E’ oramai sin troppo chiaro che la partita sul futuro del siderurgico tarantino si giocherà sul campo della transizione produttiva-energetica e dei limiti emissivi tarati sul contenimento dei danni sanitari all’interno della soglia di accettabilità. E’ triste dirlo, ma questo che dovrebbe essere il campo sul quale tutti gli attori protagonisti dovrebbero esprimersi al meglio e con le migliori intenzioni, è invece diventato un nuovo, l’ennesimo terreno di scontro . Per svariati motivi e interessi.

La questione si è aperta a maggio 2019, quando l’ex sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, avanzò richiesta di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dell’ex Ilva, al fine di introdurre eventuali condizioni aggiuntive motivate da ragioni sanitarie, previo aggiornamento dei precedenti rapporti di Valutazione del Danno Sanitario (VDS) elaborati da ARPA Puglia, ASL TA e AReSS Puglia (Agenzia Regionale dei Servizi Sanitari) e facendo riferimento agli attuali scenari emissivi (differenti da quelli già oggetto di valutazione).

Come si ricorderà il Ministero dell’Ambiente, con Decreto Direttoriale n. 188 del 27.05.2019dispose il Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DPCM del 29.09.2017 dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S.) che prevede la valutazione del danno sanitario in riferimento a due scenari emissivi: uno corrispondente alla produzione attualmente autorizzata dal DPCM del 29.09.2017, pari a 6 milioni di tonnellate annue di acciaio; il secondo, previsto al completamento degli interventi elencati nel DPCM del 29.09.2017 e associato ad una produzione di 8 milioni di tonnellate annue di acciaio.

Lo scorso giugno si completò la prima parte dello studio (non essendosi conclusa la valutazione riferita allo scenario a 8 mln ton/anno di acciaio): a riferimento sono stati presi i livelli emissivi dello stabilimento correlati alla produzione di 6 milioni tonnellate/anno di acciaio attualmente autorizzata, insieme a quelli previsti al completamento degli interventi elencati nel DPCM del 29/09/2017 (scenario riferito ad una produzione di 8 milioni di tonnellate/anno di acciaio), ed i dati sanitari aggiornati agli ultimi anni, allo scopo di segnalare eventuali criticità e proporre, se del caso, la modifica delle condizioni di esercizio attualmente autorizzate per lo stabilimento, al fine di consentire le ulteriori attività istruttorie in ordine al riesame. 

La relazione illustrava, quindi, i risultati complessivi della Valutazione del Danno Sanitario (VDS) con approccio tossicologico e approccio epidemiologico aggiornata, rispetto alla prima trasmissione di dicembre 2019, con i dati di Mercurio (Hg – da emissioni puntuali e diffuse), Rame (Cu- da emissioni puntuali e diffuse), naftalene (da emissioni diffuse) oltre che delle frazioni di particolato PM10 e PM2,5 (di origine primaria, da emissioni puntuali e diffuse), mentre ciò non è stato possibile per il rame (Cu) in quanto in letteratura non è presente una concentrazione di riferimento valida per tale inquinante. Lo scenario emissivo complessivo è stato validato in occasione della riunione plenaria tenutasi, in remoto, lo scorso 16/02/2021 presso il ministero dell’Ambiente (ora ministero della Transizione Ecologica). 

Lo scenario valutato è ante operam: significa che lo studio è stato realizzato tenendo conto della copertura dei parchi, di una copertura dei nastri pari al 65% e della non copertura delle torri. Dunque di uno stadio intermedio, ad essere larghi, dei vari interventi previsti ed ancora in corso. Questo aspetto è fondamentale perché non venendo specificato da chi diffonde i risultati della relazione in questione, lascia credere nel lettore o nel cittadino che tale studio si riferisca ad una valutazione sulle emissioni a prescrizione tutte attuate: questo si potrà invece effettuare solo con il post operam, ovvero al completamento di tutte le prescrizioni.

La valutazione del rischio cancerogeno inalatorio, stimato con approccio tossicologico e associato alle emissioni in atmosfera relative allo stabilimento, per gli inquinanti valutati (Benzene, Naftalene, Benzo(a)pirene, Arsenico, Cadmio, Cromo VI, Nichel, Piombo, Diossine, PCB) e per entrambi i sotto-scenari emissivi considerati (relativi alle elaborazioni statistiche cd. ‘UCL95’ e ‘KM Mean’), ha mostra un valore di rischio compreso nel range 1×10‐6-1×10‐4 (uno su un milione – uno su diecimila), per il quale l’US-EPA (Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti) indica l’esigenza di valutare in modo discrezionale l’opportunità di interventi di contenimento.

Il rischio sanitario minimo accettabile è circoscritto in pochi numeri, ovvero 1×10-4: che significa che non si deve ammalare a causa delle emissioni del siderurgico, più di un cittadino ogni diecimila abitanti. Da questo dato bisogna partire. Attualmente, il rischio seppur di poco supera questo dato. Che viene considerato un “rischio sanitario minimo non accettabile“. 

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2021/07/12/la-politica-ascolti-la-scienza-e-segua-la-ragione/)

Detto ciò, Acciaierie d’Italia s.p.a. ha agito dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) la scorsa estate, per l’annullamento della nota ARPA Puglia del 23.07.2021 a firma congiunta dei Direttori Generali di ARPA Puglia, AReSS Puglia e della ASL di Taranto, avente ad oggetto “Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA – DEC-2011-450 del 4.08.2011, Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DPCM 29.09.2017 per l’esercizio dell’impianto siderurgico Arcelor Mittal Italia s.p.a.: Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 dello stabilimento siderurgico Areelor Mittal s.p.a. di Taranto (ex ILVA s.p.a. in A.S .) Gruppo di Lavoro per la valutazione del quadro emissivo.

L’azienda ha chiesto al Tribunale di accertare il suo diritto ad ottenere l’accesso alla documentazione e di ordinare alle Amministrazioni competenti la relativa esibizione, avendo precedentemente prodotto istanza di accesso ad una serie di documenti, che gli è stata negata in quanto ARPA, ASL ed AReSS avevano evidenziato come “ai sensi dell’art. 2 comma 3 del d.d. n. 188 del 2019 competono ad ARPA Puglia, ALS TA e AReSS Puglia le valutazioni sanitarie previste, ivi incluse le elaborazioni modellistiche. Pertanto la partecipazione del Gestore non è contemplata dal citato decreto”.

Ma cosa ha chiesto esattamente l’azienda? Questo: “I dati, impiegati ai fini della VDS 2021, della popolazione residente a Taranto, Massafra e Statte (ossia l’area considerata nella VDS 2021) dal 2012 al 2020 ; Dati impiegati relativi alla mortalità dal 2012 al 2020Dati di ricovero 2014-2020; Dati di incidenza tumori maligni 2006-2020; Andamento dei tassi per il triennio per la mortalità (1980-2020), per l’ospedalizzazione (2003-2020), per l’incidenza dei tumori (2006-2020); la formula con cui sono stati calcolati gli intervalli di confidenza al 90%; le scelte operative adottate ai fini dell’analisi e non specificate nel rapporto; la formula utilizzata per valutare la presenza di trend nei grafici sugli andamenti per triennio e copia del documento da cui la stessa è stata tratta”.

Ha, inoltre, dedotto di aver motivato dinanzi alle Amministrazioni resistenti la sua domanda illustrando che “l’accesso agli atti amministrativi … richiesti (era) … strettamente necessario a comprendere la VDS 2021, anche al fine di poter espletare il … diritto di difendere i propri interessi giuridici tramite una piena partecipazione al procedimento …(e) altresì strettamente necessario a tutelare e difendere gli interessi giuridici di Acciaierie d’Italia s.p.a. nelle competenti sedi giurisdizionali, ivi incluso il giudizio RG 1207/2019 pendenti innanzi al TAR Lecce“.

L’azienda ha inoltre sottolineato che anche il Ministero della Transizione Energetica (MiTE), in risposta ad una sua nota del 9.09.2021, aveva sollecitato l’acquisizione al procedimento delle informazioni e dei documenti amministrativi richiesti da Acciaierie d’Italia, al fine di garantire pienamente l’esplicazione del principio di trasparenza e di poter effettuare le valutazioni di competenza, ma che anche tale invito era stato disatteso dalle Amministrazioni coinvolte.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Transizione Ecologica, l’ARPA Puglia e l’ASL di Taranto, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato. Pertanto alla camera di consiglio del 17.12.2021 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ma per il TAR del Lazio il ricorso per l’accesso è fondato e meritevole di accoglimento. Stabilendo che “non possono trovare accoglimento le numerose eccezioni formulate dalle amministrazioni resistenti”. Nella sentenza si legge infatti che “l’istanza di accesso della ricorrente, lungi dall’essere generica ed indeterminata o formulata soltanto al fine di poter esercitare un controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione, risulta, in verità, riguardare specificamente non tutte le banche dati informatiche di ambito sanitario o ambientale in possesso delle amministrazioni resistenti, come ipotizzato da queste ultime, bensì i dati, pur numerosi, già utilizzati dalle Amministrazioni stesse per le loro valutazioni, nonché le formule con cui sono stati calcolati i cd. “intervalli di confidenza (dunque cade anche il lavoro abnorme in più evidenziato dalle amministrazioni)”.

Anche l’aver attribuito la propria scelta a quando previsto dal dl. 188/2019, non coglie nel segno in quanto i giudici sottolineano come “il diritto di accesso come configurato dalla legge 241/1990 rappresenta un diritto fondamentale ed autonomo e principio generale dell’attività amministrativa, ben distinto da quello alla partecipazione procedimentale e indipendente da essa, costantemente riconosciuto dall’ordinamento a chi possa vantare un interesse giuridicamente rilevante ad esso”. Così come “”deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi  giuridici“.

Viene dunque dato “ordine alle Amministrazioni intimate, ciascuna per la parte di propria competenza, di consentire alla ricorrente nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore, l’accesso ai dati ed alla documentazione richiesta nelle forme della visione e della estrazione di copia, previa anonimizzazione dei dati sanitari e di tutti i dati sensibili e sensibilissimi, se non già disponibili in tale forma”.

In realtà, dietro questo scontro giudiziario, si cela ben altro come abbiamo scritto nell’introduzione di questo articolo. Perché l’azienda si dice convinta del fatto che ARPA, Asl ed AReSS abbiano fondamentalmente sbagliato approccio, metodologie e calcoli nello studio della Valutazione del Danno Sanitario. Non è un caso se attraverso la Melete srl, Start up dell’università degli Studi dell’Insubria, ha avanzato una serie di dubbi sia di carattere giuridico che di natura tecnica su cui torneremo a breve.

L’ennesimo caso che rischia di impantanare la vicenda ex Ilva in quello che è uno snodo fondamentale. Perché nessuno può più realisticamente pensare che il futuro produttivo del siderurgico, qualora si riuscisse a traghettarlo nel ciclo ibrido con i forni elettrici e poi tra anni nell’era dell’idrogeno verde, possa non tenere più conto degli effetti della produzione sulla salute dei lavoratori e dei cittadini. Allo stesso tempo bisognerà fare tutto il necessario affinché questo passaggio storico, epocale, non ricada sui lavoratori trasformandosi nell’ennesimo dramma socio-economico.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2022/01/15/222salute-e-ambiente-dalloms-uno-studio-utile/)

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