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La Commissione AIA-IPPC ha reso noto lo scorso 2 aprile il parere istruttorio conclusivo nell’ambito del procedimento per il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio del siderurgico di Taranto, avviato il 2 maggio 2023 a seguito dell’istanza presentata da Acciaierie d’Italia S.p.A., oggi Acciaierie d’Italia S.p.A. in Amministrazione straordinaria (A.S.).

Le prescrizioni per l’esercizio dello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia S.p.A. in A.S. di Taranto riportate nei paragrafi delle oltre 400 pagine del parere conclusivo, sono state definite ad esito delle attività istruttorie, svolte dal Gruppo Istruttore (GI) della Commissione AIA, dell’istanza e di tutta la successiva documentazione integrativa trasmessa dal Gestore nell’ambito del procedimento di rinnovo. Parliamo di ben 476 prescrizioni (che diventano oltre 600 con l’aggiunta di ulteriori indicazioni per diverse di esse) indicate riguardanti sia l’area a caldo che l’area a freddo. Parere necessario per avviare la Conferenza dei Servizi, la cui prima seduta seppur interlocutoria si è svolta lo scorso 17 aprile, conclusa la quale sarà poi emanato il decreto finale.

Prioritariamente, anche in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (nella causa C-626/2022 e di quanto previsto dal D.L. 30 gennaio 2025, n. 5), il quadro prescrittivo del parere è stato definito tenendo conto degli elementi evidenziati dall’ISS ad esito delle valutazioni dello studio VIS del Gestore riferito alla produzione di 6 Mt/a di acciaio, e pertanto rappresenta un quadro cautelativo dal punto di vista ambientale e sanitario. Pertanto, considerato che allo stato degli atti non è disponibile una valutazione sanitaria dell’ISS in ordine all’istanza del Gestore relativa alla produzione di 8Mt/a di acciaio, la stessa istanza non è stata oggetto del presente parere del Gruppo Istruttore.

Che ha ritenuto opportuno evidenziare la necessità che il Gestore preveda anche un percorso che miri alla transizione verso la “decarbonizzazione” del processo produttivo, ciò anche in vista del recepimento della nuova Direttiva IED 2024/1785 del 24 aprile 2024 (in particolare con riferimento alle previsioni di cui all’articolo 27-quinquies “Trasformazione verso un’industria pulita, circolare e climaticamente neutra” e 27-sexies “Trasformazione industriale profonda”) e della nuova Direttiva sulla qualità dell’aria 2024/2881 del 23 ottobre 2024, pubblicata lo scorso 20/11/2024. In linea con le nuove direttive europee e il nuovo Piano d’Azione della Commissione Europea sull’Acciaio e i Metalli (COM(2025) 125 final) del 19/03/2025, si ritiene che gli strumenti autorizzativi dovrebbero promuovere l’integrazione della sostenibilità ambientale nella gestione industriale e accompagnare la progressiva decarbonizzazione dei settori ETS [Emission Trading System] e quindi che l’AIA possa rapprentare anche uno strumento per promuovere iniziative volte alla decarbonizzazione industriale. In merito a tale aspetto, il GI ha ritenuto pertanto opportuno individuare una specifica prescrizione.

In relazione alla possibilità che la nuova proprietà dovrà installare i forni elettrici, quest’ultima dovrà chiedere una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale corredata da una Valutazione d’Impatto Ambientale.

Durante i lavori di questi mesi è stato rilevato che le portate ai camini indicate nello studio VIS del Gestore sono portate medie/annue e non le portate massime indicate nell’istanza e autorizzate con l’AIA del 2011. Come per il livello produttivo, GI ritiene che le portate da autorizzare ai camini siano le stesse portate oggetto delle valutazioni sanitarie. Il quadro prescrittivo del parere ha recepito altresì le prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti di AIA, nonché quanto segnalato da ISPRA ad esito delle relative attività di controllo e nelle relazioni riportate, nonché dei contributi forniti dal rappresentante della Regione nell’ambito con il supporto di ARPA Puglia. Fondamentali per l’istruttoria svolta per il rinnovo dell’AIA sono state infatti le risultanze degli intensi monitoraggi, effettuati dal Gestore in attuazione delle prescrizioni dell’AIA, e gli esiti delle verifiche svolte dall’Autorità di controllo insieme ad ARPA Puglia, grazie ai quali è stato possibile prevedere ulteriori e specifiche prescrizioni, volte soprattutto ad una adeguata gestione/manutenzione degli impianti, con l’obiettivo di garantire un continuo miglioramento del contenimento delle emissioni in atmosfera (convogliate, diffuse e fuggitive) e nelle altre matrici ambientali e, conseguentemente, dello stato di qualità dell’ambiente sia interno che esterno al siderurgico.

Trattandosi di un procedimento riesame complessivo disposto sia per il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale sia per l’adeguamento degli impianti di laminazione del siderurgico alle BAT Conclusions – BATC (ossia alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili) di cui alla Decisione (UE) 2022/2110 dell’11/10/2022, emanata per l’industria di trasformazione dei metalli ferrosi (c.d. BATC FMP – Ferrous Metals Processing), il quadro prescrittivo è stato definito tenendo conto anche delle suddette BATC, per quanto di pertinenza, e delle proposte di adeguamento del Gestore che apportano modifiche rispetto all’assetto attualmente autorizzato, oltre che delle BAT Conclusions di cui alla Decisione 2012/135/UE del 28/02/2012 concernenti la produzione di ferro e acciaio (c.d. BATC IS – Iron and Steel Production), oggetto del provvedimento di riesame dell’AIA n. DVA/DEC/2012/547 del 26 ottobre 2012 e del DPCM 29 settembre 2017, che il parere dello scorso 2 aprile sostituisce.

Diversi interventi spalmati sino al 2034. Il caso di AFO 5

Con riferimento agli interventi riportati nel parere conclusivo, alla luce delle valutazioni del GI (dettagliate nei verbali delle riunioni del GI e nelle relazioni trasmesse da ISPRA riportati nelle premesse) della documentazione trasmessa dal Gestore con l’istanza e con i riscontri alle richieste di integrazioni documentali e considerato che lo stesso Gestore ha previsto per alcuni di tali interventi la presentazione della documentazione progettuale nel periodo compreso tra il 2025 e il 2034, il Gruppo Istruttore della Commissione AIA ha ritenuto che, al fine di poter proseguire l’iter istruttorio in linea con i termini procedurali richiesti anche con il D.L. n. 5/2025, gli stessi interventi potranno essere oggetto di separata istanza di riesame dell’AIA contenente i relativi studi di fattibilità/progetti preliminari corredati della modulistica prevista e dei cronoprogrammi di dettaglio.

In particolare, tra questi rientrano gli interventi previsti per il riavvio dell’altoforno n. 5 (AFO5). Nell’istanza di rinnovo dell’AIA il Gestore ha chiesto un livello produttivo pari a 8 milioni di tonnellate annue di acciaio, prospettando il riavvio di impianti attualmente fermi, come l’altoforno n. 5 (AFO5) – fermo dal 2015, principale impianto necessario per l’aumento produttivo, e 4 ulteriori batterie (ossia le batterie 3, 4,10 – ferme dal 2013 e batteria 11, ferma dal 2020) di forni di produzione del coke, previa realizzazione degli interventi di adeguamento ambientale prescritti dal DPCM 29/09/2017 (nel seguito anche DPCM 2017).

In particolare, per quanto concerne gli interventi previsti per il riavvio delle batterie attualmente ferme (3-4-10-11) e dell’altoforno n. 5, dall’esame della documentazione fornita dal Gestore, da ultimo con la nota dell’11/11/2024, è emerso che, come riportato nei verbali delle riunioni del Gruppo Istruttore, non sono disponibili tutti i dettagli tecnici richiesti dal GI al fine di valutare in maniera esaustiva i relativi effetti ambientali. Infatti, dai cronoprogrammi relativi ai citati interventi, trasmessi con la nota dell’11/11/2024, emerge che la specifica tecnica di dettaglio relativa all’AFO 5 sarà disponibile a metà del 2026, mentre per le quattro batterie le specifiche tecniche di dettaglio saranno disponibili ad aprile 2025. Dai cronoprogrammi non risultano le linee di attività previste, mentre i tempi di conclusione indicati risultano tra la fine ottobre del 2028 (AFO 5 e batteria n. 10) e dopo la metà del 2029 (batterie nn. 3, 4 e 11). In pratica, l’ennesima presa d’atto rispetto ad un impianto che non sarà più rimesso in funzione.

Il via libera con tre altiforni in funzione

Inoltre, lo scorso gennaio, il Gestore ha fornito riscontro alle richieste del Gruppo istruttore della Commissione AIA, concernenti le previsioni di riavvio dell’esercizio di tutti gli impianti attualmente fermi, con data di avvenuta fermata e piano di adeguamento laddove non già presentato, o, in alternativa, dell’eventuale fermata definitiva e dismissione, da cui emerge il seguente assetto: con specifico riferimento alla c.d. “area a caldo” dello stabilimento, l’assetto impiantistico oggetto del presente parere, può essere sintetizzato come segue: 4 batterie di forni a coke (7-8-9-12), con tempi di distillazione non inferiori a 24 ore; 1 impianto di agglomerazione (AGL/2); 3 altoforni (AFO1, AFO2 e AFO4); 2 acciaierie (ACC/1 e ACC/2) con 3 convertitori ciascuna e cinque linee di colata continua (CCO/1-CCO/2-CCO/3-CCO/4-CCO/5).

In conclusione, considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell’istruttoria e che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti, il Gruppo Istruttore della Commissione AIA, sulla base degli elementi raccolti ritiene che l’esercizio dello stabilimento siderurgico di Taranto, stante il suo ciclo produttivo, le tecniche di trattamento degli inquinanti adottate e proposte e lo stato dell’ambiente di riferimento, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione (VLE), fermo restando che il Gestore è tenuto comunque al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Nel dettaglio, il parere istruttorio conclusivo contiene le prescrizioni generali definite tenendo conto che “nelle situazioni di incertezza statistica, connaturata ad ogni processo di stima basato su modelli predittivi, si dovrebbero adottare scenari di esposizione e valori di riferimento che diano priorità al principio di cautela e prudenza (precauzione), adottando scelte per le quali è preferibile introdurre errori nella direzione di proteggere l’ambiente e di salvaguardare la salute umana, in questo caso delle popolazioni che subiscono l’esposizione ad agenti tossici, piuttosto che rischiare una sottostima delle conseguenze attese” (ISS): prescrizioni puntuali ai camini interessati in termini di concentrazione, prevalentemente su base giornaliera, allineati ai valori inferiori o medio bassi indicati negli intervalli di valori limite delle BAT Conclusions di settore (BAT-AELs – BAT-associated emission levels); portate medie annuali ai camini in linea con i dati forniti per lo studio VIS e che risultano notevolmente ridotte rispetto alle portate autorizzate in precedenza, con conseguente riduzione dei flussi emissivi; installazione degli impianti di denaftalinaggio e debenzolaggio; numerose prescrizioni per garantire un’adeguata attività di gestione, manutenzione e verifica degli impianti al fine di continuare il processo di riduzione delle emissioni e quindi dei relativi impatti ambientali e sanitari; definizione di un Protocollo Operativo per prevenire con carattere di “early warning”, l’esposizione della popolazione generale a livelli di inquinamento pericolosi dovuti ad anomalie di funzionamento dell’impiantistica o a carenze gestionali e manutentive.

L’implementazione di tale sistema di “monitoraggio operativo” definito con “indicatori interni, di attenzione e di attivazione”, può contribuire a verificare l’origine della contaminazione d’interesse per l’esposizione della popolazione, accertare le cause di eventi anomalie; intercettare precocemente ogni deficit degli standard manutentivi e operazionali che possano generare rischi di ordine sanitario; adottare procedure di gestione per l’immediato ritorno alle normali condizioni di esercizio; un accurato sistema di monitoraggio ambientale interno ed esterno integrato con un piano permanente di monitoraggio sanitario.

Molti degli interventi previsti nella procedura di riesame, in realtà dovranno ottenere una Valutazione d’Impatto Ambientale con parere favorevole, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni del caso dai vari enti interessati. VIA che ha una validità di cinque anni e se pensiamo che gli interventi previsti arrivano sino al 2035, c’è il concreto rischio che di fatto molti non saranno mai effettuati, anche per l’eventuale passaggio ad una produzione con i forni elettrici.

(leggi tutti gli articoli sull’ex Ilva https://www.corriereditaranto.it/?s=ilva&submit=Go)

Una risposta

  1. Sarebbe utile, per capire, una sintesi che spieghi assetti impiantistici, quantità di acciaio da produrre nel tempo e i vicoli da rispettare da parte dei gestori presenti e futuri e agli aspetti ancora da definire. Tutti i riferimenti normativi di leggi decreti nazionali e prescrizioni comunitarie varie sono per tecnici ed esperti.

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