La settima sezione del Consiglio di Stato (che si è riunito in camera di consiglio lo scorso 3 settembre) ha respinto il ricorso presentato dalla la Tecnomec Engineering S.R.L., che aveva presentato appello avverso l’ordinanza con cui il TAR Puglia-Lecce lo scorso 12.07.2024, aveva respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati: ovvero la decisione con cui l’Autorità Portuale lo scorso aprile aveva rigettato l’istanza presentata dalla Tecnomec Engineering S.r.l. “poiché incompleta e non integrata nel termine assegnato, confermandone l’improcedibilità”, per avere in concessione l’utilizzo della Piastra Logistica.
Area demaniale marittima all’interno dello scalo ionico (della superficie complessiva di circa mq. 132.000) che la scorsa settimana l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, ha concesso per la durata di nove anni, alla società Vestas Blades Italia. La decisione è arrivata dalla commissione attivata per la comparazione a due in relazione alle istanze precedentemente presentate, che ha valutato e preferito “il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”. Preferendola all’istanza della società polacca ITPL LOGISTICS S.r.l. perché “dai dati forniti ed analizzati, non è stimabile la reale capacità finanziaria ed economica nel sostenere i costi fissi connessi alla concessione demaniale marittima a fronte dei volumi di traffico previsti (inziale di 18.000 TEU/anno)”. A differenza di quella presentata dalla Vestas Blades Italia ritenuta “sotto il profilo progettuale/tecnico/operativo da preferire rispetto a quella della ITPL LOGISTICS S.r.l.. La proposta di Vestas è connotata da profili di concretezza con un piano di sostenibilità pregevole sotto gli aspetti sociali, ambientali ed economici (fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e attività di supporto ai trasporti). La società detiene un business di immediato avvio con rilevanti investimenti di adeguamento delle infrastrutture esistenti e con ogni effetto positivo sull’indotto. Ha espresso la concreta volontà di dirottare sul Porto di Taranto l’import dei componenti utili al ciclo produttivo che, al momento, sono concentrati altrove. E’ evidente l’intendimento della società di consolidare una importante struttura organizzativa e gestionale con un rilevante impegno finanziario finalizzato allo sviluppo delle attività produttive e logistiche nel Porto di Taranto apportando benefici per il territorio sotto il profilo socio-economico-occupazionale. L’iniziativa è assolutamente coerente ed in linea con gli obiettivi strategici dell’AdSP e del Porto di Taranto proiettato verso lo sviluppo di hub per la produzione di eolico off-shore e dei relativi componenti“.
Terzo incomodo, come detto, la Tecnomec, guidata da Carlo Maria Martino presidente di Confapi, che aveva presentato l’istanza in ATI con la società benefit Agromed, società della Camera di Commercio presieduta da Vincenzo Cesareo, pur presentando da sola il ricorso. La società guidata da Cesareo, che è impegnata nella ristrutturazione del sito ex Miroglio di Castellaneta per ivi insediarsi e far partire la sua attività imprenditoriale, era interessata alla piattaforma logistica per la sua attività di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, a causa della presenza di un magazzino a temperatura ambiente e di un magazzino frigorifero. Non potendo però usare i fondi pubblici che le provengono da una delibera del Cipe per pagare canoni di locazione ma solo fare investimenti, si era accordata con Tecnomec affinché quest’ultima investisse per aggiudicarsi l’intera piattaforma in associazione temporanea con Agromed, cedendole poi l’area della logistica, con la società benefit che avrebbe pagato solo in relazione all’effettivo utilizzo. Tecnomec Engineering S.r.l, che era poi ricorsa al TAR Puglia sezione di Lecce contro la decisione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio di escludere, perché improcedibile, la domanda presentata dalla società, per ottenere la concessione demaniale della zona denominata “piastra portuale di Taranto” al fine di insediare attività di logistica integrata relative ai settori dei prodotti ortofrutticoli e della carpenteria metallica. Ma i giudici della Sezione Prima del tribunale amministrativo pugliese avevano stabilito che “non ricorrono i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare, considerato che la ricorrente è venuta meno al dovere di porre in essere la necessaria diligenza nell’adempimento dell’incombente e che la rimessione in termini non appare compatibile con la peculiarità del procedimento amministrativo di cui trattasi e con le esigenze di celerità in vista della realizzazione dell’opera“. Considerazione condivisa dai giudici del Consiglio di Stato che nella loro ordinanza scrivono che “anche alla luce delle esigenze di celerità della procedura, a tutela non solo del progetto di investimento presentato, ma dello stesso interesse pubblico sopraindicato alla stregua del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost, disponendo l’esclusione dell’appellante dalla procedura, la determinazione adottata dall’amministrazione risulta, allo stato, conforme alle regole generali in materia di semplificazione procedimentale; pertanto, l’appello cautelare non può essere accolto, risultando condivisibile l’ordinanza impugnata”.
Superato anche questo scoglio giudiziario, al momento la strada per l’investimento della Vestas Blades Italia appare in discesa: a nove anni dall’inaugurazione la Piastra Logistica del porto di Taranto potrà finalmente diventare operativa. Almeno questo è quello che tutti si augurano.
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2024/09/05/la-piastra-logistica-affidata-alla-vestas/)