Il Giudice delle udienze preliminari (Gup) del tribunale di Potenza Francesco Valente, con un’ordinanza del 13 maggio a scioglimento della riserva assunta in esito all’udienza del 4 aprile 2025, ha stabilito le parti civili ammesse al dibattimento di primo grado del processo ‘Ambiente Svenduto’ che si celebrerà presso il tribunale lucano.
L’ordinanza escluse le parti civili che non si sono costituite nel nuovo giudizio a Potenza e che si sono limitate ad invoare l’immanenza della loro precedente csotituzione a Taranto. Non sono poche, viste le tantissime richieste arrivate.
Rispetto all’ordinanza del gpu Valente non è però esclusa la possibilità che alcuni legali degli imputati ricorrano in Cassazione, a fronte del fatto che, secondo una prima interprtezione, la stessa parrebbe ‘debole’ nel non pretendere, dopo la riforma Cartabia, che la costituzione di parte civile non espliciti la cuasa della sua proposizione secondo i contenuti sostanziali dell’azione risarcitoria civile, come richiesto dalla sentenza dell’ottobre del 2023 della Cassazione a Sezioni Riunite.
Con riguardo ai capi H), I), rubricati sotto l’egida dell’art. 439 c.p., ovvero l’avvelenamento di acque o sostanze alimentari, nello specifico il capo H) riguarda la contestazione relativa all’attività industriale di sversamento delle sostanze nocive e conseguente contaminazione dei terreni in uso a numerose imprese agricole dedite all’allevamento di ovini e caprini, ciò da cui sarebbe conseguito l’avvelenamento da diossina e PCB dei capi medesimi ed il loro abbattimento per ragioni sanitarie; il capo I), simmetricamente, adduce la penale responsabilità degli imputati per lo sversamento delle sostanze nocive nello specchio acqueo del 1° seno del Mar Piccolo, ciò da cui sarebbe conseguito avvelenamento da diossina, metalli pesanti e PCB dei mitili ivi coltivati dalle imprese ittiche locali, con conseguente loro distruzione per ragioni sanitarie.
“È allora evidente – scrive il gup di Potenza – come siano certamente legittimati, salvo il merito, ad avanzare richiesta risarcitoria relativamente a tali capi gli allevatori di ovini e/o caprini, ovvero D’Alessandro Antonio, Fornaro Angelo, Fornaro Vincenzo, Fornaro Vittorio Domenico ed Epifani Giovanni, nonché la Soc. Coop. “LA SCIAIA”, il cui oggetto sociale è l’allevamento di mitili. Analogo discorso, ritenendoli titolati alla costituzione di parte civile, è a farsi relativamente ai cittadini residenti nelle zone limitrofe alle acciaierie, investite dal medesimo evento inquinante che ha contestualmente condotto all’abbattimento dei capi di bestiame e dei mitili, come pure ai proprietari di immobili che lamentano di avere subito danni direttamente riconducibili all’avvelenamento dell’area limitrofa all’acciaieria e, contestualmente, di pertinenza dei loro immobili di proprietà con conseguente deprezzamento dei medesimi anche a causa dell’avvelenamento di dell’ambiente terrestre (e/o marino, quando limitrofo) ove insistono”.
Secondo quanto stabilito dal giudice Valente “va inoltre ritenuto legittimato anche relativamente ai delitti di cui ai capi FI) e I) il Ministero della Salute, non solo danneggiato ma anche, a monte, persona offesa del delitto di cui all’art. 439 c.p. poiché, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “in materia di delitti contro l’incolumità pubblica di cui al Capo II del titolo VI del codice penale, il titolare del bene protetto dalle norme incriminatrici è esclusivamente lo Stato e deve escludersi che possa rivestire la qualità di persona offesa di tali reati un’associazione privata” (v. Cass., sez. I, n° 4878/2012) e non diversamente è a dirsi con riguardo alla legittimazione in capo al Ministero dell’Ambiente, di cui senza dubbio terreni e specchi d’acqua inquinati costituiscono componente consustanziale.
Parimenti legittimata è a ritenersi l’A.S.L. di Taranto, la quale ha certamente titolo a richiedere la rifusione dei danni presuntivamente patiti in conseguenza delle condotte quivi addebitate, trattandosi dell’Ente che è stato competente alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati all’alimentazione umana e che nel caso di specie ha, inoltre, dovuto procedere all’abbattimento dei capi di bestiame ed alla distruzione dei mitili contaminati, giusta sua competenza e legittimati sono, infine, gli Enti esponenziali, le Associazioni e gli Enti Pubblici territoriali costituitisi, ovvero la Regione Puglia, la Provincia di Taranto ed i Comuni di Taranto, Statte (TA) e Crispiano (TA), dal momento che gli stessi hanno lamentato danni al rispettivo tessuto produttivo direttamente riconducibili alla distruzione dei mitili e all’abbattimento dei bovini e ovini, come pure all’erogazione dei relativi indennizzi”.

Quanto alle costituzioni di parte civile intervenute nell’interesse dei proprietari degli immobili siti nel quartiere “Tamburi” di Taranto, limitrofo alle acciaierie, delle stesse è stata dalle difese richiesta l’esclusione sulla base dell’avvenuta prescrizione dei delitti di danneggiamento e di imbrattamento di cose altrui, fattispecie ex artt. 635 e 639 c.p. originariamente contestate al capo L), prescrittesi nelle more del giudizio celebratosi dinanzi alla Corte d’Assise di Taranto e dunque anteriormente allo stesso esercizio dell’azione penale nel presente procedimento, che difatti non ha ad oggetto tali imputazioni. “Orbene, le richieste di esclusione muovono dall’erronea premessa che le pretese risarcitorie veicolate nell’interesse dei titolari degli immobili siano fondate esclusivamente sull’integrazione delle fattispecie di danneggiamento e imbrattamento degli immobili, ma così non è – scrive nella sua ordinanza il gup -.
Invero, tali danneggiati si sono costituiti per tutti i reati a tutt’oggi in contestazione e non solo per quello di cui al capo L), estintosi per prescrizione, ma la relativa pretesa risarcitoria riguarda – come emerge dalla piena lettura dei relativi atti di costituzione in giudizio – non tanto e non solo il danneggiamento o l’imbrattamento, bensì il deprezzamento dei medesimi immobili, subito nel tempo per il sol fatto di insistere in un’area, quale quella limitrofa allo stabilimento siderurgico, il cui inquinamento prodotto dalle relative acciaierie ha pesantemente ridotto tanto le possibilità di godimento degli stessi (a scopo personale e a maggior ragione commerciale) quanto, per l’effetto, il relativo valore di mercato. Tali condotte – che, lo si ripete, costituiscono merito della regiudicanda – altro non sarebbero una delle conseguenze dell’inquinamento prodotto su vasta scala ad opera della gestione del gruppo “ILVA” da parte degli odierni imputati, ulteriore rispetto al danno all’immobile in sé considerato, sicché sono perfettamente ammissibili le costituzioni di parte civile svolte dai proprietari degli immobili, tese al ristoro dei danni costituiti dal deprezzamento degli stessi”.
E’ certamente ammissibile per il gup la costituzione di parte civile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché quella svolta dal Ministero della Salute, quest’ultimo certamente legittimato (in disparte il danno ambientale lamentabile solo dal Ministero dell’Ambiente) a far valere le proprie prerogative di organo di vertice dell’esecutivo preposto alla tutela della salute dell’individuo e della collettività, bene di rilevanza costituzionale ex art. 32 della Costituzione. Per quel che riguarda invece la costituzione di parte civile da parte degli Enti territoriali, senza dubbio legittimata a costituirsi è l’A.S.L. di Taranto, per le ragioni e per i reati già indicati nonché relativamente ai danni patiti ed ai costi vivi di cura e assistenza sanitaria sostenuti a seguito dell’intera attività di inquinamento dell’area jonica interessata, del danno alla salute della popolazione locale e degli ulteriori costi di ricerca statistica sull’impatto sanitario e ambientale del conglomerato industriale sulla popolazione locale, nonché del lamentato danno d’immagine derivante dalla perdita di prestigio subita per effetto delle stesse, danno autonomo e distinto da quello patito dal Ministero della Salute”.
Ammessa anche la Regione Puglia che ha lamentato – e financo quantificato – il danno subito dal proprio tessuto produttivo, consistito nel danneggiamento delle attività ittiche (inquinamento delle acque e conseguente distruzione dei mitili contaminati), agricole e di allevamento (inquinamento dei terreni e conseguente abbattimento dei capi ovini e bovini contaminati), come pure ai relativi indennizzi corrisposti agli operatori economici interessati. Oltre che il danno inferto all’economia regionale è stato poi invocato anche quello conseguito alle spese vive sostenute dal Sistema Sanitario Regionale per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie correlate all’emissione di sostanze nocive, cui vanno aggiunte le spese per gli accertamenti relativi alla contaminazione ambientale e, infine, il nocumento arrecato all’economia turistica regionale e il danno all’immagine della stessa Regione Puglia.
Così come la Provincia di Taranto che ha, a sua volta, lamentato tanto il danno alla sua immagine di Ente preposto, tra l’altro, alla cura e conservazione del territorio provinciale, quanto quello arrecato all’economia provinciale dal deprezzamento dei beni immobili siti sul medesimo territorio ed alle minori entrate tributarie che ne sono conseguite.
I Comuni di Taranto, Statte (TA) e Crispiano (TA) si sono costituiti parte civile al fine di richiedere il risarcimento dei danni che l’estesa compromissione ambientale nell’intero S.I.N. (in cui i tre comuni parimenti ricadono) interessato dal conglomerato industriale prodotto dall’Ilva. Tale danno, hanno lamentato gli Enti Comunali, si sarebbe articolato non solo nel deprezzamento del valore degli immobili e delle produzioni agricole e ittiche locali, ma anche nelle ricadute economiche negative che il danno inferto a queste ultime avrebbe comportato alla generalità degli operatori economici locali, a cagione del pregiudizio arrecato alle eccellenze produttive del territorio di Taranto e dei Comuni limitrofi. Tali Comuni sarebbero, inoltre, stati danneggiati non solo per quel che concerne i danni all’agricoltura ed alla pesca, ma anche alle spese di bonifica e manutenzione straordinaria, al deprezzamento dei valori immobiliari, nonché al danno d’immagine sia dei rispettivi territori – con conseguente diminuzione dell’appetibilità turistica della componente territoriale di tali Comuni – sia degli Enti comunali in quanto tali, lesi nella loro immagine poiché associata alle gravi compromissioni ambientali verificatesi nei rispettivi territori.
Secondo il gup Valente “destituite di fondamento sono, in particolare, le eccezioni secondo cui tali danni si risolverebbero nel danno ambientale, poiché è evidente la distinzione netta tra i danni all’economia, al turismo e all’immagine e quello all’ambiente in sé considerato. Alcuna valenza escludente può rivestire, poi, il mero dato nominativo recato nell’editto accusatorio con riferimento al locus commissi delieti: ancora una volta, giova muovere dal distinguo tra persona offesa e soggetto danneggiato del reato per giungere agevolmente alla conclusione che il novero dei territori che abbia patito un danno non può certo essere rigidamente ricondotto a quello ove il reato è stato commesso, laddove quest’ultimo abbia un incontrollabile potenzialità diffusiva (tipica di stabilimenti industriali di grandi dimensioni, ovvero del tipo di cui oggi di discute), diffusività facilmente ravvisabile – nella presente sede, almeno in astratto – anche in danno del Comune di Crispiano (TA), limitrofo a quello di Statte e notoriamente distante solo pochi chilometri dall’impianto siderurgico”.
Sono poi state dichiarate ammissibili la costituzione di parte civile avvenuta nell’interesse di “Legambiente Nazionale APS” e “Legambiente – Circolo di Taranto” perché “trattasi di Associazioni la cui ragion d’essere è proprio la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, storicamente dotate di ampia e comprovata adesione e contribuzione, nonché radicate da decenni sull’intero territorio italiano la prima e nello specifico territorio tarantino il Circolo di Taranto. Così come quella del “W.W.F. Italia”, associazione che “ha provato di avere ampia diffusione sul territorio nazionale e di avere svolto nell’area jonica, ove insiste con organizzazione aggregata ad hoc, attività sia processuale (costituzione di parte civile in diversi procedimenti relativi a reati ambientali relativi al medesimo complesso tarantino dell’Ilva) che amministrativa (mercé la gestione in convenzione della palude “La Vela”), oltre che eventi, manifestazioni e campagne di sensibilizzazione, di cui è stata fornita documentazione allegata all’atto di costituzione”. Sono state dichiarate anche ammissibili le costituzioni di parte civile da parte degli Enti esponenziali, “Associazione Nazionale Peacelink di Alessandro Marescotti” e “Associazione Nazionale Peacelink – Nodo di Taranto” e “Altamarea contro l’inquinamento – Coordinamento di cittadini, associazioni e comitati di Taranto”, così come quella di “Europa Verde – Verdi”, partito politico succeduto al precedente partito “Federazione Verdi”.
Semaforo verde anche per la costituzione avvenuta da parte di “CITIADINANZATTIVA Onlus”, dell’associazione “A.I.L. di Taranto Organizzazione di Volontariato”, dell’associazione “MEDICINA DEMOCRATICA -Movimento di lotta per la Salute”, delle associazioni “CODACONS” e “ARTICOLO 32 – A.I.D.M.A” e dell'”Associazione Contramianto e altri rischi – Onlus”.
Non hanno soddisfatto i requisiti necessari per ritenere la loro legitimatio ad causam la costituzione di parte civile di “Osservatorio Nazionale Amianto O.N.A. – A.P.S.”, così come quella dell’associazione “N.O.G.E.Z. Odv nucleo operativo guardie ecozoofile” e dell’associazione “E.N.P.A. – ODV – Elite Nazionale Protezione Animali”.
Per quel che, infine, concerne la costituzione di parte civile da parte dell’ “Associazione di Promozione Sociale Comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti“, nell’ordinanza il gup Valente scrive che “va anzitutto chiarito come la stessa si sia dapprima originata nella forma di un mero comitato spontaneo {“Comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti “), per poi costituirsi in Associazione soltanto in data 4.03.2013, data in cui veniva adottato il relativo statuto, il quale pone quali obiettivi associativi la tutela della salute e dell’ambiente nella specifica dimensione lesiva asseritamente assunta dall’attività del polo siderurgico tarantino.
Le contestazioni – come già detto – da cui trae origine il presente processo sono temporalmente delimitate sino al 6.09.2013: nei soli sei mesi di operatività dell’Associazione in tale forma nelle more della perpetrazione della condotta (ma non diversamente è a dirsi anche considerando le attività poste in essere dalla sua creazione nel 2012) l’Associazione in parola non risulta avere mai adottato iniziative formali e propulsive relativamente alla situazione ambientale (i.e., esposti, partecipazione a consimili procedimenti penali o civili etc.) ma solo attività informativa, di audizione, di manifestazioni organizzate per sensibilizzare sulle problematiche ambientali o di mere proteste, sempre relative all’attività del siderurgico ma che non possono certo dirti bastevoli a far ritenere tale Ente dotato di quella minima cifra di rappresentatività necessaria al riconoscimento della configurabilità di una sua autonoma pretesa risarcitoria esercitabile nell’alveo del presente procedimento“.

Sono state poi dichiarate parzialmente inammissibili tutte le costituzioni di parte civile avanzate nei confronti dell’imputato Alfredo Ceriani, perchè deceduto in data 16 settembre 2024. Così come inammissibili tutte le costituzioni di parte civile svolte avanzate in via diretta verso gli enti “ILVA S.p.A. “, “PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. (già RIVA PIRE S.p.a.)”, “RIVA FORNI ELETTRICI S.p.a.”.
Questo perché, si legge nell’ordinanza, “la richiesta di rinvio a giudizio reca quali soggetti a vario titolo imputati non solo le persone fisiche, ma anche le società “Uva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria”, “Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria” (già “Riva Pire S.p.A.”) e “Riva Forni Elettrici S.p.A.” imputate dei fatti di cui al capo QQ), mercé richiamo per relationem ai capi A), D), F) e G). La pressoché totalità delle costituzioni di parte civile ha richiesto il risarcimento del danno indistintamente nei confronti tanto delle persone fisiche quanto di quelle giuridiche, mentre i difensori di tutte e tre gli enti imputati hanno richiesto l’esclusione in parte qua delle costituite parti civili, non essendo a loro avviso riconosciuta nel nostro ordinamento processuale la legittimazione passiva sul piano civilistico anche alle persone giuridiche imputate ai sensi del D.Lgs 231/2001, ne caso di pretesa di natura civilistica azionata in sede penale. L’eccezione si mostra fondata“.
Inammissibili anche le costituzioni di parte civile avanzate da “A.S.L. di Taranto”, De Nicola Antonio, “Associazione Nazionale Peacelink” e “Associazione Nazionale Peacelink – Nodo di Taranto” nei confronti della Regione Puglia e della Provincia di Taranto, perché enti territoriali non imputati. La costituzione effettuata in via diretta verso questi Enti territoriali per il giudice non può che essere esclusa d’ufficio ai sensi dell’art. 81,1° comma c.p.p., trattandosi di soggetti che mai hanno rivestito la qualifica di imputati nell’odierno procedimento e che dunque non possono essere diretti destinatari di una costituzione di parte civile, ma al più – sul piano astratto – di un’eventuale richiesta di autorizzazione alla loro citazione quali responsabili civili, nel caso di specie mai richiesta dalle elencate parti civili verso tali Enti pubblici.
Stesso discorso anche per “le costituzioni di parte civile avanzate dalle persone fisiche o eredi di soggetti deceduti nei confronti degli imputati che alla data del decesso non avevano ancora assunto le cariche di cui all’imputazione in seno allo stabilimento siderurgico; limitatamente ai soli capi D), E) ed F), trattasi dei due episodi di omicidio colposo contestati ex art. 589 c.p. relativamente all’incidente mortale occorso al dipendente del complesso siderurgico Marsella Claudio, nonché a quello in cui ha perso la vita il dipendente Zaccaria Francesco, quest’ultimo a sua volta strettamente connesso il delitto contro l’incolumità nell’ambiente lavorativo (art. 437 c.p.) contestato al capo E) le costituzioni di tutte le parti civili diverse dagli eredi e prossimi congiunti delle persone offese Marsella Claudio e Zaccaria Francesco, dalle associazioni sindacali “C.G.I.L.”, “F.I.O.M. C.G.I.L. Taranto”, “F.I.O.M. C.G.I.L. Nazionale”, “Associazione Gontramianto ed altri rischi ONLUS”, “Coordinamento Provinciale di Taranto di SLAI COBAS”, “F.I.M-C.I.S.L. – Taranto e Brindisi”, “U.S.T. G.I.S.L. di Taranto”, “U.S.T. G.I.S.L. Puglia”, “Altamarea contro l’inquinamento”, dagli Enti “Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro” (A.N.M.I.L.), 1′ “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro” (I.N.A.I.L.) e dagli Enti esponenziali “Associazione Contramianto e altri rischi – Onliis”, “MEDICINA DEMOCRATICA – Movimento di lotta per la Salute”, “CITTADINANZATTIVA Onlus” e “Altamarea contro l’inquinamento – Coordinamento di cittadini, associazioni e comitati di Taranto”; Sono poi pienamente legittimate a costituirsi le Associazioni – della cui legittimazione ad agire nel presente giudizio meglio si dirà in seguito – aventi quale proprio precipuo scopo statutario (non necessariamente esclusivo) la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori in quanto tali, ovvero esclusivamente: “Associazione Contramianto e altri rischi – Onlus”, “MEDICINA DEMOCRATICA – Movimento di lotta per la Salute”, “CITTADINANZATTIVA Onlus” e “Altamarea contro l’inquinamento – Coordinamento di cittadini, associazioni e comitati di Taranto”.
Infine, Valente ha dichiarato inefficace nel presente giudizio, nei termini di cui alla parte motiva, la costituzione di parte civile di tutti i soggetti che, pur costituitisi parte civile nel procedimento, non hanno depositato atto di costituzione nel presente giudizio all’udienza del 21.03.2025 o del 4.04.2025 e ha rigettato nel resto ogni ulteriore richiesta di esclusione avanzata nei confronti delle costituite parti civili.
Nuovo appuntamento in aula il prossimo 23 maggio a Potenza.
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2025/03/21/ambiente-svenduto-giustizia-giusta/)

