“Se presenta pericoli gravi e rilevanti per l’ambiente e per la salute umana, l’esercizio dell’acciaieria Ilva dovrà essere sospeso e spetterà al Tribunale di Milano valutarlo”. E’ quanto ha precisato la Corte europea di giustizia, nel suo dispositivo in merito alla class action intentata da un gruppo di cittadini presso il tribunale di Milano, nella quale sostanzialmente chiedevano la chiusura dell’area a caldo del siderurgico di Taranto, fino a quando non sarà predisposto un piano industriale che preveda l’abbattimento dei gas serra di almeno il 50%. Il Tribunale meneghino, sezione XV civile specializzata in materia di impresa, aveva poi deciso di rimettere alla Corte di Giustizia europea con sede in Lussemburgo, con riferimento alla normativa speciale che disciplina l’attività dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, tre questioni relative all’interpretazione della normativa europea in materia di emissioni inquinanti di impianti industriali.
Il tribunale decise di rivolgersi alla Corte di Giustizia europea per chiedere l’interpretazione della normativa europea in materia di emissioni inquinanti di impianti industriali in relazione alla norme italiane relative al ruolo della Valutazione di danno sanitario nel procedimento di rilascio e riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA); al set delle sostanze nocive che devono essere considerate al fini del rilascio e riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale; ai tempi di adeguamento delle attività industriali svolte alle prescrizioni dell’Autorizzazione integrata ambientale. A promuovere l’azione inibitoria collettiva contro l’ex Ilva nel settembre del 2021, lo ricordiamo, sono stati 11 cittadini di Taranto tra cui un bambino di 8 anni affetto da una malattia rarissima, la mutazione del gene Sox4, uno dei soli otto casi al mondo. L’azione legale era stata avviata dagli avvocati Maurizio Rizzo Striano e Ascanio Amenduni per conto dell’associazione Genitori Tarantini e degli undici ricorrenti, supportata dalla consulenza tecnica di parte redatta dalla dott.ssa Annamaria Moschetti. Gli altri firmatari sono Cinzia Zaninelli, Massimo Castellana, Aurelio Rebuzzi, Salvatore Magnotta, Emilia Albano, Giuseppe D’Aloia, Antonella Coronese, Serena Battista, Giuseppe Roberto e Simona Peluso, mamma di Andrea.
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2022/09/19/class-action-ex-ilva-interpellata-corte-giustizia-europea/)
“La nozione di ‘inquinamento’ ai sensi della direttiva relativa alle emissioni industriali (quella del 2010) include i danni all’ambiente e alla salute umana”, indica la Corte Ue. La previa valutazione dell’impatto dell’attività di un’installazione come l’acciaieria Ilva nell’Italia meridionale “deve quindi costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio previsti da tale direttiva”. Nel procedimento di riesame “occorre considerare le sostanze inquinanti connesse all’attività dell’installazione, anche se non sono state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale. In caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, l’esercizio dell’installazione deve essere sospeso”.
Il dispositivo della massima Corte ripercorre la storia del caso Ilva, che ha ha iniziato le sue attività nel 1965. “Contando circa 11.000 dipendenti e avendo una superficie di circa 1.500 ettari, e una delle più grandi acciaierie d’Europa. Nel 2019 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato che l’acciaieria provocava significativi effetti dannosi sull’ambiente e sulla salute degli abitanti della zona. Varie misure per la riduzione del suo impatto sono state previste sin dal 2012, ma i termini stabiliti per la loro attuazione sono stati ripetutamente differiti. Numerosi abitanti della zona hanno agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano contro il proseguimento dell’esercizio dell’acciaieria. Essi hanno sostenuto che le sue emissioni nuocciono alla loro salute e che l’installazione non e conforme ai requisiti della direttiva relativa alle emissioni industriali” si legge ancora nel procedimento.
Il Tribunale di Milano si era chiesto se la normativa italiana e le norme derogatorie speciali applicabili all’acciaieria Ilva al fine di garantirne la continuità siano in contrasto con la direttiva. La Corte sottolinea anzitutto lo stretto collegamento tra la protezione dell’ambiente e quella della salute umana, che costituiscono obiettivi chiave del diritto dell’Unione, garantiti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. E rileva che la direttiva contribuisce al conseguimento di tali obiettivi e alla salvaguardia del diritto di vivere in un ambiente atto a garantire la salute e il benessere. Mentre, secondo il governo italiano, la direttiva non fa alcun riferimento alla valutazione del danno sanitario, la Corte rileva che la nozione di ‘inquinamento’ ai sensi di tale direttiva include i danni tanto all’ambiente quanto alla salute umana. Pertanto, “la valutazione dell’impatto dell’attività di un’installazione come l’acciaieria Ilva su tali due aspetti deve costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio”. Secondo il Tribunale di Milano, tale presupposto non è stato rispettato per quanto riguarda il danno sanitario. Il gestore deve altresì valutare tali impatti durante tutto il periodo di esercizio della sua installazione.
Inoltre, secondo il Tribunale di Milano, le norme speciali applicabili all’acciaieria Ilva hanno consentito di rilasciarle un’autorizzazione ambientale e di riesaminarla senza considerare talune sostanze inquinanti o i loro effetti nocivi sulla popolazione circostante. La Corte a tal proposito ha rilevato che il gestore di un’installazione deve fornire, nella sua domanda di autorizzazione iniziale, informazioni relative al tipo, all’entità e al potenziale effetto negativo delle emissioni che possono essere prodotte dalla sua installazione. Solo le sostanze inquinanti che si ritiene abbiano un effetto trascurabile sulla salute umana e sull’ambiente possono non essere assoggettate al rispetto dei valori limite di emissione nell’autorizzazione all’esercizio.
La Corte ha infine affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ilva e dal governo italiano, “il procedimento di riesame non può limitarsi a fissare valori limite per le sostanze inquinanti la cui emissione era prevedibile. Occorre tener conto anche delle emissioni effettivamente generate dall’installazione nel corso del suo esercizio e relative ad altre sostanze inquinanti”. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione all’esercizio dell’installazione, “il gestore deve adottare immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità della sua installazione a tali condizioni nel più breve tempo possibile”. In caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrita dell’ambiente e della salute umana, “il termine per applicare le misure di protezione previste dall’autorizzazione all’esercizio non può essere prorogato ripetutamente e l’esercizio dell’installazione deve essere sospeso”.
(leggi gli articoli sulla Corte dei Diritti dell’Uomo https://www.corriereditaranto.it/?s=diritti+uomo&submit=Go)
Sostanzialmente tutte nozioni e valutazioni di cui eravamo già a conoscenza, e che sono già ampiamente confluite all’interno del procedimento del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in corso, come dimostra anche la scelta della società Acciaierie d’Italia di redigere in forma volontaria, perché non prevista dalla legge, la Valutazione di Impatto Sanitario. Un pronunciamento, quello della Corte di Giustizia Europea, che di fatto ribadisce e cristallizza una situazione chiara da anni, sulla quale però rispetto al 2021 si sono fatti diversi passi in avanti. Anche per questo troviamo difficile che il tribunale di Milano possa decidere se l’ex Ilva sia pericolosa o meno per l’ambiente circostante e la salute di cittadini e lavoratori. Per due ordini di motivi: il primo, sin troppo banale e ribadito anche nella sentenza stessa della Corte, perché un’acciaieria è di per sé pericolosa, a causa della sua attività produttiva che causa emissioni inquinanti. Il secondo, ancora più banale, riguarda il fatto che sarà il ministero dell’Ambiente, dopo aver valutato le indicazioni del ministero della Salute (che a sua volta recepisce quelle dell’Istituto Superiore di Sanità) che si atterrà alle valutazioni della Valutazione del Danno Sanitario (redatta da Asl Taranto, AReSS Puglia e Arpa Puglia), del Registro Tumori (sempre redatto dal Dipartimento d Prevenzione della Asl di Taranto) ed infine anche della Valutazione di Impatto Sanitario redatta dall’azienda, che altro non è che un mero copia e incolla di tutti gli studi sin qui realizzati. Tutto questo confluirà nel riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dal quale dovrà uscire un responso insindacabile, che dovrà fissare nuovi paletti in ambito ambientale, per tutelare al meglio la salute di lavoratori e cittadini. Al netto del fatto da qui al 2030 il siderurgico potrebbe aver già chiuso la sua attività o quanto meno averla ridotta in via definitiva.
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2024/04/08/taranto-attende-risposte-sulla-salute/)


Buongiorno
Quante belle parole.
La prossima volta che entriamo in un supermercato per fare la spesa, siamo pregati tutti di verificare quante e quali sono le indicazioni di pericolo sulle confezioni degli alimenti.
Ci accorgeremo di quante sostanze di origine chimica ci sono in ogni confezione e forse che, le sostanze naturali sono in netta minoranza.
E allora che facciamo, chiudiamo i supermercati?????
E’ evidente che l’area a caldo della ex ILVA di Taranto è un luogo pericoloso, dove vengono emesse sostanze inquinanti, ma da un pò di anni le emissioni rispettano la normativa ambientale.
Se poi non vogliamo dare alcun credito a tutta la normativa che viene applicata nei siti industriali ed allora non ne parliamo proprio ed ognuno resta con le proprie idee.
Saluti
Vecchione Giulio