La richiesta di valutare la possibilità di richiedere l’istituzione di un uno scudo penale, è stata formulata dal fondo americano Flacks Group, con il quale i commissari straordinari di Ilva e di Acciaierie d’Italia, rispettivamente proprietà e gestore degli impianti siderurgici, stanno trattando da alcune settimane la vendita dell’azienda siderurgica. Una richiesta che in realtà i commissari dovranno girare ai ministeri interessati e al governo, visto che si tratterebbe di un provvedimento normativo che dipenderà dall’esecutivo stesso.

E’ questo il contenuto di una lettera di cinque pagine che gli avvocati del gruppo americano (la missiva è firmata direttamente dal proprietario del fondo Michael Flacks) hanno inviato alle due amministrazioni straordinarie dopo il provvedimento di giovedì del Tribunale di Milano sull’ex Ilva (argomento sul quale torneremo con un approfondimento specifico nei prossimi giorni). Che ha stabilito che entro il prossimo 24 agosto Ilva e AdI dovranno riesaminare, specificando modalità attuative e tempi di realizzazione e quindi la relativa scadenza, una serie di prescrizioni ambientali della nuova Aia (Autorizzazione integrata ambientale) ottenuta lo scorso luglio, che per il momento sono disapplicate poiché ritenute dai giudici inadatte a tutelare salute e ambiente in quanto non rispettano il principio di precauzione. Di fatto si procederà con un riesame dell’AIA per le prescrizioni indicate dal tribunale e quasi certamente la questione potrebbe essere superata seguendo questa strada.

Se questa revisione migliorativa non ci sarà, dovrà scattare, ordina il Tribunale di Milano, la fermata dell’area a caldo della fabbrica. Non trattandosi però di un provvedimento immediatamente esecutivo, lo stesso potrà essere impugnato dal governo e non dall’azienda che ha ottenuto l’IAIA dal ministero dell’Ambiente, il che congelerebbe tale termine temporale sino ad un nuovo pronunciamento sulla relativa impugnazione.

Nella lettera che è stata riportata dal Quotidiano e dal Sole24Ore e ripresa da tutti gli organi di informazione si legge che “riconosciamo che l’eventuale introduzione di uno ‘Scudo Penale’ esula dalle prerogative e dalle competenze dei commissari straordinari. Ciò premesso, riteniamo opportuno chiarire che l’introduzione di un’adeguata forma di tutela sul piano penale costituisce, dal nostro punto di vista, un presupposto essenziale per poter procedere e rappresenta un elemento determinante per consentire a Flacks Group e ai suoi rappresentanti di operare con il necessario livello di affidabilità e visibilità prospettica ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano industriale. Pur comprendendo che tale misura non possa essere assicurata dai commissari straordinari, riteniamo essenziale – afferma Flacks – che la questione sia affrontata nelle sedi istituzionali competenti quale parte integrante del complessivo flusso di lavoro dell’operazione”.

Invece relativamente alla sentenza del Tribunale lombardo, Flacks così scrive ai commissari: “Eventuali ulteriori iniziative e impegni connessi alla medesima, rimangono subordinati, tra l’altro, ad un’approfondita valutazione delle implicazioni derivanti dal decreto emesso dal Tribunale di Milano relativo all’Aia 2025 e alla cosiddetta ‘area a caldo’ dello stabilimento di Taranto. In particolare – si legge nella lettera – le misure cautelari contemplate sono suscettibili di produrre impatti significativi sulla continuità operativa e, in ultima analisi, sulla complessiva sostenibilità dell’attività aziendale, nonché sulle assunzioni poste a fondamento del piano industriale aggiornato e sulla struttura, la tempistica e l’allocazione dei rischi dell’operazione”.

L’azione del fondo sembra dunque più orientata ad evitare che sulla vertenza possa ulteriormente salire la tensione, oltre ad offrire una sponda al governo e agli stessi commissari straordinari proprio nel momento in cui è in corso una delicata trattativa per la vendita degli asset industriali.

Anche perché uno scudo penale esiste già per le imprese strategiche (decreto legge 2/2023), il quale tutela chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell’attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni. Con il decreto 69/2013 la protezione è stata estesa anche gli interventi di decarbonizzazione per gli impianti dello stabilimento tarantino.

*Sull’argomento:Si è cercato flacks – Corriere di Taranto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *