporto solido. In particolare, si chiede l’analisi idrodinamica del trasporto solido ai fini della valutazione di possibili fenomeni di erosione o deposizione generalizzata e/o localizzata presso l’area di foce e il litorale.
Infine, ma non per importanza. nella “Relazione Generale” si legg che nell’ambito delle indagini preliminari condotte, AQP ha rilevato una serie di superamenti nelle acque sotterranee delle CSC per i parametri: Fluoruri, Antimonio, Manganese, Ferro, Solfati, Nichel, Nitriti, Alluminio, pertanto il sito si presenta potenzialmente contaminato per la matrice acque sotterranee. Pertanto sarà necessario avviare un apposito procedimento tecnico-amministrativo, per individuare soluzioni tecniche e modalità operative che consentano la realizzazione dell’opera nel rispetto della normativa in materia ambientale, ed avviare un iter ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 art. 245 per il quale, il proprietario o gestore, seppur configurandosi come soggetto non responsabile della potenziale contaminazione riscontrata, ha l’obbligo, previa comunicazione a Regione, Provincia e Comune territorialmente competenti, di attivare le misure di prevenzione secondo la procedura riportata all’art. 242 del D.lgs. 152/2006. Altresì, come dichiarato da AQP, dal momento che il sito, per una sua porzione, ricade all’interno del perimetro del SIN Taranto occorre inquadrare il procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 242-ter del D.lgs. 152/2006 e del decreto ministeriale attuativo n. 45 del 26/01/2023. Per questo è stato chiesto ad AQP di specificare, dettagliando con apposita planimetria, quali sono le aree ricadenti nella perimetrazione del suddetto SIN e qual è la tipologia di intervento prevista per le stesse.
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2023/09/06/dissalatore-il-tara-ha-scarsa-qualita-ecologica-1/)
Oltre ad ARPA Pulgia, sono inevitabilmente molti gli enti coinvolti, a cominciare dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), che attraverso la Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (Divisione VII – Bonifica dei siti di interesse nazionale), in una nota ricorda che la realizzazione di interventi ed opere all’interno di siti di interesse nazionale (SIN), è assoggettata alla disciplina (di cui all’art. 242-ter del D.lgs. 152/2006 o alla disciplina di cui all’art. 25 del DPR 120/2017) a seconda della tipologia di intervento ed opera. Tale disciplina non trova applicazione nel caso di “Sito non contaminato” secondo le procedure di legge. La disciplina si applica, invece, qualora il sito risulti potenzialmente contaminato o contaminato, anche per una sola matrice. Inoltre, il 26/04/2023 è stato pubblicato (GU n. 97 del 26/04/23) il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 45 del 26 gennaio 2023 (attuativo dell’art. 242-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006), che ha distinto le diverse tipologie di interventi e di opere, con conseguente diversificazione della procedura in base al diverso regime giuridico. Alla luce della normativa sopravvenuta il MASE ha quindi invitato la società proponente, a verificare se l’opera rientri tra gli interventi descritti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 45 del 26 gennaio 2023 e, pertanto, non necessiti di una valutazione espressa dandone comunicazione nel termine di 10 giorni. Qualora le opere di progetto rientrino invece nelle categorie di interventi di cui al Capo II del Decreto n. 45/2023 (“Categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”), l’AQP potrà trasmettere la relazione asseverata all’Autorità procedente. Invece nel caso in cui le opere di progetto rientrino nelle categorie di interventi di cui al Capo III del Decreto n.45/2023 le stesse dovranno essere soggette a valutazione di interferenza secondo i criteri previsti e, ai fini dell’avvio della fase istruttoria, la società dovrà presentare apposita istanza utilizzando la modulistica prevista dai decreti direttoriali n. 458 o n. 459 del 29/11/2023, a seconda della tipologia di opere, pubblicati sul sito web del Ministero.
Molto più stringata la nota della Provincia Taranto, che ha chiesto all’AQP di attivare presso l’Ente apposita istanza di autorizzazione agli scarichi sia per le acque meteoriche di dilavamento (ex art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e Regolamento Regionale 26/2013) che per le acque reflue industriali (ex artt. 124 e 125 del D. Lgs. 152/2006 e smi).
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2023/11/08/il-dissalatore-di-taranto-quanto-sara-green/)
Il Dipartimento regionale Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture sezione opere pubbliche – Servizio Autorità Idraulica, ha invece rilevato che he la condotta in pressione di adduzione dell’acqua potabilizzata e quella di scarico della salamoia interferiscono con due beni del demanio idrico: la Condotta di adduzione (Acciaio DN900) con la “Gravina di Mazzaracchio” mentre la Condotta di scarico (PEAD DN800) con il “Canale della Stornara” anche noto come “Canale Gennarini”. In riferimento a tali interferenze l’AQP dovrà integrare quanto in atti con espressa richiesta delle relative concessioni d’uso delle aree demaniali eventualmente occupate/attraversate, previa acquisizione del prescritto nulla-osta/parere/autorizzazione ai fini idraulici. In particolare, per l’interferenza con la “Gravina di Mazzaracchio” dovrà acquisire il predetto nulla-osta/parere/autorizzazione dalla Provincia di Taranto quale atto preliminare e preordinato al rilascio della eventuale concessione demaniale da parte della Sezione regionale. Invece, per l’interferenza con il “Canale della Stornara” dovrà acquisire la concessione demaniale dal Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia – ai sensi del Regolamento Regionale 1 agosto 2013, n.17 – in quanto gestore di detto bene, già in carico al cessato Consorzio di Bonifica Stornara e Tara. Per tale ragione, è stato segnalato alla Sezione Autorizzazioni Ambientali di valutare il coinvolgimento nel procedimento in oggetto anche il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (ex Consorzio di Bonifica Stornara e Tara). Interferenza non da poco quindi, visto che in difetto della espressa richiesta da parte di AQP, i pareri e le concessioni suddette non potranno darsi per acquisite in sede di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Tale precisazione vale anche per qualunque altra opera/trasformazione prevista in progetto da realizzare in fregio al fiume Tara, nonché sulle relative pertinenze idrauliche. In tal senso, una volta acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali l’eventuale istanza integrativa della società proponente sarà opportuno aggiornare la tabella/elenco dei Titoli e Autorizzazioni da esso richiesti di cui alla nota prot. n. 107317 del 29/02/2024 richiamata.
Per quanto attiene la richiesta di concessione di utenza idrica di grande derivazione (1000 litri al secondo) dal fiume Tara, va inoltre precisato che la principale disciplina inerente le concessioni di utenze di acqua pubblica, per le quali la Regione Puglia è Autorità competente al rilascio (ex art. 7, co. 1 RD n. 1775/1933), è rappresentata dal RD n. 1285/1920, dal R.D. n. 1775/1933, dal D.Lgs. n. 152/2006, nonché dalle discipline attuative dei piani di bacino, anche stralcio, di cui all’art. 65 del D.Lgs. n. 152/2016 ove e per quanto applicabili e/o nella misura in cui non contrastino con la legge. Il procedimento di PAUR attivato per l’investimento in argomento, dunque, dovrà essere compatibilizzato con le discipline speciali innanzi dette con particolare riguardo ai tempi ed alle fasi di evidenza pubblica e di concorrenza. A tale scopo è stato evidenziato dal Dipartimento regionale che, allo stato, persiste in esercizio una utenza idrica in derivazione dal fiume Tara, operata da EIPLI ed è in fase di verifica di ricevibilità la relativa istanza di rinnovo della concessione di derivazione, formulata da parte del medesimo EIPLI, per una portata di 1.100 l/s. A corredo di tale istanza, tra le altre cose, è stato richiesto, all’EIPLI, di trasmettere alla Provincia di Taranto (Autorità competente ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 152/2006 e degli art. 4, co. 2, lett. a), art. 1, co. 1, lett. b) e p.to B2.oo) dell’Allegato B alla L.R. n. 26/2022) lo studio preliminare ambientale. Questo anche al fine di valutare ogni utile forma di integrazione tra i due procedimenti di valutazione ambientale che interessano lo stesso fiume. Pertanto, AQP è stata invita ad integrare la documentazione già presentata con una formale istanza di concessione di derivazione idrica per la portata prevista e con indicazione del soggetto cui sarà intestata la eventuale concessione; una dichiarazione di conferma della portata di 1.000 l/s (ovvero 10 moduli) oggetto della concessione di grande derivazione; e l’integrazione/aggiornamento dell’elaborato relativo all’applicazione della metodologia MesoHABSIM per la definizione del deflusso ecologico nel Fiume Tara, con i risultati ottenuti a seguito della raccolta dati di campo. Nel predetto elaborato (cfr. pag.37) è stato affermato quanto segue: “È importante sottolineare, nella discussione dei risultati ottenuti, che i valori di indice IH ottenuti dovranno ancora essere verificati attraverso una raccolta dati di campo, che sarà realizzata nei primi mesi del 2024…”.
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2023/04/06/dissalatore-fiume-tara-restano-i-dubbi-1/)
Nella documentazione dell’iter in corso, vi è anche una nota di SNAM nella quale si legge che dalle risultanze della progettazione è emerso che l’opera interferisce con la preesistente condotta in attualità d’esercizio denominate: MET. 4180256 “N.I. JONICO” DN100/24 bar; MET. 45910 “ALTAMURA – TARANTO” DN350/24 bar; MET. 4300640 “DERIVAZ. PER TARANTO” DN500/75 bar; MET. 4105623 “ALL. ILVA DI TARANTO” DN500/24 bar. Pertanto, al fine di individuare puntualmente le interferenze fra le rispettive infrastrutture, SNAM ha segnalato a necessità di individuare tramite picchettamento congiunto in campo, il tracciato del gasdotto, così da permettere, la trasposizione (con le fasce di servitù) sugli elaborati progettuali della realizzanda opera ovvero la rappresentazione grafica dei punti interferenti che successivamente dovranno essere sottoposti per la valutazione della risoluzione delle interferenze. Tra l’altro i metanodotti in questione sono in pressione e in esercizio: pertanto, all’interno delle fasce ad esso asservite, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A.
Della partita fa anche parte RFI (Rete Ferroviaria Italia – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) che in una nota ha evidenziato che il tracciato della condotta in pressione in acciaio DN 900, convogliante l’acqua potabile dall’impianto di dissalazione al serbatoio di Taranto di 200.000 mc, interferisce con la linea ferroviaria Bari-Taranto in corrispondenza della progressiva chilometrica indicativa Km 105+256 (alle seguenti coordinate geografiche 40°31’30.40″N, 17° 9’59.08″E) mediante un attraversamento interrato da realizzare con tecnica no-dig. La condotta in pressione in acciaio DN 900 sarà protetta da un controtubo in acciaio DN 1200. Il tracciato della condotta in pressione in PEAD DN 800, convogliante le acque di scarico dall’impianto di dissalazione all’area portuale del molo polisettoriale di Taranto, interferisce invece con la linea ferroviaria Taranto-Metaponto in corrispondenza della progressiva chilometrica indicativa Km 6+873 (alle seguenti coordinate geografiche 40°30’22.77″N, 17°10’0.98″E) mediante un attraversamento interrato da realizzare con tecnica no-dig. La condotta in PEAD DN 800 sarà protetta da un controtubo in acciaio DN 1200. Per questo, in merito alle due condotte in attraversamento ferroviario RFI ha richiesto, per entrambe le opere, diverse integrazioni progettuali: indicare in planimetria le coordinate del punto di attraversamento ferroviario; rappresentare in planimetria e in sezione i sottoservizi esistenti e quotarli rispetto alle opere di progetto interferenti con la linea ferroviaria; produrre la planimetria e le sezioni quotate delle due opere in attraversamento ferroviario; le condotte in attraversamento devono essere posizionate ad una distanza planimetrica maggiore di dieci metri rispetto ai plinti di fondazione dei pali della trazione elettrica ferroviaria; rappresentare in planimetria le buche di lancio e di arrivo propedeutiche all’esecuzione della trivellazione con tecnica no-dig, e quotarle rispetto alla più vicina rotaia; indicare in planimetria le particelle di proprietà di RFI; negli elaborati di progetto (planimetria e sezioni) indicare la condotta di collegamento tra il pozzetto di valle dell’attraversamento ferroviario interrato e il recapito finale, con la descrizione della tipologia di condotta (materiale impiegato e diametro nominale). Le due opere in attraversamento dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.M. del 4 aprile 2014 “Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”.
Ciò detto sul progetto, come abbiamo ampiamente riportato in questi mesi, permangono ancora diversi dubbi. Come quelli espressi dalla Commissione VIA VAS del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (all’interno dell’iter sulla valutazione dei progetti presentati in relazione al finanziamento da 800 milioni del Just Transition Fund, da cui quello del dissalatore è stato escluso), da ARPA Puglia (che ha effettuato un monitoraggio d’indagine condotto per un periodo di dodici mesi in due punti lungo l’asta fluviale del fiume Tara evidenziando una generale scarsa qualità dello stato ecologico), sino ad arrivare alle criticità segnalate da Legambiente in diversi occasioni in particolar modo per l’aumento delle emissioni di CO2. Il progetto dovrà dunque passare attraverso l’assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, superando una serie di ostacoli. Non sarà semplice.
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2023/04/24/il-dissalatore-del-tara-non-convince/)



Mi scusi Leone, pur esendo apprezzabile il suo impegno ad informare i lettori, non può fare un trattato a lungometraggio per ogni articolo che pubblica. Sarebbe utile una maggiore sintesi, èroprio per favorie la lettura, senza per questo far venire meno i contenuti.