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Nuovo appuntamento per l’udienza preliminare del processo ‘Ambiente Svenduto’ presso il tribunale di Potenza, sul presunto disastro ambientale provocato dall’attività produttiva del siderurgico ex Ilva sotto la gestione del gruppo Riva tra il 1995 e il 2013.

Durante l’udienza del 15 luglio, il Pubblico Ministero Vincenzo Montemurro si è riportato alla richiesta di rinvio a giudizio per tutte le posizioni ed ha chiesto di non procedere per uno degli imputati coinvolti che aveva precedentemente ottenuto, per taluni capi di accusa, una sentenza assolutoria per intervenuta prescrizione del reato ascritto, seguendo il principio del “ne bis in idem” in ambito penale.

Si tratta di Bruno Ferrante, ex prefetto di Milano. Per Ferrante va precisato che già nel processo di Taranto era stato assolto dalla Corte di Assise di Taranto, ma era stato erroneamente citato in appello nonostante la Procura non avesse proposto impugnazione (analogamente alla posizione Adolfo Buffo). Ora la richiesta di proscioglimento prende atto della intervenuta assoluzione. Il PM, nella requisitoria, ha preso atto che nell’ambito del giudizio di Taranto erano già stati pronunciati dei provvedimenti giurisdizionali e si era celebrato un lungo dibattimento.

Deciderà il giudice per l’udienza preliminare, Francesco Valente, ma la Procura ha chiesto che venga prosciolto: già all’epoca la decisione fece molto discutere, perché Ferrante è stato legale rappresentante dell’ex Ilva. Ferrante fu nominato Presidente Ilva il 10 luglio 2012 dopo le dimissioni di Nicola Riva, per l’esigenza di avere un rappresentante che fosse interlocutore credibile delle istituzioni nonché garanzia di correttezza e lealtà. Poi venne nominato dal Tribunale di Taranto custode giudiziario llva dal 28 agosto al 28 ottobre 2012. Meno di due mesi in carica, per lui furono richiesti 17 anni di condanna. 

Per i restanti imputati Montemurro ha chiesto invece il rinvio a giudizio. Il Pubblico Ministero ha stigmatizzato, con riferimento all’operato dell’azienda, l’attività massiva di riversamento delle sostanze altamente inquinanti, non solo sulle aree interne allo stabilimento, ma anche sull’intero territorio tarantino determinando un danno ambientale e sanitario. “La massiva attività di sversamento di inquinanti, una massiva diffusione nello stabilimento e sulla città. Tutto ciò a causa di condotte, di cui all’imputazione, dovute anzitutto ad omissioni di apparecchiature idonee ad evitare lo sversamento di quantità così imponenti in atmosfera. Ne è conseguita un’attività di sversamento che ha provocato una contaminazione dell’ambiente, dei terreni, delle abitazioni, della salute dei cittadini del contesto urbano di Taranto. In ragione della condotta di massivo sversamento in aria ambiente di sostanze nocive e del gravissimo pericolo per la salute pubblica e degli accertamenti tecnico-peritali oggetto tanto della fase delle indagini preliminari, il PM si riporta alla richiesta di rinvio a giudizio” le parole del pm in udienza. A cui le parti civili si sono richiamate.

Alcuni avvocati all’ingresso del tribunale di Potenza impegnati in una delle udienze degli scorsi mesi

Durante l’udienza qualche parte civile ha chiesto di potersi costituire ma la richiesta è stata ritenuta tardiva ed è stata fatta uscire dall’aula.

Con la fine del corrente mese di luglio sembrano inoltre maturi i tempi per la prescrizione (che ha già raggiunto 24 imputati) del reato di concussione (reato contestato all’ex governatore Nichi Vendola che venne condannato ad oltre tre anni in primo grado dalla Corte d’Assise di Taranto): sono infatti passati 15 anni dal luglio 2010 (pena massima 12 anni maggiorata di un quarto del massimo) a meno che il reato venga riqualificato in induzione indebita che, prevedendo una pena minore, è già prescritto.

Quasi tutti i reati, tranne quelli più gravi, sono soggetti a prescrizione purché trascorra la pena massima edittale aumentata di un terzo con detrazione dei periodi trascorsi per comportamento estensivo del difensore. Nel caso della concussione il massimo della pena è 12 anni aumentato di un terzo diviene 15 anni. Poi c’è il problema della decorrenza che si calcola dall’ultimo atto compiuto o ritenuto tale.

Inoltre, lo scorso 9 giugno, lo ricordiamo, attraverso un’ordinanza il gup Valente aveva accolto le eccezioni dei difensori escludendo dal procedimento i responsabili civili Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali S.p.A. in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici S.p.A., rigettando invece le eccezioni sollevate dalla difesa del già Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola. Per le società è infatti venuto meno il vincolo della solidarietà e rispondono solo per la responsabilità ex lege 231. I relativi importi a cui eventualmente saranno condannate, non andranno più alle parti civili ma allo Stato. L’ordinanza ha escluso dal processo i responsabili civili sostanzialmente per non aver partecipato e quindi potuto difendersi nell’incidente probatorio (l’ennesimo, enorme errore da parte di chi ha condotto prima l’inchiesta e poi il processo, come abbiamo scritto in tutti questi anni).

Le parti civili escluse dal processo hanno, nel frattempo, proposto ricorso per Cassazione contro il provvedimento del Gup Valente del 13 maggio scorso con cui veniva dichiarata l’inefficacia delle costituzioni di parte civile, dei lavoratori ed ex lavoratori Ilva e aziende dell’indotto, già ammesse nel giudizio svoltosi a Taranto e non rinnovate nel processo di Potenza.

Nella prossima udienza del 9 settembre, data del rinvio annunciata ieri, sanno ascoltati i difensori dei vari imputati, visto che era stato già previsto che nell’udienza di ieri parlasse soltanto il pm.

(leggi tutti gli articoli sul processo Ambiente Svenduto https://www.corriereditaranto.it/?s=ambiente+svenduto&submit=Go )

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