Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura (Soprintendenza speciale per il PNRR) ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto dalla Società MYT Floating Mar Piccolo S.r.l, che prevedeva la realizzazione di un impianto fotovoltaico galleggiante (offshore), della potenza di 100 MW, con annesso impianto di produzione di idrogeno verde di 25 MW, impianto di mitilicoltura e strutture relative al turismo sostenibile, includente le relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in area SIN nel comune di Taranto.

In sintesi, il progetto prevedere opere di connessione alla stazione MT/AT di utenza nei pressi della stazione di trasformazione della RTN di “380/200/150 kV Taranto N2”, realizzate con un cavidotto di lunghezza complessiva di circa 10 km. Come indicato dalla società proponente “la superficie lorda dell’area dell’impianto fotovoltaico è di circa 90 ha, mentre l’area idrogeno insieme all’area d’interscambio raggiungono i 2,7 ha”. Inoltre all’impianto venivano collegate altre funzioni con la presenza di “servizi dedicati ai fruitori (turisti e residenti) e attività di mitilicoltura integrata con le strutture galleggianti”: ben 34.722 strutture galleggianti con ciascuno 4 moduli fotovoltaici da 720Wp.

La società proponente si chiama M Floating Mar Piccolo S.r.l., si è costituita il 23 giugno 2032 e ha sede legale a Milano. Ed aveva presentato istanza per ottenere un provvedimento Unico in materia Ambientale (PNIEC-PNRR) al ministero dell’Ambiente il 5 gennaio 2024, oltre ad esporlo all’amministrazione dell’ex sindaco Meluccil l’1 febbraio dello scorso anno.

L’impianto fotovoltaico in progetto, oltre alla produzione per immissione in rete, doveva garantire anche la fornitura dell’energia rinnovabile necessaria alla produzione dell’Idrogeno verde, attraverso un impianto progettato e realizzato in forma modulare e containerizzata ubicato in terraferma, collegato mediante un cavidotto. Il progetto prevedeva anche che parte delle piattaforme galleggianti siano utilizzate per funzioni compensative, con aree dedicate all’intrattenimento, allo sport, alla cultura e al turismo. Come indicato dalla società “le aree galleggianti costeggeranno una parte dell’impianto FV e saranno collegate con delle passerelle ciclopedonali di circa 500m completamente galleggianti. L’intento di questa proposta progettuale è quello di  creare con la cittadinanza, un contatto diretto con l’impianto flottante, simbolo di rivoluzione green e di innovazione tecnologica a livello internazionale. Infatti sulle piattaforme verranno installati alberi eolici, colonnine di ricarica,  totem illustrativi e panchine che permetteranno di vivere a pieno tutta l’area del Mar Piccolo e della costa Tarantina”.

Inoltre il progetto prevedeva, nei pressi della sede della zona di produzione dell’Idrogeno verde, anche un’area di interscambio per la mobilità sostenibile (velostazione) dove parcheggiare le auto private e affittare bici elettriche per la fruizione del Parco Naturale Regionale del Mar Piccolo, che in sinergia con l’amministrazione comunale prevede due ampliamenti dei percorsi ciclopedonali, ad est verso il “Parco delle Rimembranze” e il “Belvedere Mar Piccolo” e ad ovest verso la città (in accordo col PUMS di Taranto). 

La Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, ha trasmesso le proprie valutazioni di competenza esprimendo parere negativo con riguardo alla situazione vincolistica che interessa beni paesaggistici.

Scendendo nel dettaglio, per quanto riguarda il parco fotovoltaico è stato sottolineato come lo stesso ricade all’interno del vincolo ope legis ex art. 142, comma 1 del D.Lgs. 42/2004, relativo a “Parchi e riserve” Parco Naturale Regionale “Mar Piccolo”, istituito con L.R. 30/2020 (BURP n. 132 del 21.09.2020), ed all’interno dell’area buffer di 500 metri dal vincolo istituito con Decreto di Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico (ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. 42/2004, istituita con D.M. del 01.08.1985 (G.U. n. 30 del 06/02/1986) con denominazione: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del mar piccolo“.  

Per il cavidotto di connessione invece, una parte ricade sempre all’interno del vincolo istituito con Decreto di Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico e all’interno del suo buffer di 500m., mentre una parte interferisce con aree tutelate ope legis ex art.142 del D.Lgs.42/2004 relative ai 300 metri per i “Territori costieri” (art.142 co.1 lettera a), un’altra interferisce con aree tutelate ope legis ex art.142 del D.Lgs.42/2004 per i “Boschi” (art.142 co.1, lettera g); alcuni tratti interferiscono con il vincolo architettonico diretto relativo alla Storica Ferrovia Militare Circummarpiccolo istituito ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (D.M. n. 102 del 10.04.2019) e relativi buffer di 500 metri, parte del tracciato (oltre 3 km) interferisce con il percorso del Regio Tratturello Tarantino vincolato con D.M. del 23.12.1983, e ricade anche all’interno del relativo buffer di 500m.

Stesso discorso per quanto riguarda l’impianto di idrogeno, che inoltre si colloca in prossimità del perimetro del vincolo architettonico diretto relativo alla Storica Ferrovia Militare Circummarpiccolo (istituito ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (D.M. n. 102 del 10.04.2019).

Pertanto, l’installazione del suddetto impianto fotovoltaico e delle sue opere correlate rientrano in un’area non considerata idonea ai sensi della normativa nazionale. 

Nel parere di 26 pagine redatto dalla Soprintendenza si legge inoltre che “in considerazione dell’impatto negativo sugli aspetti di tutela e valorizzazione luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essi associati, valutate le criticità riportate, visto in particolare il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) della Regione Puglia oltre che il D.Lgs. 42/2004, si ritiene che l’impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori del patrimonio culturale dell’area interessata e propone di esprimere parere negativo nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale”.

Soprintendenza che ne spiega anche i motivi:l’area in cui è ubicato l’impianto, pur essendo area SIN, è riconosciuta come bene paesaggistico per le motivazioni di cui alla legge istitutiva del Parco Naturale Regionale “Mar Piccolo”. Pertanto, pur ricadendo nel SIN, è da ritenersi un’area esclusa dall’idoneità. Inoltre, si è dimostrato come il Mar Piccolo, per i suoi legami con la storia e la cultura tarantina, sia un documento della memoria, una testimonianza di civiltà e pertanto la bonifica ambientale non possa prescindere da azioni di recupero dei caratteri storico-identitari e da azioni di conservazione e valorizzazione della sua immagine e tale intervento è in antitesi con tali obiettivi, poiché introduce elementi estranei al contesto”.

Peraltro, viene sempre menzionato nel parere, “l’intervento non appare coerente con i principi DNSH, in particolare, in materia di economia circolare e salvaguardia della biodiversità“. Il principio DNSH, acronimo di “Do No Significant Harm” (non arrecare un danno significativo), è un principio cardine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della tassonomia europea, che impone che gli investimenti non danneggino l’ambiente. In pratica, significa che ogni progetto finanziato dal PNRR deve essere realizzato senza compromettere la sostenibilità ambientale, in particolare riguardo a sei obiettivi principali: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Nel proprio parere la Sopirintendenza ha sinteticamente indicato le motivazioni che hanno determinato anche una valutazione finale negativa anche dal punto di vista della Tutela archeologica, esprimendo che “qualora il procedimento in oggetto si concluda con il rilascio di un parere favorevole da parte dell’autorità competente o, comunque, il parere di questo Ufficio venga superato, nelle successive fasi procedimentali, da una valutazione favorevole, dovranno essere concordate con questa Soprintendenza le indagini archeologiche previste per la seconda fase della Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico. Tali indagini dovranno essere oggetto di un progetto dettagliato, con l’obiettivo di acquisire un’adeguata conoscenza dei contesti eventualmente ancora conservati nei fondali, al fine di evitare interferenze o rallentamenti nelle fasi avanzate di attuazione del progetto”.  

Parere negativo è stato espresso anche al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in quanto “l’intervento è in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli artt. 71 e 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR. I pannelli fotovoltaici, in particolare, sono localizzati in un bene paesaggistico in cui il piano vieta in modo specifico la realizzazione di impianti per la produzione di energia, ritenendo che tale intervento sia un detrattore per il bene paesaggistico; l’intervento è in contrasto con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37, che stabilisce, tra l’altro, che il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla normativa d’uso costituita da indirizzi e direttive specificamente individuati delle schede degli ambiti paesaggistici, nonché dalle disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardante i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti ricadenti negli ambiti di riferimento”.

Nel parere negativo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE, circa la compatibilità ambientale, si legge che “il contesto ambientale e territoriale in cui si inserisce il progetto non è compatibile con la componente biodiversità, paesaggio. L’analisi degli impatti cumulativi non considera adeguatamente la vulnerabilità del contesto ambientale ed ecologico in cui si inserisce il progetto e la presenza nell’area di Siti Natura 2000, oltre a sottostimare l’effetto cumulo e le interferenze determinate anche da impatti addizionali da altre attività antropiche di natura industriale presenti nell’area. Alla luce di ciò, si prevedono significativi impatti cumulativi/interferenze su diverse componenti ambientali (es., Rumore, Vibrazioni, Ambiente idrico, Paesaggio, Biodiversità, etc.)”.

Pertanto il parere negativo  alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società MYT Floating Mar Piccolo S.r.l. per il “Progetto di un parco fotovoltaico galleggiante (offshore) di potenza 100 MW con annesso impianto di produzione di idrogeno verde da 25 MW, impianto di mitilicoltura e strutture relative al turismo sostenibile e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in area SIN nel Comune di Taranto”, trova fondamento per gli impatti negativi significativi sul patrimonio paesaggistico e culturale e in quanto in contrasto con la disciplina di tutela del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2024/02/02/un-parco-fotovoltaico-nel-mar-piccolo/)

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