Dopo essersi prima vista respingere l’istanza cautelare dal Tar di Lecce lo scorso luglio e il ricorso al Consiglio di Stato lo scorso settembre, lo scorso 22 ottobre la Tecnomec Engineering S.R.L. ha proposto motivi aggiunti a mezzo dei quali ha chiesto nuovamente l’annullamento, previa sospensiva, del decreto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio a mezzo del quale l’Amministrazione ha decreto l’assentimento in concessione demaniale del compendio denominato Piastra Portuale di Taranto in favore della Vestas Blades Italia S.r.l. Anche in quest’ultima caso però, il Tar di Lecce ha dato ragione all’Authority guidata dal presidente Sergio Prete.

Ricordiamo infatti che ad inizio mese il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, ha unanimemente espresso parere favorevole in ordine alla domanda di rilascio di concessione demaniale marittima ex art. 36 cod. nav. da parte di VESTAS BLADES ITALIA S.r.l. – UNIPERSONALE ai fini dell’assentimento, per la durata di nove anni, del compendio denominato “Piastra Portuale di Taranto”. Confermata quindi la decisione assunta ad inizio settembre dalla commissione attivata per la comparazione a due in relazione alle istanze presentate, che aveva valutato e preferito “il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”. Ovvero la multinazionale danese. Che utilizzerà l’infrastruttura, a supporto della nuova linea di produzione di pale destinate alla turbina più grande del mondo (la VESTAS V236, da 15 MW) lunghe 115,5 metri.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2024/09/10/piastra-logistica-la-tecnomec-e-fuori/)

A mezzo dei motivi aggiunti la la Tecnomec Engineering S.R.L. non ha però formulato nuove ragioni di censura, ma si è limitata ad estendere avverso l’atto conclusivo del procedimento, per illegittimità in via derivata, le doglianze già proposte nel ricorso introduttivo in relazione ai provvedimenti con i quali è stata dichiarata l’improcedibilità della domanda di partecipazione. Mentre l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha provveduto al deposito di documentazione concernente i successivi provvedimenti intervenuti nelle more del giudizio ed una memoria difensiva, con la quale ha ribadito quanto già precedentemente sostenuto a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso. Ad esito della camera di consiglio del 20 novembre 2024, la causa è stata quindi introitata dal Collegio per la decisione che ha ritenuto il ricorso infondato e che è stato, pertanto, rigettato.

Con il primo motivo di censura, la la Tecnomec Engineering S.R.L. lamentava “l’irragionevolezza e l’illogicità dei provvedimenti impugnati per violazione dei principi di proporzionalità, buona fede, scusabilità dell’errore, imparzialità, favor partecipationis e buon andamento. In sintesi, secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto accogliere la richiesta di riesame formulata in data 14 maggio 2024, in quanto, da una parte, la mancata ricezione della PEC spedita a riscontro della nota del 15 aprile 2024 era da ritenersi imputabile ad un mero errore materiale, sicché se ne sarebbe dovuta consentire l’emendazione e, dall’altra, in considerazione del fatto che i dati contenuti nel modello D1 erano comunque già conosciuti dall’Amministrazione, da ciò discendendo la natura prettamente formale dell’omissione posta a fondamento della declaratoria di irricevibilità della domanda”.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2024/07/13/piastra-logistica-tar-ferma-la-tecnomec/)

Ma per i giudici della Sezione Prima del Tar di Lecce il motivo del ricorso è infondato. In quanto “a condotta dell’Autorità Portuale deve ritenersi rispettosa dei principi dell’azione amministrativa invocati da parte della ricorrente, avendo l’Amministrazione, a mezzo della nota del 15 aprile 2024, consentito alla società di provvedere ad integrare le carenze relative alla domanda di partecipazione alla procedura competitiva (senza, peraltro, richiedere alcuna dimostrazione in ordine alla non imputabilità dell’asserito errore informatico che impediva l’invio tempestivo del modello D1), provvedendo a dichiarare l’improcedibilità della domanda solo ad esito della mancata ricezione di quanto richiesto alla scadenza del nuovo termine assegnato”. “Allo stesso tempo, – si legge nella sentenza – la mancata ricezione da parte dell’Amministrazione della documentazione e dei chiarimenti indicati nella nota del 15 aprile 2024 si è verificata a causa di un errore commesso da parte della ricorrente in sede di digitazione dell’indirizzo di spedizione della PEC del 19 aprile 2024. Detto errore, alla luce della sua concreta connotazione, non può, tuttavia, ritenersi scusabile, ma è da imputarsi piuttosto alla negligenza della ricorrente medesima. Quanto occorso dimostra, infatti, che la società non si è sincerata, all’atto dell’invio della PEC del 19 aprile, della corretta digitazione dell’indirizzo del destinatario (chiaramente indicato dall’Amministrazione nella nota del 15 aprile 2024) e non ha nemmeno provveduto a verificare l’esito della spedizione, pur trattandosi di un controllo di semplice ed immediata esecuzione mediante l’esame delle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema di posta certificata (rilasciate dal gestore del servizio ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, del d.P.R. 68/2005). Ed invero, se parte ricorrente avesse provveduto a tali verifiche, avrebbe potuto agevolmente procedere ad un nuovo invio nei termini indicati nell’Amministrazione (in scadenza al giorno successivo a quello dell’invio errato), da ciò discendendo, come si è premesso, l’imputabilità dell’errore a negligenza e la sua non scusabilità. Deve, inoltre, considerarsi che la natura competitiva del procedimento in esame impone l’applicazione non solo dei principi generali richiamati da parte della società ricorrente, ma rende, altresì, necessario garantire la par condicio tra gli operatori interessati all’avviso pubblico (come evidenziato dall’Amministrazione nel provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame), principio la cui tutela si esprime anche nella previsione di precisi termini procedimentali entro i quali i privati interessati sono tenuti ad adempiere a quanto necessario alla loro regolare partecipazione alla procedura selettiva (sul punto, Cons. Stato – Sez. VI, n. 8546 del 25.10.2024: “la perentorietà del termine per la presentazione della domanda è posta a presidio della par condicio e della certezza delle situazioni giuridiche per tutti i concorrenti, criteri ai quali si deve ispirare la p.a. procedente nella gestione di una procedura selettiva”)”.

Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, l’Autorità di Sistema Portuale ha legittimamente dichiarato l’improcedibilità della domanda della ricorrente e rigettato l’istanza di riesame dalla stessa formulata, stante il mancato tempestivo riscontro, per ragioni imputabili a colpa della ricorrente medesima, alla richiesta di integrazione documentale e di chiarimenti formulata con la nota del 15 aprile 2024.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente lamentava l’eccesso di potere e la violazione di legge da cui sarebbero viziati i provvedimenti impugnati, in quanto l’Amministrazione non avrebbe dovuto ritenere perentorio il termine di cinque giorni assegnato con la nota del 15 aprile 2024, difettando una specifica previsione di legge al riguardo e comunque una chiara manifestazione di volontà dell’Amministrazione in tal senso nella suddetta nota. Per tale ragione, pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto accettare la documentazione presentata a mezzo dell’istanza di riesame del 14 maggio 2024. Ma anche in questo caso per i giudici la censura è infondata.

Nella speranza che questa sia davvero l’ultima puntata giudiziaria di questa vicenda, e che la Pietra Logistica possa finalmente prendere vita.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2024/11/05/piastra-logisitca-per-le-pale-della-vestas1/)

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