E siamo arrivati a quota quattro. Tante sono le udienze calendarizzate e poi rinviate per la conclusione della fase preliminare del processo ‘Ambiente Svenduto’, ripartito presso il tribunale di Potenza, sul presunto disastro ambientale provocato dall’attività produttiva del siderurgico ex Ilva durante la gestione del gruppo Riva tra il 1995 e il 2013. L’ultimo decreto di differimento firmato dal giudice per le udienze preliminari Francesco Valente il 21 gennaio, ha disposto come nuova data quella del prossimo 6 febbraio.

Il giudice, lo ricordiamo, si dovrà esprimere sulla richiesta del Pubblico Ministero Vincenzo Montemurro, che si è riportato alla richiesta di rinvio a giudizio per tutte le posizioni (23 imputati) ed aveva chiesto di non procedere per uno degli imputati coinvolti (l’ex prefetto Bruno Ferrante).

Sulla vicenda, come abbiamo spesso ricordato in questi ultimi mesi, aleggiano due dettagli non da poco. Il primo, il più importante, riguarda la questione legata alla prescrizione di alcuni reati, dopo la prima scure caduta a febbraio dello scorso anno che vide il reato prescritto per ben 24 imputati.

Secondo alcuni legali della difesa infatti, il reato di associazione a delinquere sarebbe già prescritto ed il giudice, per legge, avrebbe l’obbligo di dichiararlo. Il reato di concussione invece, sempre secondo questi calcoli, nella peggiore delle ipotesi si prescriverebbe a settembre 2026, secondo altri avvocati difensori a marzo o addirittura si sarebbe prescritto a fine luglio 2025 perché il termine di prescrizione di 15 anni (il massimo della pena 12 anni aumentato di un terzo) decorerebbe dal luglio 2010, data dell’evento contestato.

La seconda vicenda riguarda invece il gup Valente che lo scorso 31 agosto ha ottenuto, a sua domanda, il trasferimento presso la Procura di Lecce presso la quale ha preso servizio dallo scorso 28 ottobre.

Ma la verità vera, come abbiamo scritto in tutti questi anni, è ben altra, perché ‘Ambiente Svenduto’ è stato trasformato nel corso degli in un maxi processo all’interno del quale sono stati riversati reati diversissimi tra loro, rendendolo di fatto ingestibile. Basta guardare ai numeri del processo di primo grado presso la Corte d’Assise di Taranto: centinaia di udienze e testimoni, decine di faldoni, oltre 1500 parti civili.

Un processo partito con la pesantissima accusa di disastro ambientale con riferimento all’operato dell’azienda, un’attività massiva di riversamento delle sostanze altamente inquinanti, non solo sulle aree interne allo stabilimento, ma anche sull’intero territorio tarantino determinando un danno ambientale e sanitario. Un’attività giudicata incontrollata ed incontrollabile, derivante da scorrette modalità esecutive della produzione, nonché da inadeguatezze strutturali degli impianti e dalla mancata adozione di idonee misure di cautela. Sul tavolo le perizie chimica ed epidemiologica, sulle quali molto probabilmente anche a Potenza si replicherà la disputa sui criteri e i risultati vissuta durante il processo di primo grado.

Un dibattimento nel quale hanno trovato spazio anche gli incidenti mortali sul lavoro avvenuti prima e durante il processo, la gestione della fabbrica da parte di un’intera catena di comando definita ‘i fiduciari’ dei Riva, ipotesi di reato da parte di amministratori a vari livelli (l’ex sindaco Ippazio Stefàno, l’ex presidente dalla Provincia Gianni Florido, l’ex governatore regionale Nichi Vendola) e di autorità di controllo (l’ex direttore generale di Arpa Puglia Giorgio Assennato), ipotesi di reato di corruzione e di concussione, di manipolazione e riscrittura dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ottenuta dall’ex Ilva nell’agosto del 2011, solo per restare ai casi più eclatanti.

Nel mezzo, i tanti errori di trascrizione nelle intercettazioni a carico di molti imputati, l’incomprensibile condotta dell’ex dg di ARPA Puglia Assennato che per anni ha raccolto dati senza i quali probabilmente quell’inchiesta difficilmente sarebbe stata possibile, l’errata formulazione del capo di imputazione sulle scorie di acciaieria, erroneamente considerate rifiuti, il caso del valore limite sul benzoapirene nell’estate 2010, le due ordinanze annullate dai giudici amministrativi e le sentenze doppie conformi di Milano le sentenze del tribunale di Milano che hanno scagionato i Riva dall’accusa di bancarotta fraudolenta per il dissesto del gruppo siderurgico e di Riva Fire, società controllante all’epoca del fallimento che in parte smonterebbe la tesi dell’accusa, secondo la quale il gruppo Riva abbia sempre operato attraverso “il minimo sforzo economico per ottenere il massimo risultato in termini di profitto”.

Senza tralasciare il caso dell’abnorme numero di parti civili coinvolte che sono state poi enormemente ridotte. Del resto, non fu un caso se la Corte d’Assise dell’Appello sospese nel maggio del 2024 il pagamento delle provvisionali da parte degli imputati (gettati tutti nello stesso calderone pur avendo avuto ruoli e presunte responsabilità agli antipodi nella vicenda Ilva) a tutte le parti civili (tra le quali uno dei giudici onorari a cui era stata già in parte pagata una parte del risarcimento per il deprezzamento di un terreno adiacente il siderurgico). L’assenza quasi totale della gran parte di quelle parti civili durante gli anni del processo di primo grado, era il segnale inequivocabile della pantomima che era stata messa in piedi nei confronti di una storia invece terribilmente seria, vera e drammatica.

Sino ad arrivare alla sentenza di annullamento del processo di primo grado da parte della Corte d’Appello di Taranto, che ha fatto ripartire il dibattimento dall’udienza preliminare presso il tribunale di Potenza. Perché quel processo andava sì celebrato ma non a Taranto per i motivi ben noti che più volte abbiamo riportato su queste pagine. Ma nonostante quattro ricorsi presentanti nel corso del tempo da parte dei legali della difesa, si decise di rigettarli e proseguire nella stessa direzione.

La Corte d’Assise d’Appello di Taranto infatti, non si è affatto pronunciata contro la sentenza di primo grado nei suoi contenuti. Né si è espressa contro i reati contestati agli imputati o contro l’inchiesta (e quindi i dettagli più importanti come le perizie chimiche ed epidemiologiche) che portò al sequestro degli impianti dell’area a caldo del siderurgico, meno che mai il suo pronunciamento riguarda l’avvenuto o meno disastro ambientale nel territorio tarantino.

La sentenza stabilisce tutt’altro: ovvero che quel processo andava sì celebrato ma non a Taranto, per i motivi di cui sopra. E’ quindi una sentenza in punta di diritto, che nulla ha a che fare con gli elementi del processo in sé. Che non nega alcunché. Dunque, tanto per chiarirlo ancora una volta ai lettori, non è una posizione o una interpretazione di parte. Né è una sentenza che appoggia chissà quale teoria negazionista.

La realtà è che sarebbe stato molto più opportuno e sensato separare l’ambito riguardante i reati più gravi, da quelli imputati alle amministrazioni e agli enti di controllo. Aggregare tutto e tutti nello stesso calderone ha di fatto comportato l’ingolfamento del processo e l’equiparazione di tutti gli imputati allo stesso livello, pur ricoprendo ruoli completamente differenti e opposti in tutta questa vicenda.

E’ fuori da ogni dubbio che questo processo deve essere svolto e deve arrivare sino all’ultimo grado di giudizio. Che si arrivi ad un verdetto finale chiaro senza ombre. Che questo avvenga è nell’interessi di tutti, in particolar modo per tutti la città di Taranto. Perché per ragionare serenamente sul presente e guardare al futuro con maggiore fiducia, il passato non può più essere avvolto nell’ombra. 

(leggi tutti gli articoli sul processo Ambiente Svenduto https://www.corriereditaranto.it/?s=ambiente+svenduto&submit=Go)

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