La netta sensazione è che con il passare dei mesi ci si stia attorcigliando attorno ad una spirale sempre più complessa, che rischia di recidere di netto (e forse definitivamente) qualsiasi altro ragionamento in essere sul futuro del siderurgico.
Nella vicenda Ilva, come del resto non abbiamo mai mancato di riportare in tutti questi anni, l’aspetto legato all’impatto sanitario e ambientale ha oramai assunto un ruolo dirimente senza il rispetto del quale, sarà impossibile nel breve medio termine consentirne la prosecuzione dell’attività produttiva.
Diverse sono le vicende che inevitabilmente si intrecciano in questo senso. La prima, come riportiamo nell’articolo linkato alla fine della pagina, riguarda il parere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sull’aggiornamento del documento di Valutazione d’Impatto Sanitario, previsto dalla prescrizione n. 2 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), ricevuto nell’ambito del procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all’ex Ilva con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 436 del 25/07/2025.
L’ISS ha chiesto all’azienda una serie di integrazioni da consegnare entro il prossimo 3 aprile. In caso di parere negativo da parte dell’ISS, è prevista l’applicazione del Codice dell’Ambiente (Decreto Legislativo 152/2006) secondo quanto previsto dall’articolo 29-decies, comma 9: che partono dalla diffida sino ad arrivare alla chiusura dell’installazione
Quello che però più stride in tutta questa vicenda, è proprio l’essenza su cui si fonda la prescrizione n. 2, che evidenzia di fatto come l’AIA rilasciata lo scorso luglio non abbia del tutto escluso la possibilità che l’attività produttiva dell’Ilva abbia ancora un impatto sanitario non accettabile per la popolazione.
Questa vicenda si lega, inevitabilmente, al decreto del tribunale di Milano del 26 febbraio emesso nel procedimento che vede 11 cittadini di Taranto e provincia contro Ilva in AS e AdI in AS, sull’impatto ambientale e sanitario prodotto dall’attività produttiva del siderurgico.
Il tribunale ha stabilito che l’AIA 2025 deve essere parzialmente disapplicata in relazione a specifiche prescrizioni. Il che di fatto comporta che le condizioni legali di esercizio dello stabilimento, allo stato, non sussistono e per questo ne è stata disposta la sospensione dell’attività.
A motivazione di tale decisione, il fatto che molte prescrizioni non recano l’indicazione di termini entro i quali gli studi di fattibilità ed i progetti commessi al Gestore debbano essere esaminati dalle Autorità competenti, approvati (con modifiche o no), e quindi realizzati. Questo comporta che la realizzazione degli interventi ritenuti necessari potrà avvenire entro il termine di scadenza dell’AIA 2025 (luglio 2037). Il che “è irragionevole e contrasta con i principi di prevenzione e precauzione e con il divieto di ripetute proroghe”.
Per altre prescrizioni invece, sono previsti i termini finali degli interventi, “con ciò dimostrandosi per un verso la possibilità di tali previsioni e, per l’altro, la contraddittorietà ed irragionevolezza, negli altri casi, dell’omessa apposizione di termini. La disapplicazione trova il suo fondamento non già nella irragionevolezza intrinseca e sostanziale delle prescrizioni ma nella illegittima dilatazione (12 anni) dei tempi necessari per la loro implementazione”.
Pertanto, trattandosi di disapplicazione con funzione di implementazione di tempi certi e ragionevolmente contenuti di realizzazione di alcuni interventi già previsti, il tribunale ha consentito la prosecuzione dell’attività per un certo tempo in attesa della regolarizzazione.
Tale termine di differimento dell’efficacia del decreto è fino al 23 agosto 2026, un termine di 36 mesi decorrente dalla data (23 agosto 2023) entro la quale la precedente AIA (DPCM 2017) avrebbe dovuto essere rinnovata. In questo lasso di tempo, Ilva in AS e AdI in AS potranno evitare di dover sospendere l’attività chiedendo al MASE un’integrazione dell’AIA 2025 “con l’indicazione di tempi certi e ragionevolmente brevi entro i quali gli studi di fattibilità, i piani ed i crono programmi dovranno trovare effettiva attuazione ed impegnandosi a tale tempestiva attuazione”.
Il tribunale di Milano non ravvisando motivi di urgenza tali da disporne l’immediata esecutività del decreto, ha stabilito che lo stesso acquisterà efficacia decorsi i termini previsti per l’impugnazione.
Depositata lo scorso 9 marzo alla Corte d’Appello di Milano, a cui Ilva in AS e AdI in AS hanno presentato reclamo contestandolo in più punti. Decreto impugnato anche dai cittadini protagonisti della causa che invece chiedono lo stop immediato dell’area a caldo del siderurgico, ritenendo erronea la decisione dei giudici meneghini. Corte d’Appello che ha convocato le parti in udienza il prossimo 22 aprile.
E proprio lunedì 30 marzo è prevista la prima riunione del gruppo istruttore per procedere al riesame dell’AIA che dovrà durare 60 giorni. Riesame che è stato avviato lo scorso 27 gennaio, con i termini già scaduti. Un tavolo sul quale ci sono prescrizioni sulle quali si è molto discusso in Conferenza dei Servizi, in particolare quelle sulle scorie-rifiuto, sui Wind-days e sulle attività al porto. L’azienda preme per una revisione o cancellazione, mentre gli enti di controllo si oppongono.
Il decreto del tribunale di Milano fa il paio con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 25 giugno 2024, che ha stabilito che la direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame dell’AIA “deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell’attività dell’installazione interessata tanto sull’ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un’autorizzazione all’esercizio. E ciò, in particolare, per il riesame delle AIA esistenti, che si siano rivelate insufficienti rispetto ai loro scopi”. In pratica, il principio di precauzione è da intendersi quale criterio fondamentale per l’individuazione del punto di equilibrio tra i diritti in conflitto.
Come stabilito dalla sentenza della Cassazione (n.85/2013), che individuò nella configurazione del rapporto tra libertà di iniziativa economica, da un lato, e, dall’altro, l’esigenza che tale libertà non sia esercitata in contrasto con l’utilità sociale, ed in particolare recando danni sproporzionati all’ambiente e alla salute, l’ambito nel quale opera, assumendo rilievo decisivo, il principio di precauzione.
Vedremo cosa stabilirà la Corte d’Appello di Milano e se il riesame dell’AIA servirà a dipanare la matassa oppure porterà ad un ulteriore incancrenimento dell’intera vicenda.
Resta un punto fermo incontrovertibile, come messo nero su bianco anche nell’ultima Valutazione del Danno Sanitario del 2024: che il rischio sanitario ancora permane e che è indispensabile procedere ad una riduzione dell’esposizione della popolazione residente per ricondurre il rischio all’interno di una soglia accettabile.
Anche il tribunale di Milano, richiamando le Valutazione del Danno Sanitario prodotte negli anni che hanno evidenziato la connessione tra livello di produzione e livello di rischio sanitario, scrive che “tutt’ora, in capo alle persone residenti in zone limitrofe allo stabilimento, persiste un elevato rischio di lesioni gravi per effetto dell’attività industriale dello stabilimento: non si tratta di un rischio insuscettibile di essere ridotto a livelli accettabili ma solo con l’implementazione effettiva di misure e interventi che assicurino a quelle persone la ragionevole certezza di vivere senza il fondato timore di essere attinte da malattie gravi o di vedere intollerabilmente violata la serenità della propria vita per effetto dell’attività dello stabilimento”.
*Sull’argomento leggi l’articolo Il rischio sanitario c’è e va eliminato


Fru fru e mo ce tine da dicere…