Il gip del Tribunale di Taranto, Mariano Robertiello, con un’ordinanza di 14 pagine depositata il 12 febbraio ha rigettato l’istanza di dissequestro dell’Altoforno 1 presentata da Acciaierie d’Italia in As, ex Ilva.
La richiesta, presentata dall’avvocato Angelo Loreto per conto di Acciaierie d’Italia in AS, era stata discussa nell’udienza di lunedì. Per la terza volta quindi, la magistratura nega il dissequestro dell’altoforno 1. La prima volta è stata la scorsa estate mentre la seconda poco prima di Natale: nei primi due casi il no è arrivato dalla Procura, nel terzo, invece, dal giudice delle indagini preliminari.
Nell’ordinanza il giudice ha evidenziato la necessità di mantenere l’impianto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti sulle cause dell’incidente avvenuto il 7 maggio 2025. Quel giorno un incendio interessò una delle tubiere dell’impianto nelle quali transita aria calda ad alta temperatura utilizzata per la combustione del coke e l’avvio del processo di produzione della ghisa.
Dalle immagini delle telecamere interne risulta che alle 11.31 dalla tubiera 11 fuoriuscì un ingente quantitativo di gas incendiato, seguito dalla proiezione di materiale solido incandescente, con lo sviluppo di un rogo di vaste proporzioni. Secondo gli investigatori erano in corso operazioni di messa in sicurezza e spegnimento di materiale incandescente. L’evento avrebbe esposto a rischi i lavoratori presenti, sia dipendenti sia di ditte terze.
Alcuni addetti si recarono all’unità sanitaria dello stabilimento per ustioni lievi, contusioni ed escoriazioni. Gli organi tecnici hanno ipotizzato un “incidente rilevante” ai sensi del d.lgs. 105/2015, prospettando i reati di incendio colposo, getto pericoloso di cose e omessa comunicazione di incidente rilevante.
Il gip sottolinea nel provvedimento che “la permanenza del vincolo reale risulta giustificata dall’impossibilità di conseguire il medesimo risultato probatorio mediante strumenti meno afflittivi” e che l’altoforno 1 costituisce, al tempo stesso, il luogo dell’evento del 7 maggio 2025, lo strumento materiale attraverso il quale l’evento si è prodotto e la principale fonte di prova per la ricostruzione delle relative cause”. La misura adottata, aggiunge, rappresenta “l’unico mezzo idoneo a preservare l’integrità della fonte di prova. Non è, pertanto, praticabile l’ipotesi di svolgere gli accertamenti residui in assenza del sequestro”. Non è, pertanto, praticabile l’ipotesi di svolgere gli accertamenti residui in assenza del sequestro, poiché la restituzione del bene comporterebbe interventi incompatibili con le esigenze investigative, rendendo definitivamente impossibile la prosecuzione delle indagini.
“Il mantenimento del sequestro risponde, dunque, ai criteri di necessità, adeguatezza, proporzionalità e residualità, non rivestendo nel caso di specie alcuna natura sanzionatoria, né anticipatoria, ma esclusivamente conservativa e strumentale all’esercizio della funzione giurisdizionale – scrive il gip nel suo provvedimento -. Ne consegue che, allo stato degli atti, il vincolo conserva piena ed attuale funzionalità probatoria, risultando ancora strettamente strumentale all’acquisizione di elementi decisivi per la ricostruzione della dinamica causale dell’evento del 7 maggio 2025 e per la valutazione delle eventuali responsabilità».
“Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il sequestro probatorio – osserva ancora il gip – deve essere mantenuto ogniqualvolta il bene sottoposto a vincolo conservi una concreta, attuale e non meramente potenziale attitudine a fungere da fonte di prova”. Per questo è “sufficiente che residuino accertamenti non marginali la cui esecuzione richieda la conservazione materiale del bene nello stato in cui esso si trova. La verifica della persistenza delle esigenze probatorie non può essere condotta in termini astratti o meramente formali, ma deve essere ancorata alla concreta evoluzione dell’indagine, alla natura degli accertamenti ancora da svolgere e al grado di complessità tecnica del contesto oggetto di accertamento”.
Di conseguenza, per il gip la richiesta di dissequestro fatta da Acciaierie d’Italia si basa “su una lettura non completa delle risultanze disponibili”, le quali “non risultano idonee, allo stato, a superare le criticità ancora presenti nella ricostruzione dell’accaduto, né a escludere la necessità di ulteriori verifiche in loco”.
Adesso l’azienda impugnerà il no al dissequestro in Cassazione. E comunque anche se l’altoforno 1 fosse stato dissequestrato, non sarebbe ripartito subito poiché sarebbero stati necessari almeno otto mesi di lavori per il suo ripristino.
*Sull’argomento: Si è cercato afo 1 – Corriere di Taranto