“Il caso Gira” è tornato in commissione permanente Garanzia e Controllo del Comune di Taranto presieduta dal presidente e consigliere comunale di minoranza Adriano Tribbia.
L’organismo aveva infatti presentato al rappresentante legale di Kyma Mobilità e al collegio sindacale (e per conoscenza al presidente del Consiglio comunale) una richiesta di accesso agli atti per consultare una serie di documenti.
In particolare, quelli riguardanti la presunta incompatibilità dell’incarico di presidente di Kyma Mobilità conferito alla Gira e richiesti già lo scorso 7 agosto, oltre ai contratti sottoscritti dall’azienda dal 2018 in poi ed anche durante la prima gestione della stessa con l’ing. Luca Tagliente (compagno della Gira) e con la società Green Eco srl, oltre ai contratti di locazione di un immobile a Porta Napoli e di un altro nel rione Paolo VI dopo le denunce emerse sul corriereditaranto.it e sulla Gazzetta del Mezzogiorno e il Corriere del Mezzogiorno nelle ultime settimane.
Come pubblicammo in esclusiva lo scorso 5 agosto, sulla nomina dell’avv. Giorgia Gira a presidente del Consiglio di Amministrazione della società Kyma Mobilità (l’ex Amat società partecipata al 100% dal Comune di Taranto), avvenuta lo scorso 11 luglio pendono due esposti per presunta incompatibilità al ruolo ricoperto, presentati uno in Questura a Taranto e un altro all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

In commissione è arrivata una nota firmata dal direttore generale di Kyma Mobilità, l’avv. Vito Mascolo, nella quale si legge che “la comparsa di costituzione di Kyma Mobilità S.p.A. nel giudizio promosso dall’avv. Giorgia Gira si fa presente che detti atti non saranno prodotti poiché trattasi di documenti processuali che coinvolgono terzi. Come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa prevalente e dai pareri del Garante della Privacy, I’ostensione di tali dati comporterebbe il sacrificio del diritto alla riservatezza degli interessati, con possibile violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. Ad ogni buon conto la Società è in attesa di ricevere l’eventuale adesione degli interessati all’ostensione dei citati documenti”.
Per quanto riguarda l’accettazione da parte di Kyma Mobllità S.p.A. dell’atto di rinuncia dell’avv. Giorgia Gira nella nota del direttore generale si legge che “non è compito dell’azienda richiedere alcun atto di accettazione avendo la Presidente avvocato Giorgia Gira, già prodotto atto di rinuncia”.
Nella nota dell’azienda ci sono però quantomeno delle incongruenze che destano qualche perplessità. Innanzitutto si legge che per privacy gli atti processuali non possono essere prodotti alla commissione, ma tra i documenti inviati alla commissione vi è l’atto di rinuncia della Gira che è ugualmente un atto processuale essendo anche stato depositato nel fascicolo telematico della causa.
Dopo di che, si afferma che soltanto dopo che giungerà il consenso delle parti si potrebbero produrre quegli atti processuali: il problema è che le parti in causa riguardano un’unica persona, ovvero l’avv. Gira, che è sia rappresentante di Kyma che ricorrente.
Infine, la questione più spinosa: nella nota il direttore generale afferma che non è compito dell’azienda richiedere l’atto di accettazione avendo la Gira rinunciato, ma a parte che nell’atto è fatto espresso richiamo all’art.306 che esige l’accettazione, ma a chi dovrebbero richiederlo se non a se stessi essendo accettazione di Kyma Mobilità?
Così come lascia pensare che la nota sia firmata dal direttore Mascolo e non dalla Gira, dopo che lo stesso direttore più volte ha detto alla commissione che la richiesta di accesso agli atti andava indirizzata al rappresentante dell’azienda, ovvero alla Gira stessa.
Detto ciò, anche il direttore generale del Comune, De Carlo, ha confermato in commissione quella che da sempre è stata la posizione dell’amministrazione comunale sulla vicenda: ovvero che ai fini dell’inconferibilità dell’incarico era sufficiente la rinuncia a procedere con il contenzioso a cui la stessa aveva rinunciato lo scorso 7 luglio. Da Palazzo di Città hanno più volte affermato che prima del conferimento dell’incarico, sono stati svolti tutti gli approfondimenti del caso sulla presunta incompatibilità ed esisterebbe svariata giurisprudenza che sosterrebbe la giustezza dell’operato dell’amministrazione e della stessa Gira.
Ricordiamo infatti che l’esposto in Questura e all’ANAC si basano essenzialmente su due punti cardine: il primo riguarda la dichiarazione del 14 luglio con cui la Gira, appresa la nomina, dichiarava “…di non essere in lite con Società KYMA MOBILITA’ S.p.A….”, pur avendo instaurato il 25.10.2024 un procedimento civile al Tribunale Ordinario di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa (iscritto al R.G.n.10894/2024), avverso proprio la Kyma Mobilità SpA, la cui prossima udienza è fissata per il 09.12.2025. La dichiarazione del 14 luglio seguiva infatti l’atto di rinuncia agli atti del procedimento depositato il 7 luglio dalla stessa Gira tramite il suo procuratore, avv. Giovanni Cigliola, col quale “…per sopraggiunti interessi personali…” comunicava la “rinuncia ex art. 306 cpc agli atti del procedimento…”.

Articolo che però, secondo quanto denunciato nei due esposti, prevede espressamente che “…Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione…Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo…”: il problema sta nel fatto che la controparte costituita in quel procedimento, ovvero la Kyma Mobilità SpA, avente tra l’altro presumibilmente interesse al suo proseguimento, non ha mai formulato alcuna accettazione di quella rinuncia; accettazione che andrebbe, qualora ritenuta opportuna, sottoscritta dal suo legale rappresentante pro tempore, ruolo adesso ricoperto dalla stessa Gira. Secondo punto che richiama il primo: il comma 2 dell’art. 23 dello Statuto di Amat prevede espressamente che “non possono ricoprire la carica di amministratore coloro che sono in lite con la società”.
In attesa degli ulteriori approfondimenti della commissione, non resta come detto che attendere il pronunciamento dell’ANAC sulla vicenda, visto che ad oggi non risulta che sia stata aperta alcuna indagine sull’operato passato della stessa Gira alla guida dell’azienda dei trasporti pubblici locali.
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2025/08/29/il-caso-gira-agita-il-comune/)