Una donna quasi novantenne, in totale solitudine, è riuscita ad avere la meglio contro un colosso della telefonia mondiale come Iliad. La Seconda Sezione del Tar di Lecce, con la sentenza del 30 dicembre scorso, ha infatti accolto il ricorso di una donna di Pulsano, R. G. insegnante di scuola elementare in pensione (difesa dall’avvocata Sabrina Sbiroli), contro la società Iliad Italia S.p.A, annullando la Determinazione n. 96 del 30/01/2024 (Registro Generale delle Determine – Determinazione n.1) avente ad oggetto la conclusione positiva della conferenza dei servizi, procedimento volto all’autorizzazione rilasciata alla Iliad Italia S.p.A.. di installazione di un impianto di nuova SRB per telefonia mobile, mediante installazione di sei nuove antenne, parabole e apparecchiature tecnologiche e relativi componenti accessori per le tecnologie UMTS in Bande 900 Mhz, LTE in Bande1800//2100/2600 Mhz e 5G in banda 700MHz in viale Delle Orchidee a pochi metri dal Bosco Caggione.
Già teatro del drammatico incendio dello scorso 30 luglio, che ha devastato nuovamente parte della pineta che fu interessata dal precedente devastante incendio del 25 giugno 2001, le cui attività di bonifica non sono ancora terminate come abbiamo riferito nell’articolo linkato qui sotto.
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2025/01/03/lido-silvana-bonifica-non-ancora-terminata/)
Lo scorso 3 settembre invece, era stato invece il Consiglio di Stato a confermare l’ordinanza cautelare con la quale il Tar di Lecce, evidenziando un vizio di forma nella procedura per l’installazione, l’aveva sospesa. La società aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato che però aveva già in un primo momento riconosciuto le ragioni sostenute dall’88enne. Adesso è arrivata la sentenza del Tar di Lecce che ha annullato l’intera procedura.

La vicenda ha inizio quando con un’istanza del 28.9.2022 Iliad Italia S.p.A. formulava richiesta al Comune di Pulsano, per il rilascio dell’autorizzazione necessaria ai fini dell’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile nel territorio del predetto Ente comunale e da collocarsi in viale delle Orchidee. All’esito della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona, il Comune, dopo aver adottato la determinazione n. 96 del 30.1.2024 a positiva conclusione della stessa, ha ulteriormente rilasciato, in favore della società, il provvedimento autorizzativo unico (“P.A.U.”) n. 1 del 11.3.2024, autorizzando Iliad alla installazione dell’impianto in questione.
Con ricorso assistito da istanza cautelare depositato il 18.4.2024, la donna impugnava i provvedimenti chiedendone l’annullamento sulla base di plurime censure di legittimità. L’amministrazione comunale, pur ritualmente notificata, non si è costituita nel presente giudizio. Si è invece costituita, con mero atto di rito del 22.4.2024, Iliad Italia S.p.A. Che ha poi depositato successiva memoria il 13.5.2024, svolgendo deduzioni difensive ed eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso azionato dalla donna per difetto di legittimazione e insussistenza di un interesse ad agire in capo alla medesima. All’esito dell’udienza camerale del 16.5.2024, il Tar accordava la cautela richiesta dalla ricorrente, disponendo con ordinanza n. 317 del 20.5.2024 la sospensiva dei provvedimenti gravati. Depositati dai contendenti ulteriori documenti e atti difensivi all’esito dell’udienza pubblica del 13.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, sino alla sentenza dello scorso 30 dicembre.
Il Tar di Lecce ha anzitutto dichiarato l’inammissibilità della memoria depositata dalla società il 12.11.2024, nonché dei relativi allegati, in quanto il deposito è stato effettuato dalla parte in violazione dei termini processuali. Sempre in via preliminare è stata vagliata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Iliad Italia S.p.A. in ragione del presunto difetto di legittimazione, nonché di interesse ad agire, in capo al soggetto ricorrente. L’eccezione è stata ritenuta infondata. La donna ha infatti dedotto, all’interno dell’atto introduttivo di giudizio, di essere proprietaria di una villetta a due piani situata nel Comune di Pulsano in viale delle Gardenie, allegando che tale villetta ha un doppio accesso, uno dei quali insistente su viale delle Orchidee, precisando inoltre che l’immobile in questione risulta adiacente rispetto a quello interessato dalla prevista realizzazione dell’impianto, collocandosi a “cinque metri” dal terreno interessato dall’installazione. Deduzioni attoree non sono state espressamente contestate dalla società. Per i giudici della Seconda Sezione del Tar di Lecce ne deriva che, “se da una parte è indubbia la legittimazione ad agire in capo alla sig.ra R.G., tenuto conto dell’estrema vicinitas della sua proprietà rispetto all’area oggetto della possibile realizzazione dell’impianto, dall’altra la limitatissima distanza riscontrabile nel caso di specie tra i due immobili risulta, altresì, elemento sufficiente a comprovare la sussistenza di un interesse personale, attuale e concreto della ricorrente alla caducazione degli atti impugnati, potendosi ritenere per massima esperienza che la collocazione di una stazione radio base – aventi le caratteristiche come quella di causa (implicante, in particolare, la “installazione di sei nuove antenne… parabole e apparecchiature tecnologiche e relativi componenti accessori”; cfr. doc. 7, fascicolo di parte controinteressata) – in prossimità di un immobile di proprietà di un soggetto è circostanza destinata a incidere negativamente sul valore dello stesso, cagionandone una minor appetibilità sul mercato“.
Respinta dunque l’eccezione di rito de qua, è possibile passare ad esaminare nel merito i singoli motivi di ricorso articolati dalla donna. Con la prima doglianza formulata (“Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 comma 4 d.lgs. n. 259/2003. Violazione e falsa applicazione l. n. 241/1990. Violazione del protocollo di Intesa ANCI-Ministero delle Comunicazioni del 2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio di trasparenza e pubblicità”), la ricorrente ha lamentato anzitutto l’omessa pubblicizzazione dell’istanza autorizzatoria avanzata da Iliad Italia S.p.A. con riguardo all’impianto, in violazione di quanto previsto dalla disposizione normativa (di cui all’art. 87 del D. lgs. n. 259/2003. 9.1). Come già rilevato in sede cautelare dal Tribunale, la doglianza è stata meritevole di accoglimento, perché scrivono sempre i giudizi nella loro sentenza, la legge richiamata “prevede infatti, in tema di richieste autorizzatorie riguardanti l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, tra cui anche le stazioni radio base, che “Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto”. Premesso che la ratio della disposizione è, evidentemente, quella di consentire la partecipazione al procedimento al più ampio spettro possibile di soggetti interessati al processo decisionale afferente alla localizzazione della nuova infrastruttura, va inoltre osservato, ai fini che qui interessano, che la giurisprudenza amministrativa si è più volte pronunciata sul contenuto precettivo di tale norma, affermando che, in assenza di specifiche prescrizioni in ordine alle modalità delle forme pubblicitarie da adottare, l’Amministrazione è tenuta a prediligere quella che si riveli più idonea, nel caso concreto, a rendere nota la pendenza del procedimento ai cittadini che ne vogliano prendere parte, giungendo ad escludere l’idoneità della sola pubblicazione dell’istanza sull’albo pretorio, in quanto modalità non sufficiente ad assicurare la conoscibilità all’esterno degli uffici comunali, non agevolando l’individuazione del procedimento pendente e la consultazione degli atti della pratica (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 198/2016, che richiama anche Cons. Stato, Sez. VI, n. 1773/2005)”.

Nel caso di specie, dunque, per i giudici del Tar è pacifica la sussistenza del vizio procedimentale prospettato dalla donna, “non riscontrandosi alcuna evidenza che l’Amministrazione comunale abbia provveduto a informare la popolazione locale della proposizione dell’istanza da parte di Iliad Italia S.p.A., neppure mediante semplice pubblicazione della stessa sull’albo pretorio (per un caso analogo, cfr. T.A.R. Campania, Sez. VII, n. 7430/2018). Né può condividersi, come sostenuto da Iliad Italia S.p.A. nei propri scritti difensivi, che tale violazione sarebbe sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. È stato, invero, condivisibilmente affermato che, “nell’economia del procedimento di autorizzazione all’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, la pubblicizzazione dell’istanza non costituisce (…) un adempimento meramente formale, ma è funzionale all’attuazione di un principio di democraticità del processo decisionale che non consente deroghe di sorta”, “Né risulta possibile addurre, per escludere la rilevanza viziante dell’omissione, la pretesa ineluttabilità dell’esito del procedimento, poiché non è possibile formulare una sorta di prognosi postuma in ordine ai contenuti e alla valenza degli apporti partecipativi eventualmente garantiti da adeguate forme di pubblicità” (in tal senso, ancora T.A.R. Campania, n. 7430 cit.)”.
Del resto, sulla stessa direttrice interpretativa si pongono anche le modifiche apportate alla L. n. 241/1990 dal D. L. n. 76 del 2020 (convertito con L. n. 120/2020), finalizzate, appunto, a limitare la portata dell’articolo 21-octies in caso di violazione del contradditorio procedimentale, come appunto nel caso di violazione degli obblighi di pubblicità in discorso (si veda T.A.R. Campania, Sez. VII, n. 3278/2021).
La riscontrata fondatezza della prima censura sollevata dalla parte ha comportato per i giudici il necessario assorbimento di ogni ulteriore doglianza formulata dalla stessa nell’atto introduttivo di giudizio, giacché la violazione ravvisata impone una regressione ab initio del procedimento, con conseguente riedizione del potere dell’Amministrazione, anche per quanto concerne l’attività istruttoria da espletare. Pertanto gli atti impugnati sono stati annullati, condannando il Comune di Pulsano e Iliad Italia S.p.A. al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che sono liquidate in euro 2.000,00 a carico di ciascuna parte. E’ chiaro però che la multinazionale francese difficilmente si arrenderà di fronte a questa sconfitta giudiziaria. E che ad essa potranno comunque succedere altre richiesta da parte di altrettante società di telefonia mobile.
Quest’episodio dimostra come anche un solo cittadino informato e consapevole dei propri diritti, possa fermare un’amministrazione comunale e una multinazionale delle telefonia mondiale, richiamando entrambe al rispetto della legge. Un caso di scuola che può e deve fungere da esempio e da stimolo per tutti coloro i quali vogliono battersi per la tutela ambientale di Lido Silvana e del Bosco Caggione, oltre che della sua storia millenaria. Perché se è pur vero che siamo nell’era della connessione globale, è altrettanto vero che abbiamo il dovere di preservare tutti quei luoghi che ancora oggi conservano la bellezza della natura, e ci ricordano come la nostra essenza di essere umani debba ancora essere quella di meravigliarci di fronte alla bellezza di un bosco, di un sole al tramonto all’orizzonte in una delle baie più belle della litoranea ionica, della vastità del mare senza abituarci mai a tutto questo finendo per darlo per scontato, con il rischio che prima o poi scompaia per sempre alla nostra vista, come in parte è già più volte accaduto.
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