Se dovesse presentarsi ufficialmente alle elezioni così come annunciato alla stampa, la “Grande Alleanza per Taranto” guidata da Walter Musillo partirebbe con un ricorso già annunciato a proprio carico. Il comitato cittadino “Taranto Futura”, infatti, ha annunciato che ricorrerà al TAR contro la nascita di questa maxi-coalizione. Il motivo è presto detto: la coalizione, che include al proprio interno partiti di centrodestra e centrosinistra, non sarebbe «culturalmente omogenea (così Sentenza del Consiglio di Stato) per quanto riguarda la visione del Mondo». Tale principio, afferma il comitato, deriva direttamente dall’articolo 49 della Costituzione e mira a tutelare la «dignità culturale dell’elettore».
In particolare, sostengono i promotori dell’eventuale ricorso (eventuale perché si concretizzerà solo all’indomani della presentazione delle liste), un accordo così vasto al primo turno elettorale sarebbe incostituzionale. Non così un apparentamento al ballottaggio, in quanto «turno tecnico-amministrativo […], data la necessità di garantire la gestione amministrativa dell’Ente locale». Va da sé, però, che al ballottaggio bisogna arrivarci e una coalizione divisa ha inevitabilmente meno probabilità di riuscirvi.
Il comunicato di “Taranto Futura”
Per completezza, riportiamo di seguito il comunicato integrale con cui si annuncia il ricorso.
L’ art. 49 della Costituzione affida ai Partiti e per essi, ai cittadini (riuniti anche in associazioni o movimenti di cui all’ art. 18 della Costituzione), la partecipazione, col metodo democratico, alla vita politica del Paese, fermo restando che per “metodo democratico”, secondo i lavori preparatori dell’Assemblea Costituente sul citato art. 49 Cost., si deve intendere un’azione politica trasparente e culturalmente omogenea (così Sentenza del Consiglio di Stato) per quanto riguarda la visione del Mondo e, quindi, delle cose, proprio nell’ambito di una coesione sociale e politica messi assieme.
Pertanto, fuori dalle esigenze del Parlamento italiano (dove prevale dal punto di vista tecnico- politico la funzione dei Gruppi parlamentari, tanto da superare eventuali fenomeni di incostituzionalità di rappresentanze illegittime), in cui vale il principio anch’esso costituzionale del divieto del mandato imperativo ovvero del diritto del parlamentare di svincolarsi dal mandato ricevuto dall’ elettore, e tenuto conto che, nel caso di specie, siamo in tema di elezioni amministrative, si deve evidenziare che tali elezioni locali si caratterizzano dal fatto che, essendo i Partiti organismi privati (ad oggi non hanno personalità giuridica come i Sindacati), sono soggetti alle regole del Codice civile della Rappresentanza( art. 1387 C.C.).
Dal punto di vista elettorale, la Rappresentanza è il fenomeno per cui un soggetto, e, quindi, il Politico eletto, spende il nome, e, quindi, il voto, in nome del suo elettore, facendo cadere gli effetti degli atti politici da lui compiuti in testa al rappresentato.
Conseguentemente, per le elezioni amministrative, il voto che viene dato dal cittadino ad un Partito deve seguire, in funzione proprio del collegamento tra rappresentante e rappresentato, la regola trasparente di cui all’art. 1387 C.C., nell’ambito del citato principio di coesione culturale omogenea per la gestione del bene comune.
Ecco perché la coalizione partitica multiculturale di Musillo non può funzionare nella prima fase delle elezioni comunali, in quanto incostituzionale, in violazione dell”art. 49 Cost., per violazione del “metodo democratico”, come sopra evidenziato, e per i vincoli portati dal principio della Rappresentanza di cui al citato art. 1387 del Codice civile.
Diversa è, invece, la musica, e, quindi, l’aspetto giuridico-costituzionale, per quanto riguarda il Ballottaggio, in quanto, se si dovesse arrivare a tale ulteriore procedura elettorale, soccorre l’art. 72, 7° comma, del Testo unico degli Enti locali (D.Leg.vo n . 267/2000), fermo restando il percorso separato elettorale della prima fase delle attuali liste di coalizione del candidato Sindaco Musillo (Centro-destra e Centro-sinistra ), ora associate.
Invero, detto art. 72, 7° comma, del T.U.E.C., nel rispetto dei principi costituzionali, e in particolar modo dell’art. 48 Cost. (sul diritto di voto) e art. 51 Cost. (sul diritto dei cittadini di accedere agli Uffici pubblici e alle cariche elettive), permette ai 2 candidati sindaci che accedono al Ballottaggio (per aver ottenuto il maggior numero dei voti nel primo turno, ma senza raggiungere il 50% + 1 dei voti), di collegarsi ad altre liste non vincenti nel primo turno, per raggiungere dal punto di vista tecnico-giuridico la maggioranza semplice per governare l’Ente locale.
Perché nel 2° turno di Ballottaggio verrebbe rispettato dal punto di vista costituzionale il mandato politico dell’elettore dell’uno o dell’altro Partito, in funzione della diversa identità culturale del consenso?
La risposta sta nel fatto che, nel Turno di Ballottaggio, l’apparentamento o collegamento dei due candidati Sindaci con le altre liste di primo turno non vincenti sarebbe costituzionalmente giustificato dalla necessità tecnica-amministrativa di raggiungere gioco forza la maggioranza per poter governare l ‘ Ente Comune.
In poche parole, il turno del Ballottaggio si trasformerebbe da turno social-politico (come previsto nella prima fase) a turno tecnico-amministrativo, in ragione di ulteriore regolamentazione portata dall’art. 72, 7° comma, del T.U.E.C, data la necessità di garantire la gestione amministrativa dell’Ente locale (art. 118 e 119 Cost.). Soluzione che, invece, sarebbe incostituzionale nella prima fase della votazione, per i motivi sopra esposti.
Nel Turno di Ballottaggio, il diritto di voto del cittadino avviene preponderatamente in funzione dell’interesse pubblico da tutelare. Ecco perché è necessario che la coalizione di Musillo, così come inizialmente progettata, deve scindersi (centro-destra e centro-sinistra) al primo turno in piena autonomia, anche nel rispetto dei rispettivi elettori di cultura diversa, per poi ricongiungersi al sicuro turno di Ballottaggio per motivi tecnico-amministrativo, al fine di raggiungere la necessaria maggioranza per fare funzionare la macchina comunale, sulla base di una “programmazione tecnica” per la gestione del bene comune.
In questo modo, si salverebbe dignitosamente l’identità culturale di ogni singolo Partito o movimento, all’ insegna della prova di fedeltà della coalizione di Musillo.
Avv. Nicola Russo
