Si è conclusa dopo oltre un anno dinnanzi al Consiglio di Stato, la querelle tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (affiancato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e la società Nicetechnology srl per “l’affidamento di una concessione per la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su superfici demaniali”. Con le due amministrazioni che hanno avuto la meglio dopo che inizialmente la società aveva ottenuto una prima vittoria al Tar. 

Per capire di cose stiamo parlando dobbiamo riannodare i fili di questa storia, che inizia l’8 agosto 2022, quando la Nicetechnology srl presenta istanza al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi MIT) e alla Capitaneria di Porto, per il rilascio della concessione demaniale della durata di 30 anni per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico off-shore di potenza nominale di 48MW e per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da realizzarsi nella rada esterna del porto di Taranto, in acque territoriali del medesimo porto in un’area marina di circa 40 ettari nella rada esterna al porto di Taranto, in adiacenza alla recente nuova opera di colmata ed al promontorio di Punta Rondinella(ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, nell’ambito del procedimento per autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003). L’impianto risultava costituito da circa 72000 pannelli fotovoltaici ed era stato suddiviso elettricamente in 3 campi e in 12 sottocampi (4 per campo, il consulente tecnico incaricato dalla società era lo Studio Engineering & Consulting Studio s.r.l., mentre il progetto portava la firma dell’ing. Luigi Severini).

Il problema però, nacque sin da subito: perché come chiarirà l’Autorità Portuale in una nota dell’11 novembre 2022 diretta alla Nicetechnology e ai competenti uffici dei Ministeri coinvolti (MITE, MISE, MIMS e Capitaneria di porto), “l’area e lo specchio acqueo di che trattasi – rientranti nell’ambito della Circoscrizione territoriale dell’AdSP – siano oggetto di progetti di interesse pubblico in corso di realizzazione da parte di questa Amministrazione. Consegue come eventuali domande da parte di Soggetti per la realizzazione di progetti esclusivamente privati non potranno essere accolte salvo la disponibilità a valutare progettualità che consentano anche il perseguimento dei cennati pubblici interessi”. A quel punto la società dichiarò “la piena disponibilità a sottoscrivere un apposito accordo di programma che preveda il perseguimento degli obiettivi energetici programmati da codesta AdSP”, ma l’Autorità Portuale rispose che l’ipotesi di accordo risulta perseguibile “solo dopo la necessaria fase di evidenza pubblica che si avvia a seguito di ricezione e valutazione di una domanda di concessione demaniale o di una proposta di partenariato pubblico-privato (project financing)”, rappresentando alla società la possibilità di partecipare a detta procedura. Naturale conseguenza fu la pubblicazione il 20 marzo 2023 sull’Albo Pretorio dell’Authority “l’Avviso Pubblico Esplorativo per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di un soggetto promotore di un partenariato pubblico-privato, ai sensi dell’art. 183 commi 15 e 16 del D.Lgs. 50/2016, finalizzato all’affidamento di una concessione per la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su superfici demaniali”. Il quale appena un mese dopo, il 21 aprile 2023, venne impugnato dalla società Nicetechnology dinanzi al TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, chiedendone l’annullamento. Ricordo che il Tar accolse, portando l’Autorità Portuale e il ministero a ricorrere al Consiglio di Stato. 

Che nella sentenza pubblicata quest’oggi afferma che “la ricostruzione delle amministrazioni appellanti merita condivisione e la sentenza impugnata deve essere riformata”. I giudici della Quinta Sezione evienziano preliminarmente, che nella procedura di project financing “occorre distinguere la fase preliminare della individuazione del promotore e la successiva fase selettiva finalizzata all’affidamento della concessione: la prima fase, ancorché in qualche misura procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici predeterminati, ma alla valutazione dell’esistenza stessa di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore. La seconda fase costituisce una vera e propria gara soggetta ai principi comunitari e nazionali in materia di evidenza pubblica. Di conseguenza, qualora si sia nell’ambito della prima di fase della procedura di project financing di individuazione del promotore, alle relative controversie non sono applicabili le regole proprie del rito speciale dei contratti pubblici, ai sensi degli artt. 119 e 120 c.p.a”. Questo serve al Consiglio di Stato per spiegare che “l’effetto prenotativo sull’area demaniale interessata dal progetto vantato dalla società Nicetechnology srl come motivazione nel ricorso al Tar non può essere condiviso dato che non è neppure ipotizzabile che un’area demaniale sia assegnata senza preventiva individuazione di criteri. Né di tale “effetto prenotativo” è dato trovare traccia nell’art. 12 comma 3 del d.lgs. 387 del 2003. Il frammento di disposizione interessato così recita: “Per gli impianti off-shore, incluse le opere per la connessione alla rete, l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all’attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell’ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione d’uso del demanio marittimo”. Inoltre, nella sentenza si legge che il fatto “che l’autorizzazione sia comprensiva del rilascio della concessione d’uso del demanio marittimo non genera alcuna prelazione o “effetto prenotativo” in capo al soggetto privato che ha presentato l’istanza. A voler ragionare in questo senso, la concessione del demanio marittimo sarebbe svincolata da qualunque valutazione circa la conformità all’interesse pubblico delle iniziative private e in violazione dei principi di trasparenza e tutela della concorrenza”. 

Mentre l’Autorità di Sistema Portuale, di contro, ha la competenza ad avviare un procedimento finalizzato alla realizzazione di un impianto e per questo l’avviso pubblico impugnato rientra pienamente nella competenza dell’Autorità di Sistema Portuale, dato che la finalità dello stesso è l’individuazione di un partner con cui avviare un percorso finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione unica. Infatti per il Consiglio di Stato “in nessuna parte dell’avviso impugnato in primo grado si rinviene una qualche regola in contrasto con l’assetto delle competenze fissato dal d.lgs. 387 del 2003″, condividendo in particolare, quanto affermato dalla difesa erariale nella memoria laddove si legge: (…) “non sussistono impedimenti per l’Ente ad avviare procedimenti finalizzati a selezionare operatori (qualificati e muniti di idonei requisiti) con cui porre in essere iniziative di partenariato per l’attivazione della procedura di cui all’art. 12 d.lgs. 387/2003”. 

Adesso, dopo oltre un anno, l’Autorità Portuale potrà finalmente procedere.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2022/11/05/a-taranto-un-parco-fotovoltaico-galleggiante3/)

One Response

  1. Tanti cavilli per un parco fotovoltaico poi si sorvola ancora nel 2024 nel mantenere cicli siderurgici pericolosi, fuori normative vigenti e controproducenti solo per garantire l’ acciaio primario alla siderurgia del Nord , quella dei forni elettrici e green. Il triste destino di un territorio colonizzato e martoriato per favorire una parte del Paese che conta.

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