Il riferimento alla direttiva 2008/50/CE contenuto nel decreto legislativo n. 155 è valido fino all’11 dicembre 2026, fatto salvo l’articolo 18 della direttiva sulle emissioni industriali.

E’ questa la risposta scritta che la Commissione Europea ha fornito in relazione ad un’interrogazione dello scorso 13 maggio presentata dagli eurodeputati Cristina Guarda (Verts/ALE), Benedetta Scuderi (Verts/ALE), Leoluca Orlando (Verts/ALE), Ignazio Roberto Marino (Verts/ALE).

Prendendo spunto dal decreto‑legge 24 gennaio 2025, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, emanato al fine di garantire la continuità produttiva degli impianti ex-ILVA, che dispone, al comma secondo dell’articolo 1 ter, che la valutazione di impatto sanitario (VIS) usi i valori limite del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e che la sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 25 giugno 2024 sancisce, ai paragrafi 120 e 121, che i valori limite di emissione fissati dalle direttive sulla qualità dell’aria devono essere ritenuti “norme di qualità ambientale”, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, e dell’articolo 18 della direttiva 2010/75 e che, “se il rispetto di tali norme richiede che siano imposti all’installazione interessata valori limite di emissione più rigorosi, […] l’autorizzazione deve quindi contenere misure supplementari”, è stato chiesto come valuta la scelta del governo italiano di utilizzare i valori limite di riferimento di cui al D.L. 155/2010 per la VIS dell’ex-ILVA e se ritiene che tale scelta raggiri la citata sentenza della Corte di giustizia, ove si chiarisce che vanno applicati i limiti più severi previsti dalle direttive sulla qualità dell’aria.

La Commissione ha quindi risposto che “il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 recepisce nell’ordinamento giuridico italiano la direttiva 2008/50/CE, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente. Tale direttiva e la direttiva 2004/107/CE2 sono state recentemente riviste dalla direttiva (UE) 2024/2881 del 23 ottobre 2024, che gli Stati membri devono recepire entro l’11 dicembre 2026. Fino a tale data restano in vigore le direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE. La Commissione valuterà il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 da parte di tutti gli Stati membri, compresa l’Italia”.

La direttiva prevede Valori limite per la protezione della salute umana da raggiungere entro il 1 gennaio 2030. Oltre a valori limite per la protezione della salute umana da raggiungere entro l’11 dicembre 2026, indicazioni su valori-obiettivo e obiettivi a lungo termine, livelli critici per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali e soglie di allarme e di informazione.

“L’articolo 18 della direttiva 2010/75/UE4 (la “direttiva sulle emissioni industriali” o “IED” ) fa riferimento alle “norme di qualità ambientale”, definite all’articolo 3, punto 6), della medesima direttiva come la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa dell’Unione – prosegue la risposta della Commissione -. I requisiti di cui alla direttiva 2008/50/CE, alla direttiva 2004/107/CE e alla direttiva (UE) 2024/2881 costituiscono tali norme di qualità ambientale. Come confermato dalla Corte di giustizia dell’UE, quando il rispetto delle norme di qualità ambientale richiede che un’installazione si attenga a condizioni più rigorose di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili, l’autorizzazione IED di tale installazione contiene misure supplementari. È in tal modo garantita la coerenza tra le due direttive; l’inclusione di condizioni più rigorose in un’autorizzazione IED dovrebbe avvenire se richiesto dall’articolo 18 della direttiva sulle emissioni industriali e alla luce di una valutazione caso per caso. Il riferimento alla direttiva 2008/50/CE contenuto nel decreto legislativo n. 155 è quindi valido fino all’11 dicembre 2026, fatto salvo l’articolo 18 della direttiva sulle emissioni industriali“.

La seconda richiesta alla Commissione riguardava invece la recente lettera complementare di costituzione di messa in mora, e pertanto è stato richiesto se s’intende dare seguito alla procedura d’infrazione. Questa la risposta: “Nel contesto della procedura di infrazione INFR (2013)21777 , il 7 maggio 2025 la Commissione ha inviato all’Italia una seconda lettera di costituzione in mora complementare. La Commissione valuterà la risposta dell’Italia e deciderà come darvi seguito”.

(leggi tutti gli articoli sull’ex Ilva https://www.corriereditaranto.it/?s=ilva&submit=Go)

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