Lo scorso 15 ottobre il comune di Pulsano ha avviato un procedimento di riesame e convalida dell’istanza autorizzativa presentata dalla società Iliad spa, per l’Installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile mediante installazione di sei nuove antenne (due per settore), di parabole e apparecchiature tecnologiche e relativi componenti accessori per le tecnologie UMTS in bande 900 MHz, LTE in bande 1800/2100/2600 MHz e 5G in banda 700MHz, nell’area della Marina di Pulsano in viale delle Orchidee.
La società è dunque tornata alla carica dopo che prima il Tar di Lecce (il 20 maggio) e poi il Consiglio di Stato (il 30 agosto), avevano accolto il ricorso presentato da una donna R. G., per la mancata pubblicizzazione dell’istanza di autorizzazione di Iliad da parte del comune di Pulsano. Una scelta prevedibile, visto che il ricorso presentato contestava unicamente la problematica relativa alla comunicazione dell’istanza. Poi, come abbiamo riportato in un recente articolo, la Seconda Sezione del Tar di Lecce, con una sentenza del 30 dicembre scorso, ha annullato la Determinazione n. 96 del 30/01/2024 del comune di Pulsano (Registro Generale delle Determine – Determinazione n.1) avente ad oggetto la conclusione positiva della conferenza dei servizi a favore dell’installazione delle antenne da parte di Iliad.
Quel che è certo è che la vicenda non si fermerà di certo qui. Perché se è vero che con la pubblicazione dell’istanza si supererebbe lo scoglio del ricorso, dall’altro lato è certo che il Comitato di difesa e qualificazione del bosco-pineta Caggioni della Marina avanzerà un secondo ricorso al Tar per ottenere nuovamente l’annullamento della procedura. Sì, perché il realtà il comitato era già intervenuto al Tar di Lecce a sostegno del ricorso della donna R. G., ma i giudici amministrativi accogliendolo avevano optato per non esprimersi sul ricorso del comitato. Che invero era molto più articolato e approfondito del primo.
A cominciare dal fatto che la conferenza dei servizi conclusasi positivamente a favore dell’istanza della società con la concessione del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico), aveva ottenuto tutti i pareri degli enti coinvolti per silenzio assenso eccetto quello relativo al vincolo paesaggistico, che è stato rilasciato dalla Struttura per il Paesaggio Unione dei Comuni Terre Mare e sole senza alcuna conoscenza della Soprintendenza ente preposto alla tutela del vincolo, in quanto negli atti della conferenza non vi era traccia della trasmissione dell’atto alla Soprintendenza. Il Comitato, nel suo ricorso, ha quindi eccepito come l’ente civico non abbia atteso la trasmissione al Soprintendente affinché nell’esercizio del suo potere potesse anche solo restare silente per i giorni necessari a caratterizzare la condotta silenziosa in termini provvedimentale. L’ente civico, si legge nel ricorso, “con un comportamento esulante dai propri poteri, ha di fatto ritenuto la relazione favorevole sostitutiva di qualsiasi valutazione del Soprintendente in violazione delle leggi in epigrafe”. Anche perché la formazione del silenzio assenso, presuppone la perfezione e completezza delle attività documentale, istruttoria e tecnica occorrenti, cosa che, nella specie, “non è accaduta, donde l’assenza di tal silenzio e la carenza di istruttoria”.

Altro aspetto sollevato nel ricorso, riguarda il fatto che sia la relazione paesaggistica che il PAU sono stati rilasciati considerando l’intervento richiesto da Illiad spa conforme agli strumenti urbanistici del comune di Pulsano. Il che esprimerebbe un evidente conflitto con le determinazioni amministrative Urbanistiche dell’ente e del PUG in fase di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), poiché proprio nel PUG è prevista la realizzazione, a 90 metri dal punto in cui si è autorizzata l’installazione dell’antenna principale, della Scuola Alberghiera e la realizzazione di un Albergo della salute (casa di riposo), entrambi considerati siti sensibili dal codice delle comunicazioni.
L’autorizzazione rilasciata dal comune di Pulsano alla società Iliad, contrasterebbe poi anche con l’art. 63 delle NTA del PPTR – Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto dei boschi, che prevede una serie di prescrizioni e cautele paesaggistiche “che sono state del tutto disattese dalla commissione paesaggio che con una semplice asserzione relativamente alla compatibilità con il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) e gli obiettivi di qualità nulla dice sulla compatibilità specifica dell’intervento generante campi elettromagnetici e la pineta (Bosco Caggioni)”.
In particolare in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso e in particolare, quelli che comportano trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Come evidenziato dal perito che ha redatto la perizia tecnica di parte a sostegno del ricorso, da studi scientifici relativi all’impatto dell’elettrosmog in area boschiva, emergono problemi relativi all’aumento di calore e alla essiccazione delle piante, in un’are già interessata da due devastanti incendi di cui l’ultimo proprio lo scorso 30 luglio. E’ evidente che l’installazione di sei antenne prevalentemente in aree boschive centrali e limitrofe appare al Comitato oltremodo pericoloso, anche per l’incolumità pubblica. Che nel ricorso denuncia come “nessuna ricerca è stata effettuata dalla organo scientifico subcomunale delegato dalla Regione con una evidente violazione delle norme di cui al PPTTR. Nessuna valutazione in tal senso è stata fatta dal Comune di Pulsano”.
Inoltre, l’area su cui dovrebbero essere installate antenne di telefonia mobile ricade in area PPTR “Arco Jonico Tarantino”. Ma anche in questo caso il parere relativo al vincolo idrogeologico è stato acquisito dall’amministrazione procedente per silenzio, senza che vi fosse una preventiva relazione né da parte del controinteressato né da parte delle amministrazioni coinvolte, in merito alla compatibilità idrogeologica forestale.
Anche il parere di ARPA Puglia è stato dato per acquisito per silentium in relazione all’accertamento dei livelli di campo elettromagnetico attesi, dovuti sia alle emissioni del nuovo impianto sia alla somma di quelli attesi a quelli già esistenti nella zona, al fine di non superare il valore limite di attenzione e di rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente. Nel caso di specie, il PAU autorizza una installazione di 6 antenne e ciò rende ancora maggiormente necessario il parere Arpa relativo alla certificazione di campo magnetico complessivo, che dovrebbe anche tener conto delle altre antenne già installate in loco.
Infine, nel suo ricorso il Comitato evidenziò come “il provvedimento è privo di motivazione, non fornendo elementi idonei a rappresentare le ragioni di fatto e di diritto alla base della determinazione. Infatti essendo mancante dei pareri di competenza degli enti di tutela, l’ente avrebbe almeno potuto evidenziare gli elementi che hanno portato alla emissione del procedimento. Nessuna traccia vi è nemmeno di una ipotetica carenza in zona di segnale per gli apparecchi di telefonia mobile”.
Vedremo dunque adesso cosa accadrà, atteso che il Comitato di difesa e qualificazione del bosco-pineta Caggioni della Marina avanzerà un secondo ricorso al Tar per ottenere nuovamente l’annullamento della procedura.
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