Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Taranto confermando così la sentenza del TAR di Lecce del giugno 2019 sul caso “Yacht Village”.

Stiamo parlando del complesso immobiliare sorto sulle aree ex Enel in viale Virgilio, grazie ad un permesso di costruire (n. 269 del 20.11.2013) a meno di 300 metri dal mare rilasciato dal Comune di Taranto in favore della società DO.G.MA. srl, vicenda della quale torniamo ad occuparci a distanza di ben sei anni dall’ultima volta nei quali il tempo sembra essersi cristallizzato.

Il TAR Lecce accolse il ricorso (presentato dalle cittadine Virginia Rondinelli, Maria Ines Rondinelli e Allegra Fornaro dagli avvocati Daniele Giannini, Alessandro Gaetani) in quanto, pur trattandosi di “territori costruiti” ai sensi del piano paesaggistico pugliese (PUTT), ciò non toglie che si tratti pur sempre di aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex lege (art. 142 del codice dei beni culturali): dunque non potrebbe essere mai obliterata l’autorizzazione paesaggistica. Il permesso di costruire, in altre parole, è stato annullato in quanto rilasciato in assenza di autorizzazione paesaggistica (in realtà un primo ricorso venne presentato già nel 2012 ed accolto parzialmente).

La sentenza di primo grado veniva quindi appellata soltanto dall’ente civico (con le ricorrenti che non si sono costituite in giudizio così come la società che già non si era costituita in giudizio già al Tar) per violazione delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico pugliese (PUTT) dalla cui trama normativa si evincerebbe che per i “territori costruiti” l’autorizzazione paesaggistica non sarebbe in ogni caso necessaria.

Nella sentenza, i giudici del Consiglio di Stato scrivono che “la sentenza di primo grado – qui impugnata dal solo Comune di Taranto – si rivela invece condivisibile anche alla luce di alcuni precedenti di questo stesso Consiglio di Stato ove si afferma, in estrema sintesi, che le disposizioni del piano paesaggistico regionale non potrebbero mai derogare alla normativa statale di principio secondo cui in simili aree (fascia di 300 metri dalla battigia) seppure urbanisticamente compromesse occorre comunque preventivamente acquisire la prescritta autorizzazione paesaggistica (la quale è anzi necessaria proprio per evitare ulteriori compromissioni del territorio in buona parte già “costruito”)”.

Più in particolare, a tale specifico riguardo (rapporto tra art. 142 del codice beni culturali e art. 1.03 delle NTA del PUTT) con sentenza della sesta sezione n. 2381 del 27 aprile 2006 è stato affermato che: “si è dedotto che la collocazione del Piano urbanistico territoriale tematico, sostenuta dal Tar nel respingere il secondo motivo di ricorso, ad un livello inferiore alla normativa statale, nel sistema delle fonti, contrasta con l’attribuzione alle Regioni della gestione del vincolo paesistico; alla luce della funzione svolta da detto Piano secondo il Titolo I del D.Lgs 42\04, ex D.Lgs 490\99, non sarebbe configurabile una gerarchia delle fonti tra il PUTT e le norme statali, poiché proprio queste attribuiscono al Piano il compito di integrare l’impianto vincolistico, dettando la specifica normativa d’uso delle zone di notevole interesse del territorio, e ciò la Regione aveva fatto includendo l’area in contestazione nei “territori costruiti”, per i quali era esclusa l’autorizzazione paesaggistica, salvo che per i vincoli posti ai sensi della l. 1497\39, cioè per le singole bellezze individuali e di insieme direttamente vincolate da tale disciplina legislativa. Poiché l’intervento progettato dalla ricorrente non riguardava un singolo e specifico bene vincolato con le procedure tipiche della l. 1497\39, ma un’area ricadente all’interno della fascia costiera dei 500 mt. dalle linee di battigia, ricompresa nel perimetro dei territori costruiti, nella specie non poteva operare la deroga prevista dall’art. 5. 02 punto 1. 01 del Piano, e l’intervento edilizio non era soggetto al preventivo rilascio del nulla osta. Tali deduzioni vanno disattese.

Nel caso di specie, infatti, il Consiglio di Stato ricorda “come ha correttamente evidenziato il giudice di prime cure, l’immobile da realizzare ricade, (ed è ciò che ha rilevato il provvedimento impugnato), nella fascia costiera di 300 metri dalla battigia sottoposta alla prescrizione di tutela dell’art. 142, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 42 del 2004 (il previgente art. 1 della l. 8 agosto 1985, n. 431). Il Piano urbanistico territoriale tematico della Regione Puglia, all’art. 5. 02, punti 1 e 1. 01, prescrive che “l’autorizzazione paesaggistica non va richiesta… per i beni inclusi nelle categorie di cui al titolo II del D.vo n. 490\1999 e sottoposti a tutela dal Piano, ricadenti nei “territori costruiti” di cui all’art. 1. 03; l’autorizzazione paesaggistica va comunque richiesta per i beni direttamente vincolati con le procedure della legge 1497\1939″. Da tale formulazione non può però arguirsi che, al di fuori della tipologia di vincolo espressamente eccettuata, all’interno dei “territori costruiti” non sia richiesta autorizzazione paesaggistica anche nel caso di vincoli ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera a), citato ( già art. 146 del D.lgs. 490\99, ma il discorso qui svolto rimane sostanzialmente inalterato se si fa riferimento alla disciplina di tale previgente testo unico).

Nel caso in esame, si legge ancora nella sentenza del Consiglio di Stato, “nel silenzio delle disposizioni del PUTT, non può arguirsi dal mero riferimento al vincolo ex lege 1497\1939 una deroga al concetto di bene tutelato configurato dal predetto art. 134 del D.lgs 42\2004, ma deve ritenersi la simultanea e autonoma vigenza delle disposizioni statali, senza bisogno di alcun richiamo, dovendosi ovviamente privilegiare un’interpretazione conforme alle norme costituzionali e legislative (che attuano le prime), e che esprimono l’inderogabile competenza statale nella materia”.

Con sentenza della quarta sezione n. 1967 del 29 febbraio 2024 è stato inoltre affermato che “la norma statale che reca la prescrizione generale concernente l’autorizzazione paesaggistica per la modifica delle aree site entro 300 metri dalla linea della battigia non può essere derogata dalla disciplina regionale. Inoltre, è appena il caso di sottolineare che, nel caso di specie, il d.lgs. n. 42/2004 costituisce ius superveniens rispetto alle disposizioni regionali invocate dall’appellante, potendosi così trarre un ulteriore argomento a sostegno della tesi che esclude che le predette disposizioni possano derogare alla previsione generale del d.lgs. n. 42/2004”.

Stante tutto ciò, confermando la sentenza del 2019 del TAR Lecce, viene anche confermato quanto scrissero i giudici del tribunale amministrativo in quel giugno 2019 ordinando “che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa“, chiedendo al Comune di Taranto di intervenire sulla vicenda ed attenersi alla sentenza. Che in soldoni significherebbe, ancora una volta, ‘abbattere’ l’intera struttura.

Vicenda che quindi adesso ricade in seno all’amministrazione Bitetti. Cosa accadrà ora dell’edificio residenziale fronte mare (ancora oggi tutt’altro che abbandonato a sè stesso, vista la cura del verde di cui gode l’intero edificio), la cui struttura si eleva in due corpi separati destinati ad ospitare 24 appartamenti complessivi, di dimensioni variabili da circa 130 mq a 95 mq con tanto di piscina interna?

La speranza è che la sentenza venga rispettata, e che quindi quell’area torni così com’era. Magari restituita alla fruizione dei cittadini, specialmente a coloro che sin dal principio hanno dato battaglia su questa vicenda, vincendola.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2019/06/15/2lo-yacht-village-non-poteva-essere-costruito/)

9 Responses

  1. Inutili lungaggini tecniche che il grande pubblico non può comprendere. La notizia pura e semplice è che non si poteva costruire, che il TAR aveva visto giusto e che la struttura andrebbe abbattuta. Tutto questo può interessare, il resto riguarda i ricorrenti e i perdenti.

  2. “La speranza è che la sentenza venga rispettata”…..???? quindi è a discrezione del Comune di Taranto? Le sentenze vanno rispettate perché costituiscono decisioni vincolanti emanate dall’autorità giudiziaria, questo recita la legge…..

  3. Mi associo a quanto scritto da SPIGOLO VIVO… articolo fruibile a pochi addetti ai lavori, pieno di tecnicismi e riporti di sentenze scritte. La notizia è nel titolo, tutto il resto si poteva raccontare diversamente.

  4. Per coerenza e poiché la giustizia è uguale per tutti, andrebbe adesso verificato se tutti i cancelli e tutte le chiusure di ogni tipo agli accessi al mare una volta esistenti tra una costruzione e l’altra lungo viale Virgilio siano anch’essi autorizzati, visto che il litorale non è proprietà privata.

  5. Le palazzine sono state costruite e quindi autorizzate da qualcuno ,per cui rimangono e devono essere sfruttate ,la giustizia italiana dimostra che la legge non è uguale per tutti perciò adesso ci sono e vanno sfruttate e magari pensare che il vincolo paesaggistico a Taranto non esiste dopo che avete lasciato costruire imperi come l’ilva e la raffineria che superano di tre /quattro volte il territorio del paesotto tarantino ,per cui finiamola non c’è vincolo ,la magistratura impedisca la costruzione del dissalatore sul fiume Tara piuttosto se vuole realmente applicare la legge ,in quanto la regione puglia deve essere incriminata di inquinamento ambientale nei confronti di Taranto. E Vendola Riky con che che faccia si candida dopo il processo di ambiente svenduto e lui è uno degli indiziati. Taranto svegliati !!

  6. Buonasera
    Cosa c’era prima dello Yacht Village?
    Un piazzale per il parcheggio dei mezzi Enel in stato di abbandono con annessi topi e scarafaggi.
    Ora è meglio conservare la struttura costruita con regolare concessione edilizia (e gli uffici comunali dormivano?????) o abbattere tutto e ritornare al piazzale Enel con annessi topi e scarafaggi?
    Secondo me è meglio conservare il complesso e permettere finalmente a chi può di andarci ad abitare.
    Questa vicenda deve essere da insegnamento per il futuro, per evitare altri scempi ma non possiamo abbattere ciò che è stato costruito con regolare licenza edilizia, anche se sbagliata
    Allora dobbiamo abbattere tutto quello che è stato costruito da Lido azzurro fino a Marina di Leporano entro i 300 metri dal mare, anche se condonato, perché in tantissimi casi la costruzione era totalmente abusiva.
    Saluti
    Vecchione Giulio

  7. La legge è astratta e non coincide sempre con il buonsenso. La struttura da abbattere è sicuramente più accattivante dei palazzoni fatiscenti che ha accanto, che sono in regola perché costruiti prima dei vincoli paesaggistici. Attendiamo ora la sorte dell’ ospedale delle tartarughe.

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