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La Corte d’Appello di Lecce ha inflitto un colpo pesante a Fabio Arturo Riva, erede di Emilio, patron dell’ex Ilva, e all’ex direttore dello stabilimento di Taranto Luigi Capogrosso, confermando e aggravando in sede civile la loro condanna per i danni ambientali provocati dall’attività del siderurgico. I due imputati dovranno versare “in via solidale” circa 21 milioni di euro al Comune di Taranto, oltre 162mila euro ad Amat-Kyma Mobilità e circa 116mila euro ad Amiu-Kyma Ambiente.

Un aumento significativo rispetto ai 12 milioni stabiliti in primo grado nel luglio 2022 dal giudice civile Raffaele Viglione. L’amministrazione comunale e le società partecipate, assistite dall’avvocato Massimo Moretti, avevano infatti impugnato in via incidentale la sentenza contestando una sottostima dei danni, ottenendo ora una rivalutazione al rialzo.

Nel dettaglio, il collegio (presieduto da Anna Maria Marra, con estensore Claudia Calabrese) ha riconosciuto al Comune 18 milioni di euro “a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale all’immagine, alla reputazione e all’identità storica e culturale della città di Taranto”, circa 2,5 milioni oltre Iva “per danno patrimoniale subito dal patrimonio immobiliare comunale ubicato nei quartieri Città vecchia e Paolo VI”, circa 500mila euro per il danno materiale subito dalle strutture scolastiche e 23mila euro per le spese di manutenzione del Plesso Gabelli.

Per l’azienda Amat il danno riguarda i “maggiori oneri e sostituzioni dei materiali in uso”, mentre ad Amiu vanno i costi aggiuntivi sostenuti per “le attività di spazzamento e lavaggio delle strade”, “l’implementazione del lavaggio stradale” e “la dotazione di tute integrali per i dipendenti”. A carico dei due imputati, difesi dall’avv. Bernardino Iacobucci, anche le spese processuali, per oltre 116mila euro.

La sentenza di primo grado aveva condannato Fabio Riva e Capogrosso, riconoscendo “la responsabilità di questi ultimi per il verificarsi delle emissioni illecite ed inquinanti di polveri prodotte, nell’arco temporale compreso tra il 1995 ed il 2014, dallo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto”.

Quanto al ricorso incidentale presentato dal Comune di Taranto, la Corte d’appello di Lecce scrive nel provvedimento che “il gravame è fondato perché il danno non patrimoniale subito dall’ente civico, alla luce di tutte le considerazioni svolte, è meritevole di una maggiore quantificazione” in ragione della “gravità delle condotte” e del loro carattere “reiterato e perdurante da almeno un ventennio, di dimensioni considerevoli, non ancora in via di comprovata risoluzione e riduzione”, nonché “dell’elemento soggettivo delle stesse (dolo, anche intenzionale)”.

Nelle motivazioni la Corte cita le transazioni già concluse “dalle condebitrici Ilva spa e Partecipazioni Industriali spa”, ma non arretra sulla responsabilità personale degli ex vertici. Inoltre, viene riconosciuto incidentalmente anche il reato di “disastro innominato aggravato”.

Per la Corte, Riva e Capogrosso “hanno concorso a cagionare un disastro, provocando e non impedendo una massiva attività di sversamento nell’aria di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale”, come IPA, benzo(a)pirene, diossine e metalli pesanti, “determinando un gravissimo pericolo per la salute”.

Secondo i giudici, le perizie chimiche ed epidemiologiche hanno dimostrato che le sostanze nocive rinvenute nell’aria, nel suolo, nella vegetazione e nei tessuti animali presentavano “la stessa caratterizzazione chimica, i c.d. profili dei congeneri ‘fingerprints’”, riconducibili prevalentemente alle emissioni dell’Ilva, rendendo “del tutto residuale la rilevanza di altre attività industriali o umane”.

Particolarmente pesante il dato sulle emissioni: dalle denunce E-PRTR emerge che l’Ilva era responsabile di circa il 90% delle emissioni di IPA nel territorio considerato.

Decisivi anche i dati sull’impatto sanitario. La Corte richiama e gli esiti della perizia epidemiologica, evidenziando “il lungo periodo di latenza tra esposizione a sostanze tossiche ed esiti di malattia”, che per i tumori negli adulti può essere di 15-30 anni, mentre è più breve nei bambini, categoria definita particolarmente vulnerabile.

La conseguenza è un danno destinato a prolungarsi nel tempo, con effetti che “si continueranno a manifestare nel futuro”. Un quadro che, secondo i giudici, dimostra come sia stata data “prevalenza alla logica del profitto (…) rispetto a quella della sana gestione dell’impresa, che invece va contemperata con la tutela della persona, della salute e dell’ambiente”.

Viene affrontata altresì l’ipotesi del reato di avvelenamento, con riferimento alla contaminazione dei terreni agricoli e del Mar Piccolo, dove “la diossina e le sostanze ad essa assimilate rinvenute negli animali sequestrati ed abbattuti e nei mitili sequestrati e distrutti provengono dalle emissioni, soprattutto quelle non convogliate, dell’Ilva”. Secondo i giudici, tali sostanze sono entrate nella catena alimentare e “persino nel latte materno”, con gravi rischi per la salute pubblica.

A pesare sulla valutazione della Corte è pure il comportamento omissivo degli imputati: la “mancata o rallentata realizzazione degli interventi prescritti a tutela dell’ambiente” e la gestione dello stabilimento “non conforme alla migliore tecnica produttiva” dimostrerebbero una consapevolezza piena del danno prodotto e una scelta deliberata di anteporre “la logica del profitto” a quella della tutela della salute e dell’ambiente.

Il danno all’identità di Taranto, infine, viene descritto come profondo e strutturale: non un fatto episodico, ma una ferita collettiva legata a un “macro-evento, di impercettibile, persistente e profonda compromissione di tutte le componenti ambientali (aria, terra, acqua)”, che ha minato la fiducia dei cittadini nella capacità delle istituzioni di garantire i diritti fondamentali alla salute e a un ambiente salubre.

 

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