La nomina dell’avv. Giorgia Gira nel ruolo di presidente del Consiglio di Amministrazione della società Kyma Mobilità (l’ex Amat), società partecipata al 100% del Comune di Taranto che gestisce il trasporto pubblico locale, le idrovie e la sosta tariffata, avvenuta lo scorso 11 luglio durante l’Assemblea ordinaria dei soci sarebbe irregolare. Il condizionale è d’obbligo, visto che già in passato si verificò una situazione simile poi caduta nel vuoto.
Ma questo è quanto viene denunciato in due esposti, uno in Questura e un altro all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che abbiamo avuto modo di leggere, così come tutti gli atti che riguardano questa vicenda e che citeremo in questo articolo.
Questi i fatti. Dopo aver approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2024 con saldo positivo pari a 3,7 milioni di euro (secondo bilancio storicamente più alto dopo quello del 2023 che fu chiuso con 4,3 milioni di euro) ed aver approvato la relazione sul governo societario del 2024, nell’assemblea dello scorso 11 luglio l’assessore al coordinamento strategico dell’azione di governo e governance delle società partecipate Giovanni Cataldino, espressamente delegato dal Sindaco di Taranto, Pietro Bitetti, ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio d’Amministrazione della Società nelle persone dell’avv. Giorgia Gira (Presidente), della dott.ssa Tullia Cuzzocrea e del dott. Fabrizio Internò.
Tre giorni dopo, il 14 luglio, dopo essere stata formalmente informata dalla Società della nomina ricevuta, l’avv. Gira ha accettato la stessa nomina a Presidente del Consiglio d’Amministrazione dichiarando espressamente, “…ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste nei casi di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del citato decreto del Presidente della Repubblica…”, e “…di non essere in lite con Società KYMA MOBILITA’ S.p.A….”.

Proprio da qui però, nascerebbe il motivo del doppio esposto. Questo perché, si legge nei documenti presentati a sostegno dell’iniziativa, l’avv. Giorgia Gira ha instaurato il 25.10.2024 un procedimento civile al Tribunale Ordinario di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa (iscritto al R.G.n.10894/2024), avverso Kyma Mobilità SpA, la cui prossima udienza è fissata per il 09.12.2025. Alla base del procedimento intentato in tribunale, la caduta anticipata del CdA di Kyma Servizi avvenuta il 16 dicembre 2023 a causa delle dimissioni di un competente del consiglio, la vice presidente Ilaria Pizzolla, che interruppe la gestione Gira che avrebbe visto la sua naturale scadenza nel giugno 2024.
Secondo la neo presidente della società partecipata del Comune, quelle dimissioni ‘per motivi personali’ in realtà rientravano in un’operazione politica portata avanti dal sindaco di allora Rinaldo Melucci, che azzerò tutti i CdA delle partecipate oltre che la giunta comunale. A sostegno di questa tesi, nel suo atto di citazione la Gira evidenziava “la mancanza di giusta causa per l’azzeramento del CdA (comma 3 dell’art. 2383 c.c.) oltre che di qualsivoglia censura dell’operato dello stesso nella gestione della società partecipata”. Per questo formulava richiesta del ristoro del danno patito e consistente nella perdita degli emolumenti che avrebbe invece ottenuto qualora avesse mantenuto la guida della società sino alla naturale scadenza.
Ora. Lo scorso 7 luglio, pochi giorni prima della nomina, l’avv. Giorgia Gira, tramite il proprio procuratore, avv. Giovanni Cigliola, ha provveduto a redigere “Atto di rinuncia agli atti del procedimento”, col quale “…per sopraggiunti interessi personali…rinuncia Ex art. 306 cpc agli atti del procedimento…”; atto che veniva lo stesso giorno depositato telematicamente nel fascicolo del procedimento e notificato al procuratore legale costituito di Kyma Mobilità SpA,, il quale tempestivamente ne dava comunicazione all’azienda propria cliente a mezzo pec, ponendola all’attenzione del responsabile dell’ufficio legale.
L’art. 306 c.p.c., sancisce che “…Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione…Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo…”: la fattispecie estintiva, pertanto, si perfeziona soltanto se le parti costituite interessate alla prosecuzione – ossia nel caso di specie Kyma Mobilità SpA – manifestino la loro volontà di accettazione. Così come per la rinuncia, anche l’accettazione è necessario che sia espressa e provenga dalla parte personalmente o dal procuratore speciale. Sia la rinuncia che l’accettazione della controparte devono quindi essere rese espressamente, per mezzo di una dichiarazione orale in udienza (che va inserita nel processo verbale e sottoscritta da parte del dichiarante ex art. 126 del c.p.c. comma secondo) o in atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

Il problema nasce quindi dal fatto che la controparte costituita in quel procedimento, ovvero la Kyma Mobilità SpA, avente tra l’altro presumibilmente interesse al suo proseguimento, non ha mai formulato alcuna accettazione di quella rinuncia; accettazione che andrebbe, qualora ritenuta opportuna, sottoscritta dal suo legale rappresentante pro tempore, ruolo adesso ricoperto dalla stessa Gira.
Che esercita pienamente le funzioni di Presidente e legale rappresentante pro tempore di Kyma Mobilità SpA, essendosi svolta una prima riunione del Consiglio d’Amministrazione il 18.07.2025, nel corso della quale si è insediato il CdA e sono state adottate deliberazioni, e compiendo atti in rappresentanza della società. Questo nonostante il procedimento dinanzi Tribunale Ordinario di Bari, intentato contro Kyma Mobilità SpA sia ancora in corso per entrambi gli attori “e pertanto non apparerebbe veritiera la dichiarazione formalmente espressa dalla prima “…di non essere in lite con Società KYMA MOBILITA’ S.p.A….” nell’accettazione della carica di Presidente.
E nonostante il comma 2 dell’art. 23 dello Statuto di Amat preveda espressamente che “non possono ricoprire la carica di amministratore coloro che sono in lite con la società”.
Ecco perché attraverso l’esposto ai Carabinieri e all’ANAC si chiede di disporre gli opportuni accertamenti sulla vicenda. Che speriamo e siamo certi possa essere chiarita positivamente al più presto.
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2025/07/11/nominato-il-nuovo-cda-di-kyma-mobilita/)