Al Taranto viene confermata la penalizzazione dei quattro punti in classifica e dopo il dispositivo, sul sito della FIGC appare anche la decisione della Corte Federale: il linguaggio giuridico è di quelli alti, severi, ma non proprio alla portata di tutti. Cerchiamo quindi di spiegare, si spera semplificando, cosa dicono le sette pagine che girano all’impazzata sulle chat di WhatsApp.

Chiediamo già scusa se qualcuno potrebbe sentirsi in difetto; lo scopo di questa “traduzione” dal giuridichese vuole soltanto sostituire le chiacchiere da bar e far capire al maggior numero possibili di tifosi cosa si è detto in udienza e perché il giudice ha confermato i quattro punti di penalizzazione.

Il Taranto, dopo la penalizzazione inflittagli con decisione del Tribunale Federale Nazionale, ha presentato ricorso: già in prima pagina si legge che il legale rappresentante della società è il signor Vittorio Galigani (ma non era fuori dai quadri societari?) che è stato anche ascoltato sui fatti.

La Procura federale dopo le indagini ha deferito (5 febbraio 2024) l’amministratore unico del Taranto, lo sconosciuto, ai più, Alfonso Salvatore, poiché responsabile per non aver pagato, entro il 18.12.2023, le ritenute Irpef e i contributi Inps per i mesi di settembre e ottobre 2023 (importo intorno ai 129mila euro).

La Procura federale aveva chiesto due punti di penalizzazione per il Taranto; il TFN ha specificato che: – Non c’è differenza tra aver pagato tutto o una parte; – Che la causa di forza maggiore invocata dalla difesa non esisteva poiché la scadenza per pagare era a dicembre e l’indisponibilità dello stadio per due gare è accaduta ad ottobre.

Il Taranto aveva sostenuto che la mancanza era lieve ma il Tribunale ha detto che 129mila euro non è proprio una somma irrisoria; che il mancato pagamento di quella somma era grave e che quindi non c’erano neanche attenuanti.

Evidenziato ciò, il Tribunale ha dato 2 punti di penalizzazione per il mancato pagamento dell’Irpef e 2 punti per il mancato pagamento dei contributi Inps. Ad Alfonso Salvatore quattro mesi di inibizione anziché tre richiesti dalla procura.

Il Taranto ha presentato ricorso sulla penalizzazione, ritenendola ingiusta ed errata. In sintesi, l’avvocato difensore della società ha affermato che il mancato versamento di Inps e Irpef non può essere considerato una duplice violazione, cioè doveva essere considerata una violazione unica e quindi si dovevano dare 2 punti e non 2+2 di penalizzazione. Inoltre, ha affermato che non c’è stato mancato pagamento totale ma parziale e che il giudice ne avrebbe dovuto tener conto.

Secondo la società il non aver potuto giocare in casa per due partite non ha permesso due incassi e un danno economico sui mancati introiti di sponsor di circa 200mila euro. La difesa del Taranto ha inoltre detto che il giudice poteva determinare una sanzione meno severa, secondo il codice di giustizia sportiva. La richiesta della società è stata quindi quella di annullare la penalizzazione oppure di ridurla.

All’udienza del 18 aprile c’erano: l’avvocato Chiacchio per il Taranto, due rappresentati della Procura e il signor Galigani, legale rappresentante del Taranto. Chiacchio ha espresso le sue tesi difensive, Galigani ha ribadito i fatti che non hanno permesso alla società di pagare in tempo Inps e Irpef.

La Procura ha chiesto il rigetto dei reclami e inoltre ha chiesto chiarimenti alla Corte federale sulle sanzioni. Questo punto è importante perché in primo grado il giudice non ha sanzionato il Taranto per il mancato pagamento della rata del decreto “salvacalcio” in quanto non è contemplata dal codice come mancanza da punire con punti di penalizzazione, cosa che la Procura invece voleva. Sembra quasi che la presenza della Procura fosse finalizzata a spingere il giudice ad esprimersi su quel vuoto giuridico e pensare anche di dare altri punti di penalizzazione. Arriviamo finalmente a pagina 4 del dispositivo.

L’ANALISI DEL DISPOSITIVO DI SENTENZA

Nei primi cinque capoversi il giudice spiega che la Procura si è presentata all’udienza senza essersi costituita in giudizio e, anche se la sua presenza è regolare, non può chiedere al giudice di entrare nel merito del mancato pagamento della rata del “salvacalcio” da parte del Taranto perché non ha formalizzato né costituzione in giudizio né reclamo. Quindi amen sulla questione. Capoverso 9, il giudice respinge tutti i reclami del Taranto e successivamente li motiva.

Il giudice parte dal presupposto che non è esistito un caso di forza maggiore per cui il Taranto non era nella possibilità di pagare (incendio stadio a settembre, partite senza spettatori a ottobre, scadenza pagamenti a dicembre): il fatto di non aver monetizzato due partite non giustifica il Taranto dalla sua inadempienza. Non è possibile quantificare il mancato incasso e la società non ha dimostrato la perdita di 200mila euro di sponsorizzazioni. Inoltre, la società ha avuto tutto il tempo per poter chiedere un finanziamento straordinario ai soci, cosa che non ha fatto.

Sul  mancato o parziale pagamento, il giudice dice che nel deferimento c’era scritto “mancato versamento” e che anche se il Taranto avesse pagato parzialmente non lo sollevava dalla mancanza. Resta un dubbio: nelle motivazioni del TFN (quelle di marzo), sembra che le quietanze di pagamento parziale di Inps e Irpef siano di febbraio 2024, ovvero in una data successiva alla scadenza ma probabilmente successiva anche alla notifica del deferimento. Cioè, sembra sia andata così: il Taranto non ha pagato a dicembre, a febbraio ha ricevuto il deferimento e a quel punto ha pagato una parte. E con il giudice si è giocato la carta del parziale pagamento..

Sul punto dove la società si difende dicendo che non sono più mancanze ma è un’unica mancanza (Irpef e Inps e non Irpef+Inps) e che quindi la penalizzazione avrebbe dovuto essere di 2 e non 2+2. Il giudice si esprime dicendo “Le pur suggestive argomentazioni difensive sono destituite di fondamento”, che se non fosse che stiamo parlando di un giudice della Corte d’Appello Federale, sembrerebbe quasi una frase dal tono canzonatorio.

Ogni mancanza è autonoma perché sono scadenze diverse e indipendenti e diversi sono i soggetti creditori: Irpef=stato=tributaria, contributi=Inps=previdenziale. Quindi, come orientamento giuridico, ogni violazione comporta 2 punti di penalizzazione, uno per ogni mese di mancanza: 1 inps settembre + 1 inps ottobre + 1 irpef settembre + 1 irpef ottobre dai cui i 4 punti.

Infondata è anche la richiesta delle attenuanti, perché devono essere verificate e non possono essere invocate quelle “generiche” (il Taranto non ha specificato quali siano queste attenuanti). Il giudice confronta il codice penale e il codice di giustizia sportiva, con quest’ultimo che non può essere interpretato in modo discrezionale dal giudice, perché deve tener conto degli interessi di classifica di tutte le società partecipanti ai campionati. Quindi, la punizione deve tener conto solo di quello che dice il codice di giustizia sportiva. Il giudice respinge tutti i reclami e chiude l’udienza.

One Response

  1. La decisione non mi pare convincente sul punto della mancanza nell’organo giudicante della facoltà discrezionale per il rispetto dei contrapposti interessi di classifica. Ciò sembra far riferimento all’illecito sportivo, mentre qui si tratta di inadempienza amministrativo-fiscale. In conclusione. negando per questo motivo la revisione della misura della sanzione, ne viene mortificato proprio il principio che è a base di essa ovvero la lealtà sportiva stante l’indebito vantaggio tratto dalle altre squadre non danneggiate dall’irregolare comportamento del Taranto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *