La notizia è emersa qualche giorno fa ed è stata riportata con grande clamore sulla stampa locale e nazionale. Una nuova condanna è stata emessa lo scorso 27 giugno, in uno dei tanti processi riguardanti la gestione del siderurgico di Taranto da parte del gruppo Riva. Il tribunale civile di Taranto Seconda Sezione Civile, giudice Raffaele Viglione, ha condannato in primo grado Fabio Riva e Luigi Capogrosso, rispettivamente ex proprietario ed ex direttore generale dello stabilimento Ilva, ad un maxi risarcimento a favore del Comune di Taranto e delle due società partecipate Amat e Amiu (oggi Kyma Trasporti e Kyma Ambiente).
I soldi del risarcimento ci sono? Arriveranno mai?
Prima di entrare nei dettagli ‘economici‘ della sentenza, ci sia consentito di avanzare alcune riflessioni che in questi giorni quasi nessuno ha pensato bene di fare, tutti presi dall’eccitazione di condividere quanto stabilito dal tribunale civile di Taranto.
La prima domanda che ci sentiamo di avanzare, la più banale, è la seguente: ma siamo così sicuri che questo risarcimento arriverà mai? Al di là del mero principio per il quale siamo ancora al primo grado di giudizio (anche se a leggere la notizia ovunque sembra che si sia pronunciata la Cassazione), guardando a ciò che è successo in un altro precedente procedimento, qualche dubbio ci viene. Non fosse altro perché in una causa intentata presso il
tribunale di Varese, quando si cercò di entrare in possesso dei beni di Fabio Riva (che accettò l’eredità del padre Emilio deceduto nell’aprile del 2014), non fu trovato praticamente nulla. Nè risorse economiche, nè proprietà mobili e immobili, nè azioni societarie: nulla di nulla. Dunque, se la situazione fosse ancora oggi e in futuro la seguente, di grazia, di quale risarcimento economico stiamo parlando? Qualcuno dei tanti che in questi giorni ha parlato e straparlato di questa vicenda si è posto il problema?
La stessa identica cosa, la segnialiamo da anni, in totale solitudine, per quanto attiene il rirsarcimento danni eventuale che dovrebbe arrivare dallo storico processo, anch’esso giunto a sentenza di primo grado, ‘Ambiente Svenduto‘. Per anni abbiamo stigmatizzato la scelta di far costituire come parti civili quasi mille cittadini da parte di decine di avvocati in cerca di un ‘posto al sole‘ in quello che ancora oggi viene definito il processo ambientale italiano più importante.
La Corte d’Assise (a proposito a quasi 14 mesi dalla sentenza siamo ancora in attesa di conoscere le motivazioni delle condanne emesse pari a 280 anni di carcere) ha stabilito che gli imputati dovranno versare immediatamente una provvisionale che si aggira i 5 mila e i 100mila euro a testa alle parti civili, in attesa che la sentenza diventi definitiva e su quella venga avviato un processo civile che possa quantificare l’ammontare del risarcimento, una specie di anticipo pari a quasi 8 milioni di euro: ma anche in questo caso, come abbiamo scritto per anni, si rischia di non vedere un solo euro, cosa tra l’altro ampiamente prevedibile ben prima dell’inizo del processo. E quando questo accadrà, ancora una volta si griderà allo scandalo, alla vergogna e via dicendo.
Ma che volete farci, abbiamo la ‘fortuna‘ di vivere un città di tuttologi: qui sono tutti avvocati, giudici, magistrati, imprenditori, politici, medici, chimici e quant’altro: contenti voi…
Non è una sentenza che riguarda i danni all’ambiente
Seconda questione: come più di qualcuno ha erroneamente inteso e fatto intendere, questa sentenza non riguarda affatto i danni ambientali prodotti dal siderurgico durante la gestione privata.
Non lo diciamo noi, ma lo mette nero su bianco lo stesso giudice Viglione nella sua sentenza quando scrive: “La domanda di ristoro del danno ambientale non può, in ogni caso, essere esaminata e apprezzata nel merito, non soltanto per l’oggettiva e ontologica impossibilità, ab origine, di ottenere una prova che sia in grado di discernere le eventuali conseguenze dannose per le risorse naturali causate dalle emissioni inquinanti provenienti dallo stabilimento siderurgico nei dieci anni precedenti al 2006 rispetto a quelle eziologicamente ricollegabili alla produzione industriale dei dieci anni successivi, quanto, ancor prima, perché si ritiene che il Comune di Taranto sia carente di legittimazione attiva rispetto al risarcimento invocato, in forma specifica o per equivalente“.
Quindi è una sentenza che riguarda danni di altra natura (come si può leggere nella seconda parte dell’articolo). Tanto è vero che nella sentenza si legge anche che vi è stato “il rigetto di numerose poste risarcitorie invocate in domanda dal Comune di Taranto, dall’Amat e dall’Amiu e il considerevole ridimensionamento quantitativo delle richieste invece accolte”.
Chi ha realmente danneggiato l’immagine di Taranto?
Certamente però, almeno ai nostri occhi, una parte molto interessante della sentenza riguarda il danno d’immagine prodotto ai danni della città di Taranto, a cui il giudice Viglione dedica diverse e lunghe riflessioni. Tanto da stabilire in 8 milioni di euro la somma “a titolo di danno non patrimoniale all’immagine, alla reputazione e all’identità storica e culturale della città di Taranto“.
Il giudice infatti scrive che “appare indubitabile il discredito riversato sull’immagine di Taranto dalla propagazione delle informazioni relative all’emergenza ambientale“. Il giudice giustamente cita cronache televisive, trasmissioni, pagine di giornale, foto, video, il ruolo dei social “con una portata così dirompente, tra preoccupazioni, sdegno e paure, da sostituire nella memoria collettiva qualsiasi altra immagine e rappresentazione della città, occupandone tutto lo spazio disponibile”. Restituendo “agli occhi del Paese la nitida percezione di un tessuto urbano contaminato e disgraziato, perché lasciato senza tutele per la salute dei suoi cittadini, esposti e sottoposti persino all’imponderabile variare delle condizioni metereologiche. La capacità della città di attrarre persone dall’esterno ne risultava così irrimediabilmente annullata dalla sua stessa immagine di centro urbano “tossico”, ove si respirava aria nociva per la salute e la vita umana: un’immagine cupa in grado di spaventare, disincentivare, azzerare ogni vocazione abitativa e turistica di Taranto“. E tale “danno-conseguenza si riproduceva con caratteristiche e fattezze analoghe pure rispetto alla reputazione di cui potevano fregiarsi i prodotti alimentari, dell’agricoltura, dell’allevamento, della pesca e della maricoltura, tipici della città, anch’essi irrimediabilmente pregiudicati dalle notizie relative alle ordinanze di abbattimento dei capi di bestiame contaminati da diossina e PCB e di distruzione per ragioni sanitarie di tonnellate di mitili coltivati nello specchio acqueo del 1° seno del Mar Piccolo di Taranto, anche questi contaminati da diossina, PCB e metalli pesanti, riconducibili, come accertato dai periti del Tribunale nella perizia chimico-ambientale disposta dal G.i.p., alle emissioni diffuse e fuggitive conseguenti all’attività industriale di sinterizzazione presente nello stabilimento, periti che avevano pure evidenziato come la diossina fosse un inquinante organico persistente, in grado di intaccare ed entrare direttamente, ove ingerita, nella catena alimentare”.
Uno scenario apocalittico, che nemmeno a Chernobyl, Hiroshima o Nagasaky. Si badi bene: chi scrive denunciava l’inquinamento dell’Ilva pubblicamente, sulla stampa locale, quando il 95% di quelli che oggi parlano viveva nel mondo delle favole. Qui non è in discussione il danno ambientale e sanitario del siderurgico, anche perché sarebbe ridicolo negarlo. Ma abbiamo sempre contestato, e sempre contesteremo, i modi e i toni utilizzati da una certa società civile, da una certa politica, da un certo giornalismo ed anche da una certa magistratura e da una parte del mondo della sanità locale. Che dopo esser usciti fuori dal nulla (guarda caso molti di loro dopo il sequestro del luglio 2012) o dopo aver scelto il silenzio compiacente e connivente ai tempi di Riva, da anni ripetono come una cantilena dati e cifre che riguardano studi datati anche 10 o 20 anni, e che da sempre fanno a gara tra di loro per chi descrive o esalta come peggio non si potrebbe la situazione ambientale e sanitaria di Taranto.
Di qui la nostra domanda: ma siamo così sicuri che Taranto sia stata danneggiata solo e soltanto dalla presenza della grande industria? (e aggiungiamo noi anche dalle tante discariche e dall’Arsenale della Marina Militare). Perché se è vero che tante cose in campo ambientale e sanitario in passato non si conoscevano o le conoscevano in pochi, e se è altrettanto vero che in tanti hanno consapevolmente operato scegliendo la strada più semplice e quindi la più dannosa, è altrettanto vero che questa città troppo spesso, ancora oggi, non è realmente amata da chi giura e spergiura di volerla salvare e riscattare.
Ed infine, un’altra domanda, anche questa banale: ma è mai possibile che tutti questi processi riguardino sempre e solo il periodo dei Riva, che hanno gestito lo stabilmento dal 1995 al 2013? E’ mai credibile che tutto quello che è successo in quegli anni sia peggio di quanto accaduto nei trent’anni precedenti a guida statale?
I dettagli della sentenza
L’atto di citazione venne notificato il 3 marzo 2014 quando il Comune di Taranto e le società da questo interamente partecipate e finanziate Amat s.p.a. e Amiu s.p.a. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto Ilva s.p.a., Riva Fire s.p.a. (società che successivamente ha cambiato la propria denominazione in Partecipazioni Industriali s.p.a.), Emilio Riva (deceduto il 29 aprile 2014, con successiva riassunzione del giudizio prima nei confronti dell’eredità giacente aperta presso il Tribunale di Varese e poi nei confronti dei suoi eredi, e in particolare dell’unico erede accettante Riva Fabio Arturo) e Luigi Capogrosso, ex direttore dello stabilimento di Taranto.
Il tutto “sulla base dell’assunto che lo stabilimento siderurgico di Taranto di Ilva avrebbe prodotto a partire dal 1995 in modo continuativo e sino
all’attualità emissioni/immissioni di polveri e sostanze gassose, liquide e solide, preparati, organismi e microrganismi ovvero di qualsiasi altra natura, non consentite e/o non autorizzate, o, in subordine e in ogni caso, quand’anche consentite o autorizzate, comunque eccedenti la soglia della normale tollerabilità di cui all’art. 844, comma 1, c.c.; emissioni che nella prospettazione attorea avrebbero provocato danni di varia natura, di carattere patrimoniale, non patrimoniale e ambientale, tra i quali, a titolo esemplificativo: danni all’atmosfera, all’ecosistema, all’habitat naturale, alle acque interne e costiere, alla flora e alla fauna locale, danni agli immobili di proprietà comunale (ossia danni materiali, pari ai costi per i necessari interventi di bonifica, e per il deprezzamento dei beni), alle tubazioni fognarie, alle strutture scolastiche e ad altre strutture comunali (per esempio al cimitero), danni per maggiori costi connessi al servizio di trasporto pubblico (per esempio danni alle carrozzerie degli autobus e ai radiatori), danni per maggiori costi per il servizio di igiene urbana, danno all’immagine e alla reputazione turistica della città di Taranto”.
“Considerando, pertanto, tutte le enunciate circostanze del caso concreto, la relativa liquidazione viene ad oggi compiuta nella somma complessiva di € 8.000.000,00 (otto milioni di euro = 50.000,00 x 160)” si legge nella sentenza del tribunale civile di Taranto.
Sulle singole voci di ristoro “riconosciute e liquidate a parte attrice nella presente sentenza devono essere computati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri di seguito esposti: per il risarcimento dei danni materiali subiti dal patrimonio immobiliare comunale ubicato nei quartieri Città Vecchia e Paolo VI, € 3.239.615,93 + iva; per il ristoro delle spese sopportate dal Comune di Taranto per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulle coperture dei padiglioni della scuola Gabelli, € 30.789,96; per i danni materiali riportati dalla strutture scolastiche dei quartieri Città Vecchia e Paolo VI, complessivi € 662.886,18 + iva; per la pulizia straordinaria di pozzetti e tubazioni e per l’installazione di un nuovo impianto di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche nel cimitero di San Brunone € 189.000,00 al 2018, motivo per il quale tale somma capitale dovrà essere dapprima devalutata dal 2018 al 2014 e quindi maggiorata di interessi legali sul capitale anno per anno rivalutato secondo gli indici Istat fino alla odierna decisione; per i danni derivanti dai maggiori oneri per ricambi e sostituzioni dei materiali d’uso sopportati da Amat in via equitativa al 2014 € 216.513,95; per i maggiori costi sopportati da Amiu per lo svolgimento delle attività di spazzamento e di lavaggio delle strade nei quartieri Tamburi e Città Vecchia € 112.655,11; per i danni derivanti dall’implementazione dell’attività di lavaggio stradale attraverso l’impiego di una autobotte attrezzata, € 34.361,58; per i danni derivanti dalla dotazione di tute integrali ai dipendenti Amiu € 9.306,72; per il danno non patrimoniale all’immagine, alla reputazione e all’identità storica e culturale della città di Taranto € 8.000.000,00, stimato equitativamente ad oggi, oltre interessi legali dalla presente sentenza fino al soddisfo”.