La sentenza del Tar di Bari (la n. 807/2023) è del 27 febbraio scorso ed è stata pubblicata lo scorso 8 marzo, ma soltanto nelle ultime ore ne si è avuta conoscenza. Ieri, nella riunione della commissione Bilancio del Comune, il dirigente Stefano Lanza (Programmazione Economica Finanziaria e Risorse Umane) accompagnato dall’avvocato e funzionario dell’ente civico Giovanna LIUZZI, ha reso noto di aver messo da parte delle somme relative ai contenziosi di cui è oggetto il Comune di Taranto, oltre alla delibera di giunta (la 195) che approderà nel consiglio comunale della prossima settimana, che prevede una variazione di bilancio di quasi 14 milioni di euro. Di cui 7 milioni soltanto per il contenzioso che ha visto uscire sconfitto il Comune di Taranto all’interno dell’infinita vicenda legata al Palazzo degli Uffici, che dovranno essere versati entro il 31 luglio. Una tegola non da poco sui conti dell’ente civico.
La lunga vicenda legata al Palazzo degli Uffici inizia 20 anni fa…
La lunga causa civile ha visto da un lato la società Palazzo Uffici Taranto srl in liquidazione ed amministrazione giudiziaria nonché confisca in primo grado, contro il Comune di Taranto e la FINWORLD S.P.A. La società di progetto denominata PALAZZO UFFICI TARANTO
s.r.l., era stata costituita il 3/5/2005, dall’Associazione Temporanea di Imprese composta da ROMAGNOLI S.p.A., capogruppo, ELETTRODINAMICA SIEL S.p.A. (ex SIEL EURO IMPIANTI S.p.A.) e INTEROMNIA (ex TARDITO COSTRUZIONI E IMPIANTI s.r.l.), che si era aggiudicato il bando del 14/1/2003, con il Comune di Taranto aveva indetto una procedura, mediante licitazione privata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di un contratto di concessione di lavori pubblici, avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, l’esecuzione dei lavori di restauro, il recupero ed adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la gestione funzionale ed economica del Palazzo degli Uffici Taranto, per un investimento minimo previsto di €30.987.413,95. Il bando e gli accordi intercorsi tra le parti successivamente alla stesura dello schema di convenzione, prevedevano una concessione di anni 44,83 e un canone annuale previsto pari a €981.268,00. alla scadenza della concessione l’immobile, completo di ogni opera, impianto, allestimenti ed arredi realizzati e/o forniti in esecuzione del contatto, sarebbe stato riconsegnato al Comune che avrebbe dovuto, altresì, acquisire tutti i benefici economici discendenti dai contratti di locazione e/o dallo sfruttamento delle aree cedibili, con conseguente cessazione del diritto d’uso trasferito al concessionario.
Con delibera n. 540 del 25/8/2004 e successiva determina della Direzione LL.PP. n. 116 del 21/6/2005, il Comune aveva approvato il progetto definitivo per i lavori di ristrutturazione e ampliamento del Palazzo degli Uffici e aveva redatto il processo verbale di consegna frazionata dei lavori sulla scorta del progetto definitivo, limitatamente alla prima fase dei lavori; successivamente, il dissesto finanziario del Comune aveva determinato la sospensione della concessione sino al 21/12/2009. Ma è quanto accade l’11/3/2010 che segnerà un punto di non ritorno di tutta questa annosa vicenda: quel giorno con atto di cessione di ramo di azienda dell’11/3/2010, le quote della società Palazzo Uffici Taranto srl erano state cedute, attraverso plurimi trasferimenti, al Consorzio Stabile Aedars s.c. a r.l., il quale era divenuto socio unico della società in questione. Acquisizione accettata dal Comune di Taranto con determina della Direzione LL.PP. n. 293 del 13/5/2010, che rideterminava l’importo dell’intervento in €33.200.000,00, oltre a IVA al 10% e sottoscrivendo, in data 15/9/2011, l’atto aggiuntivo al contratto di concessione del 31/5/2004, che legittimava il Consorzio Stabile Aedars s.c. a r.l. ad eseguire i lavori con la propria struttura ovvero tramite i consorziati, affidandoli a sua volta alla società C&G Costruzioni s.r.l., comunicando tale circostanza con una nota del 22/2/2012 all’Amministrazione e stipulando con l’impresa consorziata un accordo quadro per il progressivo trasferimento delle quote della società Palazzo Uffici Taranto srl alla stessa Consorziata; finendo poi per sottoscrive in data 2/9/2011, con la società Finworld s.r.l. la garanzia fideiussoria n. OL206021, e consegnandola, successivamente, al Comune di Taranto.
I contrasti tra il Comune e la società esecutrice dei lavori
I lavori iniziarono il 23 luglio 2012 e procedono nonostante emerse la necessità di eseguire interventi aggiuntivi e di variante per €994.623,34. Poi però, il 21/3/2013, il Consorzio Stabile Aedars aveva ceduto alla propria consorziata C&G Costruzioni s.r.l., in qualità di impresa esecutrice della concessione, giusta delibera e lettera di assegnazione lavori del 3/11/2011, nonché in esecuzione dell’accordo quadro di pari data, quote rappresentative del 40% del capitale sociale della società Palazzo Uffici Taranto srl, altresì promettendo in vendita il residuo 60% e pattuendo dedicato piano di pagamento. Operazione che non piacque al Comune di Taranto, tanto da portare l’ente civico a chiedere un parere all’Avvocatura Comunale, ritenendo “insussistenti le condizioni normative e contrattuali per l’autorizzazione alla cessione delle quote societarie”, che esprimerà parere negativo su tale operazione. Da questo momento in poi però, tra il Comune e la società impegnata nei lavori iniziano a sorgere dei contrasti in relazione agli interventi eseguiti, quelli richiesti dall’ente civico, quelli effettuati dalla società e soprattutto riguardanti le somme impegnate nei lavori e quelle erogate dal Comune. Che da un lato chiede di non sospendere i lavori e di non procedere alla cessione del 40% delle quote e dall’altro minaccia la cessazione della concessione, oltre alla conseguente richiesta di risarcimento danni.
Siamo nell’autunno del 2013. Il Comune non riconosce come valido il progetto esecutivo presentato dalla società. Ed inoltre fa presente di aver appreso che il 27/9/2013 la Prefettura di Roma aveva adottato, nei confronti del Consorzio Stabile Aedars Scarl di Roma, provvedimento interdittivo e, pertanto, aveva invitato quest’ultimo a comunicare, entro e non oltre il 20/11/2013, l’esistenza di finanziatori del progetto e i contratti di finanziamento. Di fronte alla sospensione dei lavori, alla mancata retrocessione della proprietà di quote rappresentative il 40% del capitale sociale ed alla mancata sostituzione dell’impresa affidataria e dell’impresa esecutrice, anche alla luce dell’interdittiva, con determina della 10^ Direzione Lavori Pubblici n. 28 del 5/2/2014, il Comune di Taranto aveva dichiarato, quindi, la risoluzione della predetta concessione “a causa dei gravi, reiterati e constanti inadempimenti della società alle obbligazioni discendenti dallo stesso contratto di concessione e alla normativa in materia di appalti pubblici, e, in particolare, della mancata retrocessione del 40% delle quote del capitale sociale alla C&G Srl, della sospensione unilaterale dei lavori e dell’abbandono arbitrario e senza giusta causa del cantiere” di cui richiede la restituzione. Per tutta risposta però, la società Palazzo Uffici Taranto srl ricorse al TAR Lazio ritenendo illegittime le pretese del Comune, attesa la pendenza del giudizio dinanzi al TAR, l’omessa verifica in contraddittorio e la mancata consegna al concessionario dello stato di consistenza: il T.A.R. Lazio aveva infatti accolto il ricorso proposto da Aedars, confermate da successive decisioni del Consiglio di Stato, e, per l’effetto, aveva annullato gli atti impugnati, ossia l’informativa prefettizia interdittiva e il provvedimento del 18.11.2013 con il quale il Comune di Taranto aveva avviato la procedura tesa alla risoluzione del contratto di concessione.
Il problema nasce qui, ovvero dal fatto che nonostante il cantiere fosse stato restituito al Comune nella primavera del 2015, per la società l’azione del Comune è stata del tutto illegittima in quanto riteneva di aver effettuato tutti i lavori previsti e che lo stesso ente non avesse tenuto in considerazione le sentenze del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato. Da par suo, il Comune invece sottolineava le gravi e reiterate inadempienze contrattuali poste in essere dalla società attrice e, in particolare, il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in €5.234.329,77 e danno da svalutazione monetaria e del danno all’immagine, da liquidarsi in via equitativa, nonché la condanna della società attrice e della convenuta alla corresponsione delle somme poste a garanzia delle polizze fideiussorie, pari €1.877.466,40. Mentre la società Finworld S.p.a., costituitasi in giudizio, deduceva l’insussistenza di qualsivoglia fideiussione rilasciata in relazione al contratto di concessione oggetto di causa, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e concludendo per la estromissione dal giudizio, vinte le spese di lite (comparsa di risposta depositata il 19/12/2017).
Il Tar dà ragione alla società e condanna il Comune
Ora. Se nella sentenza i giudici del Tar di Bari hanno ritenuto legittimamente risolto di diritto il contratto da parte del Comune, il problema principale riguarda le partite di dare avere tra le parti, nonché le reciproche richieste risarcitorie. La partita si è giocata tutta sui lavori eseguiti. Nella sentenza del Tar si legge infatti che “le maggiori opere e/o lavorazioni eseguite e accertate dal D.L., deve rilevarsi che la realizzazione delle stesse si desume dai verbali di consistenza del 18/3/2014, del 25/3/2014 e dell’1/4/2014 (docc. 126, 127 e 128 fasc. attrice), tutti allegati al verbale di accertamento tecnico – contabile del 12/3/2015 della Commissione di Collaudo, da cui si evince che “si sono rilevate altresì lavorazioni eseguite, non rientranti nei progetti esecutivi stralcio di che trattasi, ma strettamente connesse, propedeutiche e consequenziali alle lavorazioni previste”. Sul punto, il c.t.u. ha evidenziato che “nello stato finale non sono stati contabilizzati anche altri lavori eseguiti. ma strettamente connesse, propedeutiche e consequenziali alle lavorazioni previste”. Inoltre “dagli esiti della consulenza espletata si evince che, a fronte delle notevoli difficoltà che i funzionari hanno dovuto affrontare per gestire, su indirizzi della propria Amministrazione, la concessione e per condurre i lavori, in alcune circostanze il loro comportamento non è stato compiutamente in linea con la vigente normativa” (pag. 103 dell’elaborato peritale)”. Quanto alla ingiustificata mancata approvazione e validazione del progetto esecutivo e del conseguente anomalo andamento dei lavori, il c.t.u. ha evidenziato che analizzando l’intero carteggio “è ragionevole, ritenere che le opere strutturali – i cui elaborati erano stati verificati (con la dizione “APPOVATO PER COSTRUIRE” da parte del D.L, ing. A. Moccia) fossero state completate e contabilizzate dal direttore dei lavori (ing. A. Moccia) alcuni mesi prima (n.4) dell’espressione del parere negativo del RUP (ing. A. Moccia)”. Il consulente conclude, pertanto, sostenendo che l’anomalo andamento della concessione è dipeso sostanzialmente “dalla mancata messa a disposizione del concessionario dell’immobile e delle aree di pertinenza nei modi e termini previsti dai patti contrattuali”. Mentre non è stato possibile eseguire il calcolo delle voci di danno citate secondo il “criterio documentale” per quanto concerne il danno da sottoutilizzo dei macchinari e delle attrezzature e quello discendente dalla maggiore spesa improduttiva per la manodopera, “in quanto la stazione appaltante non ha né ritualmente prodotto né consegnato a seguito di richiesta dello stesso c.t.u. la documentazione necessaria e, precisamente, il libro giornale dei lavori”.
Il consulente ha, dunque, riconosciuto, tenuto conto, altresì, delle maggiori spese generali e della ritardata formazione dell’utile, a titolo di danno da anomalo andamento dei lavori subito dal concessionario un importo totale pari a €1.232.185,73. Per quanto attiene al
lucro cessante, quale mancato guadagno che il concessionario si era prefigurato di ottenere dall’esecuzione del contratto, determinato dal consulente tenuto conto dell’importo contrattuale dei lavori e dell’importo dei lavori eseguiti da stato finale, non può che condividersi la quantificazione elaborata dal c.t.u. che tiene conto del lucro cessante relativo all’esecuzione dei lavori per un importo complessivo pari a €2.390.312,06. Pertanto, al concessionario deve essere riconosciuto l’importo di €1.510.177,00 a titolo di saldo lavori eseguiti e contabilizzati, oltre a interessi legali dalla domanda al soddisfo; l’importo di €1.343.729,68 per le maggiori opere e/o lavorazioni eseguite, oltre a interessi legali dalla domanda al soddisfo; l’importo di €1.232.185,73 a titolo di danno da anomalo andamento dei lavori e l’importo di €2.390.312,06 a titolo di lucro cessante, sui quali vanno riconosciuti gli interessi e il danno da svalutazione monetaria a decorrere dalla data dell’evento denunciato, identificabile nella intervenuta risoluzione di diritto risalente al 5/2/2014 (Cass. ord. n. 37798/2022). Nulla può invece riconoscersi a titolo di danni da perdita di chance e alla immagine, non risultando i medesimi in alcun modo comprovati.
Allo stesso tempo però, per i giudici del Tar “la concessionaria, prima di sospendere i lavori, avrebbe dovuto provvedere al ripiegamento del cantiere e ad eseguire i lavori di messa in sicurezza dello stesso. Deve, pertanto, riconoscersi, in favore del convenuto ovvero del Comune, l’importo indicato dal c.t.u. nella misura di €599.852,68, comprensivo di IVA, come risultante dalla nota del RUP del 2/5/2019, riportante un elenco degli incarichi affidati a professionisti e dei lavori eseguiti strettamente connessi alla risoluzione contrattuale della concessione”. Al contrario, “deve ritenersi non dovuto l’importo di €86.921,12 a titolo di risarcimento del danno per le opere danneggiate per mancata esecuzione e/o completamento di finiture e accessorie non può essere riconosciuto; così come non è riconosciuto il risarcimento del danno discendente dalla mancata redazione del progetto esecutivo sulla base del progetto definitivo validato e approvato per poter indire una nuova gara per l’affidamento dei lavori, con conseguenti oneri di progettazione esecutiva, atteso che il concessionario, in ottemperanza al contratto di concessione, presentò un progetto esecutivo nei termini previsti che, nonostante fosse stato preventivamente verificato dal terzo advisor Conteco s.r.l. e nonostante fosse, come accertato dal c.t.u., validabile, non fu mai validato dal Comune di Taranto”. Del pari “non può essere riconosciuta la penale per ritardi nella redazione della progettazione e nell’esecuzione delle opere; quanto al danno all’immagine invocato, deve rilevarsi che lo stesso non risulta in alcun modo comprovato; la relativa pretesa va, pertanto, disattesa” si legge ancora nella sentenza.
Pertanto, il Tar di Bari ha condannato il Comune di Taranto al pagamento, in favore della società attrice, della somma di €2.853.906,68, oltre a interessi legali dalla domanda al soddisfo e della somma di €3.622.497,79, oltre a interessi e danno da svalutazione monetaria a decorrere dal 5/2/2014; mentre ha accolto la domanda riconvenzionale per quanto di ragione e, per l’effetto, ha condannato la società attrice al pagamento, in favore del Comune convenuto, dell’importo di €599.852,68, oltre a interessi e danno da svalutazione monetaria a decorrere dal 7/11/2013. Sempre a carico del Comune di Taranto “la rifusione, in favore della società, delle spese processuali, che liquida in €28.690,52 (di cui €6.771,00 per esborsi), o nella misura di due terzi, le spese di c.t.u.”.
Ora la partita arriva nel consiglio comunale della prossima settimana. Una tegola certamente pesante sui conti dell’attuale Amministrazione Melucci.
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