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  • Cittadella, ipotesi di accordo per i lavoratori

    Cittadella, ipotesi di accordo per i lavoratori

    Un lunghissimo incontro, durato circa quattro ore presso la Task Force regionale per l’occupazione della Regione Puglia, alla presenza anche del Dipartimento della Salute, sulla vertenza “Cittadella della Carità”.

    La discussione tra le parti è stata complessa, difficile, anche con forti attimi di tensione: al termine della quale però, esaminate tutte le questioni giuridiche e le ricadute sul piano della par condicio-creditorum e sulla tutela degli accreditamenti regionali, si è convenuto con la presenza della Regione, un’ipotesi di accordo. Che prevede di inserire nella richiesta di Concordato Preventivo che la Fondazione presenterà entro la fine della settimana corrente al Tribunale di Taranto, la richiesta di autorizzazione al tribunale al pagamento ai 160 lavoratori interessati dalla vertenza in “prededuzione mediante un prestito ponte” delle prime quattro mensilità del 2025 (gennaio, febbraio, marzo, aprile) dopo l’eventuale autorizzazione da parte del tribunale.

    Si è inoltre convenuto, informano le segreterie aziendali e provinciali di Fp CGIL, CISL Fp, FIALS e UGL Salute, che le restanti somme vantate dai lavoratori, ovvero il saldo tredicesima 2023, il saldo tredicesima 2024, la retribuzione di aprile 2024 e il premio di produzione, verranno pagate entro 30 giorni dalla omologazione definitiva del Concordato Preventivo. Verso i lavoratori, lo ricordiamo ancora una volta, la Fondazione vanta un debito pari a 2,5 milioni di euro (TFR e retribuzioni e buono pasto arretrati).

    Ricordiamo che lo scorso 22 marzo, durante una riunione con la Fondazione, ai sindacati è stato comunicato che la Fondazione ha deciso di abbandonare la strada della procedura negoziata per la gestione della crisi, optando invece per la richiesta di concordato preventivo.

    “È di tutta evidenza che si tratta di una soluzione certamente non definitiva, ma che quantomeno potrebbe attenuare le sofferenze delle lavoratrici e dei lavoratori di Cittadella della Carità che nonostante, appunto, le retribuzioni non percepite hanno sempre comunque garantito un livello di assistenza dignitosa alle pazienti e ai pazienti – affermano le organizzazioni sindacali -. Pur non essendo completamente soddisfacente questa ipotesi, perché comunque c’è una minima parte delle retribuzioni la cui percezione è garantita ma posticipata all’esito dell’omologazione del concordato, ed essendo comunque una soluzione che è subordinata all’autorizzazione del tribunale, al momento appare la soluzione più utile per garantire di attenuare nel minor tempo possibile la sofferenza delle lavoratrici e dei lavoratori della Cittadella e provare a dare una prospettiva al futuro stesso della Fondazione”.

    “Rimaniamo quindi in attesa degli sviluppi da parte del tribunale. Il tavolo stesso non si è chiuso, in attesa della prevista autorizzazione giudiziale, in mancanza della quale, la vertenza si riaprirà e verrà rimesso nuovamente tutto in gioco. Naturalmente, resta completamente aperta tutta la discussione sul futuro della Fondazione e sul suo piano industriale; infatti, a tutt’oggi non abbiamo alcun elemento di conoscenza e valutazione e riteniamo indispensabile l’avvio immediato di un confronto. Per noi, la tutela dei livelli occupazionali e salariali è una questione non trattabile e irrinunciabile” hanno concluso al termine dell’incontro le segreterie aziendali e provinciali di Fp CGIL, CISL Fp, FIALS e UGL Salute.

    Non si hanno infatti ancora notizie sul piano industriale che dovrebbe garantire il rilancio della struttura: non è chiara la percentuale delle quote della Fondazione che il gruppo Neuromed rileverà o ha già rilevato (anche se nei mesi scorsi si parlava del 51%) dopo la composizione del nuovo CdA, così come non sono stati chiariti quante risorse economiche il gruppo Neuromed vorrà investire e in quali tempistiche ciò dovrà avvenire.

    (leggi tutti gli articoli sulla Fondazione Cittadella della Carità https://www.corriereditaranto.it/?s=cittadella&submit=Go)

  • ‘Ambiente Svenduto’, atteso il verdetto

    ‘Ambiente Svenduto’, atteso il verdetto

    Tra pochi giorni, venerdì 13 settembre, si terrà l’udienza del processo dell’appello ‘Ambiente Svenduto’ sul presunto disastro ambientale causato dall’ex Ilva, nella quale il presidente Del Coco (con il giudice a latere Ugo Bassi e sei giudici popolarleggerà il provvedimento della Corte d’Assise che deciderà in merito a tutte le questioni sollevate nelle sette udienze svolte dal 19 aprile allo scorso 28 giugno.

    (leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2024/06/28/ambiente-svenduto-verdetto-a-settembre/)

    A cominciare dalla decisione più attesa, quella sull’eventualmente accoglimento della legittima suspicione eccepita dai legali della difesa, che comporterebbe l’annullamento del processo di primo grado e quindi della sentenza emessa, con lo spostamento del processo a Potenza che ripartirebbe daccapo (senza dimenticare il fatto che diversi reati hanno di fatto raggiunto la prescrizione come ad esempio la concussione e come probabile anche l’omicidio colposo). E’ chiaro infatti che l’eventuale accoglimento dell’istanza comporterebbe a cascata una serie di accadimenti di non poco conto (tra cui l’annullamento del dissequestro degli impianti dell’area a caldo e l’eventuale confisca) e avrebbe inevitabilmente una eco enorme. Difficile fare previsioni, anche perché come abbiamo ricordato in precedenti articoli negli scorsi mesi, per ben quattro volte infatti, il collegio difensivo ha provato a spostare il processo da Taranto senza però mai riuscirvi. Il primo tentativo risale al giugno 2014, prima ancora dell’udienza preliminare dinanzi al giudice Vilma Gilli al quale seguì un ricorso in Cassazione: furono entrambi respinti. Poi altri due tentativi furono effettuati nel luglio e nell’agosto del 2017: ma in entrambi i casi prima il presidente del tribunale Franco Lucafò e poi i giudici della Corte d’Appello di Taranto rigettarono le istanze di ricusazione giudicandole inammissibili. Come si comporterà adesso la Corte d’Assise d’Appello è difficile prevederlo. Negli ultimi mesi da più parti (specie in ambienti vicini agli studi legali che difendono i vari imputati) è emersa la possibilità che il processo possa realmente essere spostato a Potenza: ma è del tutto inutile lanciare in ipotesi o previsioni: anche perché il diritto è opinabile sino ad un certo punto, dunque non resta che aspettare le eventuali decisioni che la Corte prenderà.

    Bisognerà anche capire poi come si risolverà la vicenda legata al risarcimento delle parti civili. Lo scorso 17 maggio infatti, il Collegio della Corte d’Assise d’Appello con un’ordinanza dispose la sospensione degli importi liquidati alle parti civili nella sentenza di primo grado a titolo di provvisionali (sostanzialmente degli anticipi in attesa che arrivi l’eventuale sentenza definitiva di condanna), pari a 5000 euro per oltre 1500 parti civili. Questo perché il Collegio ha ritenuto che la sentenza di primo grado emessa dalla Corte d’Assise conteneva sul punto numerose criticità. Il giudice infatti spiegò che proprio in virtù del fatto che trattandosi di ben 1500 parti civili, per gli imputati fosse economicamente gravoso pagare un così elevato numero di soggetti, ma soprattutto sottolineò che se gli imputati venissero assolti sarebbe di fatto quasi impossibile riuscire ad ottenere la restituzione di quelle somme: parliamo di una cifra totale che sfiora i 7,5 milioni di euro. Altro aspetto contestato, il fatto che nella sentenza di primo grado a tutti gli imputati siano state imposte queste provvisionali, aspetto che fece storcere il naso alle difese sin da subito, come se tutti fossero colpevoli allo stesso livello e per gli stessi reati (tesi tra le righe confermata anche allora in udienza): molto banalmente chi è imputato del reato di inquinamento e di disastro ambientale o di omicidio colposo, non può certo essere equiparato a chi risponde di reati contro la pubblica amministrazione.

    (leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2024/04/19/riecco-ambiente-svenduto-cosa-accadra/)

    Dall’altro lato la Procura Generale rappresentata per nelle scorse udienze in aula dal Sostituto Procuratore Generale il dott. Mario Antonio Barruffa, affiancato da uno dei pm dell’accusa ovvero la dott.ssa Giovanna Cannarile (adesso in servizio a Lecce), di cui fanno parte anche i pm Raffaele Graziano, Remo Epifani e Mariano Buccoliero, ha chiesto alla Corte di rigettare tutte le questioni procedurali e le eccezioni di nullità sollevate dal collegio difensivo nelle precedenti udienze, difendendo con forza e convinzione la sentenza del maggio 2021 con la quale i giudici della Corte d’Assise di Taranto condannarono in primo grado gli imputati ad oltre 200 anni di carcere. Stessa linea che è stata seguita anche dai legali delle parti civili.

    Certo è che, qualora il processo resti a Taranto, saranno tanti i nodi da sciogliere all’interno di questo processo come abbiamo spesso sostenuto in questi anni. A cominciare, ad esempio, dal mai chiarito caso di presunta corruzione da parte di Archinà nei confronti di un ex perito della Procura (il consulente Lorenzo Liberti), attraverso la consegna, sostenuta dall’accusa e smentita dalla difesa, di diecimila euro in una stazione di servizio nei pressi di Acquaviva delle Fonti sulla A14, anche se l’imputato non potrà più difendersi a causa del decesso avvenuto lo scorso 24 aprile (a quasi 10 anni esatti dal decesso di Emilio Riva avvenuto il 30 aprile 2014). Per passare poi ai clamorosi errori nella trascrizione delle intercettazioni che portarono alla condanna del’avv. amministrativista Francesco Perli e dell’ex presidente della provincia di Taranto, Gianni Florido (all’interno della vicenda della discarica Mater Gratiae che travolse anche l’ex dirigente della provincia Antonio Specchia).

    Tra i casi più eclatanti spicca sicuramente quello riguardante l’ex direttore generale di ARPA Puglia, il dott. Giorgio Assennato condannato a 2 anni poiché accusato di favoreggiamento nei confronti dell’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola. Secondo l’accusa, Assennato avrebbe taciuto delle pressioni subite dall’ex governatore, affinché attenuasse le relazioni dell’Arpa a seguito dei controlli ispettivi ambientali nello stabilimento siderurgico. Entrambi hanno sempre fortemente negato ogni accusa. Con il dottor Assennato che rinunciò alla prescrizione il che comportò di fatto una condanna raddoppiata. Ciò che lascia fortemente perplessi è che il processo ‘Ambiente Svenduto’ si poggia anche e soprattutto sulle attività di indagini ambientali svolte da ARPA Puglia (oltre che dei dati e degli studi dell’al di Taranto) proprio sotto la direzione del dott. Assennato. Una mole infinita di dati, di indagini, di rapporti, di relazioni che hanno provato, spesso, l’inquinamento prodotto dal siderurgico sotto la gestione Riva (nonostante in molti casi i parametri di legge fossero comunque rispettati). Del resto anche in appello riprenderà la battaglia tra accusa e difesa in merito alle relazioni chimica ed epidemiologica effettuata dai periti nominati dal gip Todisco, sulle quali fu incardinata l’intera inchiesta. Senza dimenticare anche la vicenda legata all’inquinamento del Mar Piccolo, sollevata in aula nel febbraio del 2020 da Fernando Severini, teste a prova contraria della difesa, Ispettore del lavoro, responsabile della Sezione di P.G. dell’Ispettorato, Sezione Tecnica, per quarantatré anni, fino al primo dicembre 2012. Che parlò di indagini e di sequestro di varie aree dell’Arsenale nei primi anni duemila, che furono misteriosamente bloccate la mattina stessa in cui ne era stato previsto l’intervento.

    Al di là di tutto ciò, è chiaro che la sentenza di primo grado rimane per l’accusa e la Procura di Taranto un punto fermo ineludibile. Con la Corte d’Assise (presieduta dal giudice Stefania D’Errico con a latere Fulvia Misserini e sei giudici popolari) che condivise in toto l’impianto accusatorio che portò in aula il pool di pm che si occupò della vicenda (di cui inizialmente facevano parte anche l’ex procuratore capo Francesco Sebastio deceduto il 10 gennaio 2023, ed il pm Pietro Argentino poi diventato procuratore capo nel 2017 a Matera ed in pensione dal settembre 2023).

    La Corte emise condanne per quasi 300 anni (le pene più pesanti furono comminate ai vertici della famiglia Riva, ai diversi dirigenti di allora del siderurgico, i così detti fiduciari e all’ex direttore dello stabilimento Luigi Capogrosso, al responsabile delle relazioni istituzionali Girolamo Archinà, all’avvocato amministrativista Francesco Perli, quelle minori all’ex governatore Nichi Vendola, all’ex presidente della provincia Gianni Florido, all’ex direttore generale di Arpa Puglia Giorgio Assennato, mentre l’ex sindacato di Taranto Ippazzio Stefàno fu assolto) per i reati di concorso in associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, all’avvelenamento di sostanze alimentari, alla omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro, corruzione in atti giudiziari, omicidio colposo ed altre imputazioni, oltre alla confisca degli impianti dell’area a caldo che furono sottoposti a sequestro senza facoltà d’uso il 26 luglio 2012 (co il Riesame che ne autorizzò la facoltà solo in virtù dell’adempimento delle prescrizioni ambientali) e delle tre società Ilva spa, Riva fire e Riva Forni Elettrici. La confisca per equivalente del profitto illecito nei confronti delle tre società Ilva spa, Riva fire spa, oggi Partecipazioni industriali spa in liquidazione, e Riva forni elettrici per gli illeciti amministrativi fu pari ad una somma di 2 miliardi e 100 milioni di euro in solido tra loro. Altre sanzioni pecuniarie pari a 4,6 milioni a Ilva spa, 1,2 milioni a Riva Fire e Riva Forni elettrici. Furono disposti, come detto, anche cinquemila euro di risarcimento danni a testa per le oltre 900 parti civili. Rispetto a primo grado saranno cinque gli imputati in meno (furono assolti) perché non è stato proposto appello nei confronti dell’ex sindaco di Taranto Ippazio Stefano, dell’allora capo di gabinetto regionale Francesco Manna, di Dario Ticali presidente della commissione ministeriale Aia del 2011, e di due ex fiduciari dell’azienda, Giuseppe Casartelli e Cesare Corti.

    Sia ben chiaro, ancora una volta, che qui non si vuol affatto sostenere chissà quale tesi innocentista, anzi (non fosse altro perché chi scrive condusse una battaglia senza quartiere negli anni ante 2012 dalle colonne del quotidiano locale ‘TarantoOggi‘ nei confronti dell’inquinamento dell’ex Ilva al tempo dei Riva, e non solo nei confronti di quello del siderurgico ma della altre industrie presenti sul territorio, in totale solitudine in ambito giornalistico). Ma si vuol semplicemente evidenziare come i tanti casi opachi a carico di alcuni imputati, rendano questo processo tutt’altro che concluso e cristallizzato come taluni credono. Gli stessi che ritengono che la magistratura debba supplire alle mancanze della politica e della società civile, usando l’azione di quest’ultima come una mannaia per spegnere in un sol colpo l’azione di chi ancora oggi vuol provare a perseguire la strada del dialogo e del confronto per trovare soluzioni sensate e condivise. Esultando per ogni indagine, per ogni inchiesta, per ogni arresto, per ogni rinvio a giudizio, per ogni condanna: ma solo e soltanto se ciò riguarda il proprio ‘nemico’ e avalla il proprio teorema poggiato spesso su preconcetti e presunzioni nel possedere verità assolute.

    La speranza, che dovrebbe appartenere invece ad ogni singolo cittadino italiano (molti dei quali oggi avrebbero ancora bisogno di andare a lezione di Educazione Civica), è che ogni dubbio, ogni errore, venga fugato oppure riconosciuto. Perché soltanto così si potrà parlare di giustizia giusta, di stato di diritto rispettato, sia per le vittime che per i colpevoli sui quali, lo ricordiamo, vige sempre la presunzione d’innocenza sino all’ultimo grado di giudizio. L’art. 533 del codice di procedura che ha come titolo “condanna dell’imputato”, prevede che “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”. Non dimentichiamolo mai. Specialmente in questi anni e tempi di esasperato giustizialismo degna della peggiore Santa Romana Inquisizione.

    (rileggi tutti gli articoli sul processo ‘Ambiente Svenduto’ https://www.corriereditaranto.it/?s=ambiente+svenduto&submit=Go)

  • Bimbo deceduto, risarcimento milionario

    Bimbo deceduto, risarcimento milionario

    Il Tribunale di Taranto ha riconosciuto il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell’ospedale SS Annunziata intervenuti nell’occorso ed  il decesso del bambino, disponendo con sentenza il risarcimento del danno da perdita parentale per circa un milione di euro.

    La ricostruzione degli eventi: La vicenda giudiziaria prende il via da una vacanza trasformatasi purtroppo in tragedia nell’estate del 2013, quando  una famiglia (padre, madre ed il loro piccolo di appena un anno) di origini italiane, ma che per ragioni lavorative viveva stabilmente in Germania, decise di trascorrere le vacanze estive nel paese d’origine al mare, nella zona di Chiatona. Il bambino iniziò  a manifestare  fenomeni di vomito a causa di una banale gastroenterite, al punto da indurre i genitori a recarsi al Pronto Soccorso del nosocomio Tarantino, dove il piccolo paziente veniva sottoposto a visita dapprima dai sanitari di primo accesso e successivamente presso il reparto di Pediatria, ove veniva prescritta una terapia domiciliare per via orale, volta a reidratare il piccolo paziente, che nonostante gli episodi di vomito ancora in corso, veniva dimesso. Ma la gravità dello stato del piccolo a causa dei continuati episodi di vomito, che non accennavamo a diminuire nelle ore successive, inducevano i genitori a condurre nuovamente il bambino al SS Annunziata. All’ormai grave stato di disidratazione, peraltro in pieno periodo estivo,i sanitari non riuscirono a porre rimedio con un’idratazione per via endovenosa, per cui il piccolo decedeva nella notte del 30 Luglio.

    La denuncia: Immediatamente i genitori hanno sporto denuncia, alla quale ha fatto seguito il sequestro della cartella clinica. Al termine di una consulenza tecnica medico-legale disposta dal PM, la Procura della Repubblica, ritenendo che non vi fossero estremi per rilevare una malpractice medica, ha formulato richiesta di archiviazione, alla quale hanno proposto opposizione i genitori del bambino, suffragando le loro accuse di responsabilità colposa e negligente dei sanitari mediante una consulenza tecnica di parte. Nonostante ciò, il Gip ha disposto l’archiviazione del caso. A questo punto, i genitori del bambino, convinti delle proprie ragioni e con l’ausilio del collegio difensivo composto dagli avvocati Mario Soggia e Massimo Saracino, hanno dato il via al giudizio civile per colpa sanitaria a carico della ASL di Taranto, in seguito alla cui condotta imperita e negligente si era verificato il prematuro e drammatico decesso.

    La sentenza: E’ stato quindi in tale sede giudiziaria, dinanzi al Giudice Annagrazia Lenti della Sezione Civile del Tribunale di Taranto che, dopo una vera e propria battaglia legale protrattasi per ben dieci anni e contraddistinta da plurime perizie e contro-perizie medico-legali, che il Tribunale di Taranto con sentenza del 13 Marzo scorso, ha accolto in pieno la tesi difensiva e condannato la ASL di Taranto al risarcimento del danno da perdita parentale, patito dai genitori e dal fratello del bambino, riconoscendo loro un ristoro quantificato complessivamente in circa un milione di euro. Il Tribunale ha così stabilito, anche e soprattutto attraverso gli accertamenti tecnici compiuti dai consulenti medici nominati dallo stesso Giudice, unitamente a quelli di parte, come il bambino fosse deceduto in conseguenza della grave disidratazione causata dai ripetuti episodi di vomito determinati da una semplice gastroenterite. “Qualora i sanitari – recita la sentenza – avessero disposto il ricovero ospedaliero del  paziente già in occasione del primo accesso al Pronto Soccorso ed avessero quindi attivato da subito le procedure di reidratazione per via endovenosa, le condizioni di salute del bambino non sarebbero ulteriormente degenerate e quindi non sarebbe deceduto per arresto cardiaco”.

  • Sciopero al Tribunale di Taranto

    Sciopero al Tribunale di Taranto

    Anche a Taranto i professionisti precari dipendenti della Soc. Coop. Nuovi Orizzonti impegnati in regime di appalto in favore di tutti i Tribunali italiani, oggi e domani aderiranno allo sciopero nazionale indetto dal Cobas Lavoro Privato e manifesteranno in presidio davanti all’ingresso del Tribunale in via Marche nelle stesse giornate dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

    “Per oltre vent’anni questi lavoratori, oggi 1.500 in tutta Italia, sono stati e sono tutt’ora essenziali per garantire i servizi di documentazione degli atti processuali per il Ministero della Giustizia senza che mai sia stata garantita alla loro categoria la piena dignità che meritano – afferma in una nota Salvatore Stasi per Cobas Lavoro Privato di Taranto -. Ancora oggi il loro futuro occupazionale è messo in discussione a partire dalla scadenza dell’appalto in corso (30 giugno 2024) date le poco chiare intenzioni finora espresse dal Ministero in merito alle prospettive riservate all’intera platea di lavoratori/trici”. Gli sciopero e le manifestazioni di questi giorni tendono a dare forza alla piattaforma rivendicativa che si propone in primo luogo di accelerare l’apertura di un tavolo tecnico-politico finalizzato ai seguenti obiettivi – specificano dai Cobas Lavoro Privato -: riconoscimento della specifica categoria contrattuale; internalizzazione dei servizi di che trattasi, anche attraverso la costituzione di una Società in House da parte del Ministero della Giustizia con relativo passaggio del personale finora impegnati; garanzia della prosecuzione lavorativa a partire dalla scadenza dell’appalto in corso”.

    In occasione dei presidi si è provveduto a richiedere un incontro al Presidente del Tribunale di Taranto.

     

  • Morte operaio Morricella, tre condanne

    Morte operaio Morricella, tre condanne

    Tre condanne sono state inflitte oggi dal tribunale di Taranto a conclusione del primo grado del processo per la morte, avvenuta nel giugno 2015, dell’operaio dell’Ilva Alessandro Morricella, di Martina Franca, investito da un getto di ghisa sul piano di colata dell’altoforno 2. Sono stati condannati a 6 anni di carcere Ruggiero Cola, allora direttore dello stabilimento, e a 5 anni il direttore dell’area ghisa Vito Vitale e il capo area Salvatore Rizzo. Assolti, invece, Massimo Rosini, ex direttore generale di Ilva spa (per cui erano stati chiesti 6 anni), il capo turno di Morricella, Saverio Campidoglio, e il tecnico del campo di colata, Domenico Catucci. Tutti rispondevano di cooperazione in omicidio colposo, ma a Cola, Vitale e Rizzo, i magistrati hanno contestato l’accusa di non aver adottato “adeguate misure tecniche e organizzative, in particolare schermi protettivi o altri mezzi idonei”. I legali degli imputati condannati hanno già annunciato il ricorso in Appello.

    Nel 2015 l’Ilva, che da gennaio era entrata in amministrazione straordinaria, era sotto la gestione commissariale. La sentenza è stata letta oggi dal giudice Federica Furio. A seguito della morte di Morricella, che avvenne diversi giorni dopo al Policlinico di Bari, dove era stato trasportato, per la gravità delle ustioni riportate, l’altoforno 2 è stato sottoposto a lavori di miglioramento del piano di colata, da parte della stessa amministrazione straordinaria, per un investimento di circa 10 milioni di euro. Attualmente l’altoforno 2 è fermo.

    (leggi tutti gli articoli sul caso Morricella https://www.corriereditaranto.it/?s=morricella&submit=Go)

  • Accusato di tre estorsioni: assolto

    Accusato di tre estorsioni: assolto

    Terminato in tribunale, innanzi alla dott.ssa Chiantini, un lungo processo a carico di un imprenditore tarantino accusato di tre episodi di estorsione oltre uno di tentata estorsione in danno di tre dipendenti, che avevano denunciato alla Guardia di Finanza di essere stati obbligati a restituire il TFR ricevuto, mediante cambio degli assegni e restituzione del contante, con la contropartita della riassunzione nella nuova azienda.

    Il processo è stato istruito mediante ascolto di numerosi testimoni del pm, parte civile e difesa; al termine l’imprenditore è stato assolto per insussistenza del fatto, avendo dimostrato che i tre operai ben prima dei fatti avevano stretto un accordo per denunciare il datore di lavoro qualora questi non avesse accettato di conferire aumenti di stipendio di quasi il 50%. Uno dei tre si era costituito parte civile.

  • La Cittadella della Carità finisce all’asta

    La Cittadella della Carità finisce all’asta

    Entro il prossimo 15 aprile si potranno presentare offerte per acquistare la piena proprietà del complesso edilizio sanitario della Fondazione Cittadella della Carità (costituito da un terreno pertinenziale, un complesso edilizio sanitario composto da un ingresso portineria, alloggio custode, locali adibiti ad uso foresteria, depositi, cabina elettrica e quattro corpi di fabbrica, per un’estensione pari a 9900 metri quadri). L’intero compendio è infatti finito all’asta giudiziaria: prezzo base pari a 22 milioni di euro, offerta minima di 16,5 milioni di euro. Un passaggio questo scontato, visto che tutto il patrimonio immobiliare della Fondazione è stato pignorato da due istituti bancari, a causa di una voragine finanziaria pari ad un debito di almeno 20 milioni di euro.

    Secondo quanto siamo riusciti al momento a ricostruire, la prossima settimana dovrebbe essere presentato in tribunale un piano di risanamento del debito che avrebbe come effetto immediato la sospensione di ogni procedura esecutiva (ma siamo come detto nel campo delle ipotesi). Il che non dovrebbe mettere in discussione l’operazione in corso con il gruppo Neuromed. Che da dicembre è in trattative per il fitto di ramo d’azienda della casa di cura ‘Arca’ e del Poliambulatorio della Cittadella della Carità. Ad oggi però non si ha alcun dettaglio sul piano industriale (negli ultimi tempi si sono rincorse voci su possibili dimissioni del Cda, dopo quelle dei componenti del Collegio dei Revisori e dell’Organo di Vigilanza, ma anche su questo manca effettiva chiarezza d’informazione), né è stata data informazione sulla procedura per il fitto (non si conoscono infatti i nuovi assetti societari e gestionali), né è stato chiarito il futuro occupazionale dei lavoratori coinvolti pur essendo stato garantito alle organizzazioni sindacali nell’ultimo incontro del mese scorso presso la task Force regionale per occupazione, che nessun lavoratore dei 160 coinvolti dalla vertenza perderà il proprio posto di lavoro.

    Nella speranza di evitare al territorio ionico l’ennesima drammatica vertenza sul lavoro e la perdita di una struttura d’assistenza sanitaria fondamentale per la nostra provincia, che dopo anni di scellerata gestione (da parte di un management non all’altezza con l’avallo del precedente arcivescovo Filippo Santoro) è finita all’asta.

    (leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2024/01/24/cittadella-della-carita-non-ce-chiarezza/)

  • Nuovo reintegro in Acciaierie d’Italia

    Nuovo reintegro in Acciaierie d’Italia

    “ArcelorMittal, oggi Acciaierie d’Italia, al momento della scelta dei lavoratori da assumere direttamente, quando è subentrata nella gestione dello stabilimento tarantino, ha individuato un escamotage al fine di aggirare le graduatorie e scegliere discrezionalmente chi assumere e chi lasciare fuori senza alcun requisito da considerare. Questa la trovata: il nuovo meccanismo andava a tagliare a priori i dipendenti impiegati in un determinato reparto, indicato dalla nuova gestione come superfluo. Peccato che, grazie all’impegno del legale Mario Soggia, supportato dalle ricerche messe in atto da alcuni dirigenti sindacali dell’Unione Sindacale di Base, in particolare Michele Altamura, è stato possibile smascherare ArcelorMittal che, se da un lato eliminava i lavoratori di un determinato reparto, andava poi a dar vita ad un altro con le stesse funzioni, ma con un nome nuovo. Così, nel reparto “rinominato” si riservava la possibilità di assumere liberamente”. Questa azione legale portata avanti dall’Usb attraverso l’avvocato Soggia, si affianca a tante altre avanzate e andate a buon fine, ma nel caso specifico il lavoratore interessato non era nemmeno in graduatoria. La decisione è stata assunta dal Giudice del Lavoro di Taranto Lorenzo De Napoli.

    Franco Rizzo, Esecutivo Confederale Usb, commenta così la sentenza: “Ennesima vittoria, direi ancora più incisiva delle altre, perché fa rientrare in fabbrica un lavoratore escluso in maniera del tutto arbitraria e discrezionale, e rivela la cattiva gestione di ArcelorMittal che pensa di poter spostare, anche eliminare, a suo piacimento i dipendenti come se fossero pedine. Siamo soddisfatti di aver visto giusto e va dato atto a chi nell’organizzazione, in questa particolare circostanza, ha voluto approfondire dinamiche non chiare, oltreché ovviamente allo straordinario lavoro messo in piedi dall’avvocato Mario Soggia”. 

    “L’insufficienza del numero dei mezzi interni allo stabilimento siderurgico determina una serie di conseguenze negative: il disagio personale per i lavoratori che, a fine turno, se  non si spostano in tempo dentro la fabbrica, arrivano tardi alla fermata dei mezzi pubblici e, nel caso del secondo turno, rischiano addirittura di rimanere per strada fino all’indomani. Così sono costretti a muoversi a piedi, come sono costretti ad ottimizzare i tempi e a recuperarli, spesso sacrificando il momento dedicato alla doccia prima di uscire dall’acciaieria, portando così su di sé, e quindi all’esterno, residui di polveri inquinanti. Dunque al disagio si aggiunge una questione di salute. E ancora va messa in conto l’emergenza. Cosa accade se, in una situazione di pericolo, è indispensabile spostarsi con mezzi che di fatto non ci sono? Chiediamo all’azienda: come devono comportarsi i lavoratori?”: è quanto si chiede Enzo Mercurio Coordinatore di fabbrica Usb. “Più volte la nostra organizzazione sindacale ha segnalato questo problema, come quello dell’impossibilità di cambiare gli indumenti e curare l’igiene, prima di uscire dal perimetro aziendale.  Quest’ultimo è stato denunciato allo SPESAL, ma senza riscontro alcuno – prosegue Mercurio -. Anche questo atteggiamento è sintomatico di una totale indifferenza della gestione nei confronti  dei diritti dei lavoratori, con particolare riferimento al rispetto della salute e della sicurezza. Torna dunque l’esigenza di chiedere al Governo di intervenire e fare presto, soprattutto nella definizione dei ruoli all’interno della società  che gestisce l’acciaieria, con l’aumento immediato della quota di partecipazione statale, e l’estromissione di un privato inaffidabile sotto ogni punto di vista” conclude il Coordinatore di fabbrica Usb.

    (leggi tutti gli articoli sull’ex Ilva https://www.corriereditaranto.it/?s=ilva&submit=Go)

  • Il divorzio: ricorso storico!

    Il divorzio: ricorso storico!

    La regolamentazione del “divorzio” affonda le sue radici in anni molto antecedenti il 1970.Già nel 1791, infatti, in Francia, seppure la Costituzione non facesse ancora alcun riferimento al divorzio, il matrimonio assunse lo stato di un contrat civil (contratto civile). Non spettava più alla Chiesa, bensì allo Stato, definire gli impedimenti al matrimonio e all‘état civil (stato civile), anziché ai registri parrocchiali, la registrazione del contratto.

    Poco dopo, il 20 settembre del 1792, il divorzio fu approvato dalla Convenzione e prevedeva lo scioglimento del vincolo matrimoniale per mutuo consenso dei coniugi, o a richiesta di uno solo di essi, senza indicazione dei motivi. L’innovazione però non ebbe vita facile. Fu modificata dal Codice napoleonico del 1804 per fronteggiarne le prime opposizioni. Abolita nel 1816 a seguito delle critiche dell’opinione pubblica e della classe politica restauratrice scatenate dalla Chiesa, infine, fu reintrodotta nel 1884.

    ‘900

    Quando nel secolo scorso il problema, sotto la spinta delle aree riformiste, fu posto in Italia, un percorso di riferimento era, pertanto, già stato tracciato. La legge n. 898 che avrebbe disciplinato i casi di scioglimento del matrimonio fu varata il primo dicembre 1970 e fu conosciuta come legge Fortuna Baslini, dal nome dei due deputati, Loris Fortuna (socialista) e Antonio Baslini (liberale), primi firmatari delle proposte di legge abbinate che seguirono un lungo iter di approvazione parlamentare.

    Dopo quattro anni, promosso dalla Democrazia Cristiana di Amintore Fanfani, il 12 e 13 maggio 1974 in Italia si svolse il primo referendum abrogativo della legge istitutiva del divorzio. Il sito ufficiale (https://www.camera.it/leg17/537?shadow_mostra=23937) della Camera dei Deputati riporta che furono 33.023.179 gli elettori che si recarono alle urne: 19.138.300 (59,26%) votarono contro l’abrogazione della legge, mentre i voti favorevoli furono 13.157.558 (40,74%).

    2000

    Recentemente è stata introdotta la Riforma Cartabia che ha sensibilmente modificato la normativa legale che disciplina il divorzio. In quali termini incide su quella esistente e quali sono le novità essenziali introdotte?

    Lo abbiamo chiesto all’avvocata Italia Funari che si occupa di diritto penale e, in particolare, ha un’esperienza specifica sul diritto di famiglia, avendo partecipato sul tema a diversi processi giudiziari. «Questa nuova Riforma è entrata in vigore a fine febbraio 2023. Particolarmente complessa, il suo principale obiettivo è quello di accelerare i tempi di svolgimento del processo di divorzio. In questo senso, una importante novità introdotta prevede la possibilità di presentare in un’unica soluzione, cioè contemporaneamente, le domande di separazione e divorzio».

    Prima ciò non era possibile?

    «No, prima i due procedimenti erano separati. Si presentava e processava prima la domanda di separazione. Quindi, decorsi i tempi legali che, negli anni, sono gradualmente mutati, si procedeva al divorzio con un atto separato. Oggi, la legge introdotta dalla riforma, prevede, come già anticipato, che la separazione consensuale e il divorzio congiunto vengano richiesti in un’unica domanda e risolti in un solo procedimento».

    Cosa deve prevedere, in grandi linee, questa domanda?

    «Deve prevedere le enunciazioni delle specifiche pattuizioni della separazione consensuale che costituiranno anche le basi del divorzio. Questo, al fine dell’accelerazione del procedimento è un importante passo avanti».

     Ci si limita a presentare la domanda di separazione?

    «L’atto di separazione è correlato da un nuovo documento chiamato Piano genitoriale che indica tutte le condizioni da rispettare per la gestione comune dei figli e delle figlie come nel caso del mantenimento, i diritti di visita e il contributo delle spese. Il Piano Genitoriale pone dunque, da questo punto di vista, maggiori garanzie rispetto al passato per una maggior tutela dei minori considerati parte importante della separazione tra i coniugi».

    Cosa accade quando manca il consenso delle parti?

    «In questo caso è inevitabile il percorso giudiziale. I coniugi potranno proporre contemporaneamente una domanda di separazione; una volta passata in giudicato la sentenza di separazione, si potrà predisporre il procedimento per il divorzio che, in questo caso, sarà disgiunto. Le parti, non essendo d’accordo, dovranno seguire un iter pari ad un processo specifico in cui entrambe devono costituirsi.

    Più in dettaglio, sia nella fase della separazione che in quella del divorzio, dovranno presentare documentazioni a sostegno delle proprie tesi, introducendo mezzi di prova e descrivendo i fatti che intendono far valere in udienza. I soggetti dovranno esporre le proprie pretese e le proprie testimonianze per perseguire il proprio obbiettivo ed ottenere, da parte del giudice, le disposizioni attese».

    Non accadeva questo precedentemente alla Riforma Cartabia?

    «No, adesso le parti dovranno introdurre tutti i mezzi di prova, sia per la sentenza di separazione che di divorzio. Il giudice arriverà ad una decisione unica sia per la separazione che per il divorzio. Prima invece queste fasi erano divise. Inoltre, in relazione al procedimento, viene eliminata l’Udienza Presidenziale».

    Che significa?

    «Quando le parti decidevano di separarsi si presentavano, assistiti dai loro legali, in tribunale dove veniva loro assegnato un giudice: questa udienze era denominata Presidenziale perché si svolgeva dinnanzi al Presidente del Tribunale».

    Il Presidente del Tribunale cosa faceva?

    «In questa prima udienza esperiva il tentativo di conciliazione obbligatorio fra i coniugi e, all’esito, rinviava l’udienza. Qualora l’esito era positivo, i coniugi si riconciliavano. In caso contrario, il giudice rinviava il procedimento innanzi ad un altro giudice con il quale si addiveniva alla prima forma di separazione. La nuova legge introdotta dalla Riforma ha eliminato l’Udienza Presidenziale e prevede un’Unica prima udienza in cui viene assegnato un giudice che seguirà tutto il processo».

    In relazione alla procedibilità della domanda di divorzio, cosa è richiesto?

    «È richiesto il doppio requisito, vale a dire il passaggio ingiudicato della sentenza parziale di separazione e la cessazione ininterrotta della convivenza. In presenza di questi due requisiti si può passare a chiedere il divorzio».

    Ritiene dunque importante questa Riforma perché i tempi vengono resi più celeri?

    «È importante non solo perché velocizza molto la procedura, sia che si tratti di separazione consensuale che di separazione giudiziale, ma soprattutto perché pone molta attenzione alla figura del minore».

    Questa attenzione al minore si desume unicamente dall’introduzione del Piano Genitoriale?

    «Non solo, nei casi di separazione giudiziale, la competenza territoriale delle cause è quella della residenza abituale del minore che corrisponde poi al luogo in cui di fatto il minore si trova abitualmente, e cioè  dove prevalentemente si svolge la sua vita. In caso di assenza di figli o figlie minorenni, la competenza territoriale è, invece, del giudice del luogo in cui ha residenza il convenuto che da’ inizio alla causa. Nelle cause di separazione giudiziale, è prevista l’obbligatorietà dell’audizione del minore ».

    Cosa intende in altri termini?

    «Significa che, a pena di decadenza, il giudice deve disporre, nel caso di presenza di un minore che abbia già compiuto 12 anni, l’ascolto dello stesso. Al contrario, nelle separazioni consensuali, il giudice può anche non consentirlo perché non è a pena di decadenza del procedimento».

    Cos’è l’udienza di comparizione?

    «È la prima udienza e si svolge dinanzi al collegio o al giudice delegato ed è quella in cui le parti compaiono personalmente. Dopo la verifica della regolarità del contraddittorio, il giudice sente le parti e inserisce il tentativo di conciliazione con la possibilità di formulare una proposta conciliativa. Se la conciliazione non riesce, il giudice con un’ordinanza dispone i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse delle parti, dei figli e delle figlie e nei limiti della domanda. Successivamente provvede sulle richieste istruttorie delle parti e, se già alla prima udienza la causa è matura alla decisione, il giudice fa precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti temporanei e ordina direttamente una discussione orale della causa nella stessa udienza o su richiesta di una delle due parti».

    Non focalizzandoci sul divorzio, la Riforma Cartabia come incide sul diritto di famiglia?

    «La Riforma istituisce il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Quindi, i Tribunali circondariali, i Tribunali Distrettuali e i Tribunali per i minorenni non verranno soppressi ma verranno trasformati in altre articolazioni con la finalità di valorizzare le loro specializzazioni: ciò avverrà dall’ottobre 2024. Tutte le cause che riguardano i minori verranno così svolte all’interno del Tribunale Ordinario; il giudice tutelare non verrà soppresso ma non sarà più competente a decidere in materia di minori. Tutte le cause confluiranno nell’unico organo che è il Tribunale Ordinario, ad eccezione delle sezioni specializzate sull’immigrazione e sulle adozioni riguardanti i minorenni che verranno curate da Tribunali a parte».

    Crede che inglobare i diversi organi giurisdizionali nel solo Tribunale Ordinario sia un aspetto positivo della Riforma?

    «Il problema è che al momento, come in tutte le riforme, voler sveltire il processo non sempre è positivo perché in questo calderone dovrebbero essere considerati anche gli assistenti sociali, gli psicologi, i sociologi che adesso vengono chiamati durante le udienze, di cui si chiede l’audizione. Questo non si sa come si svolgerà con la Riforma Cartabia. La nuova normativa deve anche fare i conti con la realtà storica, con la società e con le nostre risorse oggi disponibili. Inoltre la tempistica, con la nuova Riforma, è probabile che sia stata accelerata per le separazioni e i divorzi consensuali ma per quelle disgiunte e contenziose non ci sono importanti modifiche perché i giudizi si devono svolgere dinnanzi al giudice, sentendo le parti, i minori, predisponendone le istruttorie, le prove, i documenti, le doglianze. Aspetti difficili da quantificare in termini di tempi».

  • Amianto, storica sentenza per operaio ex Ilva

    Amianto, storica sentenza per operaio ex Ilva

    C’è una data e una sentenza (la n. 44 del 2023) che introduce nuovi elementi di giustizia e riconoscimento pensionistico per i lavoratori che hanno avuto a che fare o continuano a lavorare in luoghi contaminati da amianto: la fibra cancerogena messa al bando nel 1992 eppure ancora così presente in molti apparati industriali e produttivi del territorio.

    A darne notizia sono la CGIL e la FIOM CGIL di Taranto, commentando l’importante risultato raggiunto nell’ambito di un giudizio promosso nei confronti dell’INPS, da parte di un ex dipendente ILVA, assistito dall’avv. Massimiliano Del Vecchio.

    L’uomo che dal febbraio 1985 ad ottobre del 2003 aveva lavorato in un reparto in cui era presente la fibra killer, malgrado avesse ottenuto dall’INAIL il riconoscimento di esposizione qualificata all’amianto, non aveva traccia di quel periodo ad alto rischio nella sua pensione.

    “761 settimane a contatto con quella fibra considerate dall’INPS come settimane qualsiasi – commenta Giovanni D’Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto – un periodo di esposizione di oltre dieci anni che non si era tradotto nella rivalutazione della retribuzione pensionabile, e nell’indennizzo per un ex lavoratore che quotidianamente aveva rischiato la vita”.

    La sentenza emessa dal giudice del Tribunale di Taranto, sezione lavoro, Saverio Sodo cambia invece, così, le sorti di una platea di lavoratori già in pensione o in procinto di andarci.

    “Questo dispositivo introduce la possibilità di aumentare il trattamento pensionistico per chi dopo il 1995, è andato in pensione con il sistema misto o contributivo – afferma l’avv. Massimiliano Del Vecchio – e fa da spartiacque rispetto ad un atteggiamento che tendeva a non riconoscere le maggiorazioni di legge sulla quota contributiva della pensione. Un atto di giustizia!”.

    Il lavoratore in questione, per effetto di questa sentenza riceverà gli arretrati del rateo pensionistico mensile ricalcolato anche sulla base di quelle 761 settimane di esposizione all’amianto e in più riceverà d’ora in poi una pensione aumentata di circa il 10%.

    “E’ certamente una sentenza risarcitoria – dichiara il segretario generale della FIOM CGIL di Taranto, Francesco Brigati – ma anche un provvedimento di tutela di un diritto individuale dal forte sapore collettivo, considerato che ancora oggi molti dei metalmeccanici tarantini a lavorare in presenza di amianto. Come Fiom Cgil continueremo a chiedere un’accelerazione sulla rimozione della fibra killer, presente all’interno dello stabilimento siderurgico, e un’estensione dei benefici previdenziali da esposizione amianto per tutti i dipendenti di Acciaierie d’Italia e dell’appalto”.

    (leggi tutti gli articoli sull’ex Ilva https://www.corriereditaranto.it/?s=ilva&submit=Go)