In quel frullatore impazzito in cui si è trasformata la vertenza ex Ilva, non poteva mancare lo scontro verbale tra i Commissari Straordinari di Ilva in Amministrazione Straordinaria (gli attuali proprietari degli impianti del siderurgico per conto dello Stato) e Acciaierie d’Italia (la società che gestisce i suddetti impianti, in cui oltre ad un socio privato, ArcelorMittal, è presente anche lo Stato con l’agenzia Invitalia). La querelle scoppiata nelle ultime settimane, ha origine su una diversa interpretazione del contratto di affitto con obbligazione condizionata di acquisto di rami d’azienda concluso, in data 28 giugno 2017, tra ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e alcune società da essa controllate, da una parte, e Acciaierie d’Italia Hold ing S.p.A. (in precedenza, AM InvestCo Italy
S.p.A.).
A cominciare dall’interrotta ispezione dei Commissari e dei tecnici al loro seguito dello scorso 2 febbraio: secondo quanto messo nero su bianco dalla struttura commissariale in tre diverse missive di cui l’ultima risalente allo scorso 13 febbraio, “in assenza delle informazioni preliminari richieste durante / ‘ispezione del 2 febbraio u.s., continuare l ‘ispezione sarebbe stato del tutto inutile, posto che il team ispettivo non sarebbe stato in grado di verificare lo stato di conservazione degli impianti e la conformità della gestione al piano industriale concordato”. Una ricostruzione che Acciaierie d’Italia Holding spa, in una lettera inviata oggi a firma dell’ad Lucia Morselli e del Direttore Affari Legali e Societari Giuseppe Montin contesta, replicando che “come già eccepito nella corrispondenza già intercorsa, ribadiamo anche in questa sede che lo stato degli impianti si verifica tramite la visita di persona agli impianti stessi e questo era l’obiettivo della vostra presenza in stabilimento; infatti, anche l ‘Articolo 21.1 del Contratto (Ispezioni e Verifiche) del Contratto prevede la possibilità, in capo alle Concedenti, “di accedere ai Rami d’Azienda e di svolgere ispezioni, controlli e verifiche […) al fine di controllare la corretta conservazione dei Rami d’Azienda e la conformità della gestione a quanto previsto nel Piano Industriale Applicabile, nel Programma delle manutenzioni e nel Capitolato degli interventi tecnici. È dunque evidente come le informazioni richieste non siano in alcun modo conditio sine qua non per l’effettuazione dell’ispezione da Voi richiesta sugli impianti indicati nella Vostra comunicazione in data 30 gennaio 2024. Ribadiamo quindi che che non esiste alcun obbligo imposto alla scrivente di fornire prima, durante o dopo l’ispezione una o più delle informazioni da Voi richieste e che altre ispezioni sono state eseguite indipendentemente dai dati fomiti”. Pertanto per la società AdI Holding spa già questo sarebbe “di per sé ampiamente sufficiente a delegittimare in toto ogni Vostra pretesa“.
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2024/02/13/ex-ilva-la-versione-della-morselli/)
Per la società infatti, le richieste avanzate dai Commissari di Ilva in AS sarebbero “infondate e pretestuose”. Ma in cosa consistono le richieste avanzate con l’ultima missiva dello scorso 13 febbraio? La prima riguarda “la mancata consegna dei Programmi delle manutenzioni, tanto che la scrivente è stata costretta ad incardinare un giudizio sommario di cognizione innanzi al Tribunale di Milano per ottenerne la consegna coattiva”. Ma Acciaierie d’Italia replica sostenendo che “la scrivente Società ha provveduto a inviarveli, nell’ambito dei report trimestrali (da ultimo, in data 1° febbraio 2024 e relativamente al quarto trimestre 2023). Inoltre, con riferimento al giudizio tuttora pendente al Tribunale di Milano, con la propria comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 giugno 2023, la scrivente ha contestato: l’inammissibilità delle Vostre domande in via pregiudiziale di rito; integralmente nel merito le medesime domande, in quanto la prassi successivamente concordata tra le parti aveva eliminato l’obbligo di condivisione dei Programmi delle Manutenzioni; richiesto in via riconvenzionale il pagamento di una somma pari a euro 450 milioni a titolo di risarcimento per i danni subiti a causa della mancata esecuzione delle manutenzioni da parte di ILVA nel periodo antecedente la conclusione del Contratto“. Passaggio dal quale emerge le tante frizioni sorte nel corso di questi mesi tra le due parti in causa, e di cui ha riferito brevemente anche l’ad Morselli nell’audizione presso la commissione Industria e Commercio del Senato della scorsa settimana.
I Commissari di Ilva in AS contestano poi che “nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi avviata da Acciaierie d’Italia S.p.A., quest’ultima ha presentato un piano che si discosta sostanzialmente dal Piano Industriale Applicabile allegato al Contratto di Affitto“. Anche in questo caso però, la società che gestisce in affitto gli impianti replica scrivendo quanto segue: “ci limitiamo a ricordarVi che il Contratto non attribuisce al Piano Industriale Applicabile carattere immodificabile, ma
contempla espressamente la possibilità che vi siano degli scostamenti necessari a far fronte al mutevole contesto economico e di mercato come peraltro già ripetutamente avvenuto in passato. Più specificamente, ai sensi dell’articolo 13.3 del Contratto, “in presenza di scostamenti significativi della situazione economica e di mercato rispetto alle assunzioni alla base del Piano Industriale Applicabile”, l’Affittuario ha facoltà di modificare gli investimenti e l’assetto industriale, con due soli limiti: (a) le modifiche siano necessarie ad “assicurare l’economicità della gestione dei Rami d’Azienda”; e (b) l’obbligo di garantire la continuità produttiva degli stabilimenti e il mantenimento dei Livelli Occupazionali. Alla luce di ciò, dunque, tenuto conto che l’avvio della procedura di composizione negoziata della crisi è stato dettato proprio dalla necessità di assicurare l’economicità della gestione del ramo e la continuità produttiva ed occupazionale, non comprendiamo come possiate lamentare apoditticamente eventuali scostamenti rispetto al Piano Industriale Applicabile”.
Alla società viene poi anche contestato che “i dati richiesti durante l’ispezione del 2 febbraio u.s. non ci sono stati comunicati neppure nel!’ambito dei report trimestrali funzionali ai monitoraggi contrattuali previsti dall’art. 21 del Contratto di Affitto”. Ma anche in questo caso Adi replica rimandando “alla comunicazione trasmessaVi in data 10 febbraio u.s., che sembra ignoriate, con la quale la scrivente Società ha precisato che tali dati Vi saranno trasmessi “non appena il bilancio per l’esercizio chiuso al 31.12.23 sarà approvato dai competenti organi societari”. Pertanto, analogamente a quanto accaduto con riferimento ai dati di natura finanziaria relativi al quarto trimestre 2022 (ivi inclusi i dati d i produzione e che parimenti Vi abbiamo trasmesso successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2022), provvederemo a integrare il report trasmessoVi in relazione al quarto trimestre 2023 successivamente a tale evento societario”. I Commissari di Ilva in AS mostrano poi di non credere a quanto asserito dalla stessa società quando scrivono che “essendo pendente la procedura di composizione negoziata della crisi, non è verosimile che non disponiate dei predetti dati. Tanto è vero che, durante l’ispezione del 2 febbraio u.s., il Direttore di Stabilimento ha chiarito che i medesimi dati erano a disposizione del Consiglio di Amministrazione”. Ma la società “contesta, anche in questa sede, che il Direttore di Stabilimento fosse a conoscenza dei dati e, al riguardo, rimanda a quanto già diffusamente argomentato nella nostra comunicazione in data 5 febbraio u.s. Le medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento alle informazioni che chiedete alla scrivente Società di “vo/er[Vi] trasmettere entro 3 Giorni Lavorativi” dal ricevimento della Vostra comunicazione. Al riguardo, con la doverosa premessa che il termine di 3 Giorni Lavorativi è manifestamente irricevibile non solo per la mole delle informazioni e dati da Voi richiesti ma per la già rilevata insussistenza di qualsivoglia obbligo ai sensi del Contratto di fornire le predette informazioni”. Il riferimento è alle richieste finali contenuta nella lettera del 13 febbraio, nella quale i Commissari chiedono i dati relativi alla produzione di gennaio e quelli programmati per febbraio per tutti i siti in Italia, il programma di arrivo delle navi per l’approvvigionamento delle materie prime e delle relative giacenze delle stesse oltre che dei semilavorati, il programma di spedizione dei prodotti per gli altri siti di lavorazione (Genova, Novi Ligure, Racconigi), quali impianti siano attualmente in marcia, oltre al consuntivo delle emissioni CO2 dell’anno 2023, con riferimento allo stabilimento di Taranto, i dati relativi al numero di quote CO2 assegnate corrispondenti alla produzione di acciaio dell’anno 2023 e al numero quote da restituire in base alla normativa ETS, e i dati relativi al numero di quote CO2 attese nel 2024, corrispondente alla produzione di acciaio dell’anno 2023.
Ma appare oramai chiaro di come i rapporti tra le parti siano ai minimi termini e che difficilmente potranno essere ricostruiti qualora si riuscisse ad evitare in extremis l’amministrazione straordinaria. Lascia infine molto da pensare come sia possibile avere interpretazioni così differenti su un contratto oltre ad una totale incomunicabilità tra gestori e affittuari di quello che resta, non si sa ancora per quanto tempo ancora, il più grande siderurgico d’Europa.
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2024/02/08/ex-ilva-sul-futuro-solo-tanta-confusione/)