Com’era prevedibile, il “Decreto-legge recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale” riguardante anche l’ex Ilva ed approvato mercoledì sera dal Consiglio dei Ministri, ha riattivato il solito flusso di dichiarazioni incontrollate e prese di posizione al limite del ridicolo. Non ci soffermeremo in questo articolo a ricordare a tutti coloro i quali oggi straparlano, politici in primis e via via proseguendo tra sindacati, magistratura, giornalisti e società civile, quanto questa vicenda sia stata avvelenata negli ultimi dieci anni, tanto da trasformarla in un caso da psicodramma collettivo, oltre che di studio per i migliori giuristi ed economisti in circolazione. Di tutti questi ‘signori‘ torneremo ad occuparcene eventualmente in un secondo momento.

Quello che oggi interessa è riportare e spiegare i passaggi principali di questo decreto, avendo avuto la possibilità di leggerlo nella sua bozza finale discussa e approvata a Palazzo Chigi già nella giornata di ieri. Da sempre crediamo che il miglior modo per fare informazione resti quello di partire dai documenti ufficiali. Ciò non toglie che il testo possa subire modifiche nei vari passaggi istituzionali che lo attendono.

Per prima cosa è giusto sottolineare che il decreto non riguarda solo il siderurgico tarantino, ma anche tutti i siti di interesse nazionale ritenuti strategici. Anche se, ovviamente, in premessa al testo del decreto, viene ricordato il motivo principale del decreto stesso: “la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative alla gestione dell’ex Ilva e la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure anche di carattere processuale e procedimentale finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”.

Come riportato mercoledì sera, il Dl consta di dieci articoli. Al CAPO I recante ‘Disposizioni relative al settore siderurgico‘, l’Art. 1 prevede ‘Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale‘.

E va a modificare l’art. 1 del decreto legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 ‘Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento‘, in quanto al comma 1-ter, dopo le parole “finanziamento in conto soci,” sono aggiunte le seguenti: “secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima”. Questo perché originariamente era previsto in quel decreto che “Invitalia fosse autorizzata a  sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad  erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell’impianto siderurgico di Taranto della Societa’ ILVA  S.p.A”. Intervento finanziario che in realtà, come abbiamo riportato in questi mesi non è mai arrivato.

Mentre al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere, negli anni 2023 e 2024, aumenti di capitale sociale o finanziamento soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all’importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter”. Mentre invece in quel decreto al comma 1 era previsto soltanto che “sono assegnati in favore di Invitalia, contributi in conto capitale, fino all’importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l’anno 2020“. Questo dunque consentirà ad Invitalia di attuare sino al 2024 più interventi finanziari a sostegno di Acciaierie d’Italia, come previsto dagli accordi del dicembre 2020.

Questo significa anche che Invitalia possa chiedere, a sua discrezione, in ogni momento la conversione del finanziamento in aumento capitale sociale, con conseguente modifica delle partecipazioni societarie. Dunque tra le righe si può anche leggere la possibilità che lo Stato, qualora lo richiedano le condizioni del momento, possa anticipare l’acquisizione della maggioranza delle quote del capitale sociale rispetto alla scadenza del 31 maggio 2024.

E’ quindi questa la parte del decreto che riguarda specificatamente l’ex Ilva. Perché come vedremo, gli altri 9 articoli del decreto sono più di carattere generale, pur restando inevitabilmente correlati alla situazione soprattutto giudiziaria riguardante gli impianti di Taranto.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2022/12/28/ex-ilva-torna-lo-scudo-penale3/)

L’Art. 2 ‘Amministrazione straordinaria della società partecipate‘, interviene sull’art. 2, comma 2, del decreto legge n. 347 del 2003, la famosa legge Marzano riguardante ‘Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza‘. Dove è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria può avvenire, nei casi di società partecipate dallo Stato, su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 percento delle quote societarie, quando il socio stesso abbia segnalato all’organo amministrativo la ricorrenza dei presupposti di cui all’articolo 1 e al comma 1 del presente articolo e l’organo amministrativo, ricorrendone i presupposti, abbia omesso di presentare l’istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni”. Questo perché l’art.2 della legge Marzano non contemplava all’epoca che un intervento del genere si potesse applicare ad aziende anche a partecipazione statale, come il caso di specie dell’ex Ilva oggi richiede.

Gli articoli 3 e 4 riguardano invece i Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi e i Compensi degli amministratori giudiziari, nei quali sono disposti alcuni paletti economici. I compensi in entrambi i casi avranno un carattere premiale ed un tetto massimo. In questo frangente si interviene sull’art. 47 del D.Lgs. 08/07/1999, n. 270 dove sono apportate le seguenti modifiche: in merito al compenso al comma 1 lett. b) dopo le parole “parametrato al fatturato dell’impresa” viene aggiunto “solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza” e  la corresponsione “di acconti sul compenso spettante ai sensi della lettera nella sola fase di esercizio dell’impresa“.

Inoltre, la subordinazione del 25% del compenso complessivamente spettante alla verifica da parte dell’Autorità Vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10% avendo riguardo “l’adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; l’adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari; l’adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali; la restituzione dell’eventuale importo della garanzia; per il rimanente 15% al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge, salvo diversa previsione della stessa”.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2022/12/24/ex-ilva-serve-liquidita-non-ce-alternativa/)

Ma la parte più interessante del decreto, ed anche la più discussa, è inevitabilmente quella riguardante il CAPO II, inerente le ‘Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale‘.

L’Art. 5 del decreto riguarda modifiche al D.Lgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Al quale sono apportate alcune modificazioni, a partire dall’art. 15 comma 1, dopo la lett. b) (che prevedeva come “l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato,   rilevanti ripercussioni sull’occupazione”) viene inserita la seguente modifica: b-bis) l’attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all’applicazione della sanzione sono state ammesse all’amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell’attività è affidata al commissario già nominato nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria“.

Passaggio che in soldoni significa che a fronte di un eventuale nuovo sequestro da parte della magistratura, un impianto o un’impresa strategica per l’economia nazionale potrà continuare la sua attività produttiva con l’affidamento della gestione ad un commissario.

All’art. 17, ‘ Riparazione delle conseguenze del reato‘ dopo il comma 1 che disponeva “Ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e’ comunque efficacemente adoperato in tal senso; l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca“.

A ciò viene aggiunto il seguente comma 1-bis): Art. 17. 1-bis. “In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l’adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi“.

Come anticipato ieri, tra le righe appare chiara la volontà da parte dell’esecutivo, di limitare l’iniziativa della Procura di Taranto in merito al futuro dissequestro degli impianti dell’area a caldo del siderurgico, al quale la Corte d’Assise di Taranto ha già opposto un primo niet lo scorso maggio, sostenendo che il Piano Ambientale fosse ancora incompleto di una serie di prescrizioni tra le più importanti per eliminare le emissioni diffuse e fuggitive provenienti dal siderurgico. Ma i giudici si spinsero anche oltre, sostenendo che nemmeno l’attuazione di tutte le prescrizioni previste dal Piano Ambientale, poteva fungere da garanzia sulla non pericolosità degli impianti sequestrati. Con la Procura che a novembre ha reso noto l’esistenza di un’inchiesta relativa al ruolo svolto da ISPRA e ARPA Puglia nei controlli sull’attuazione delle prescrizioni, ipotizzando i reati di concussione e falso. Inoltre appare qui evidente anche il voler proteggere chi ha in gestione l’azienda da eventuali azioni penali, in virtù del fatto che la loro azione era indissolubilmente legata all’attuazione di prescrizioni stabilite prima della loro nomina. E che tra l’altro sono frutto di provvedimenti imposti dallo Stato stesso.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2022/11/16/ex-ilva-tutta-una-questione-di-soldi3/)

Introdotta anche una modifica all’Art. 53. sul ‘Sequestro preventivo‘ della stessa legge in cui è previsto al comma 1 che “Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui e’ consentita la confisca a norma dell’articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e  3-ter,  322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. In questo caso viene aggiunto il seguente comma 1-bis.1: “Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del decreto Legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, o loro parti ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l’articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271″.

L’Art. 6 del decreto prevede ‘Disposizioni in materia di sequestro‘. Si interviene qui sull’articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono aggiunti, dopo il comma 1-bis, i seguenti commi: “1-bis.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell’attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all’applicazione del provvedimento di sequestro sono state ammesse all’amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell’attività è affidata al commissario già nominato nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l’incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione dell’attività se, nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale, l’autorità amministrativa competente ha adottato provvedimenti con i quali ha ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso il provvedimento, anche se negativo, è immediatamente trasmesso, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. 1-bis2. Nei casi disciplinati dal comma 1-bis.1., il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l’autorizzazione alla prosecuzione può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell’articolo 322-bis del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy o del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sull’appello avverso il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l’autorizzazione alla prosecuzione decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma“.

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2022/12/02/lilva-e-la-favola-nazionalizzazione2/)

L’Articolo 7 riguarda invece le “Disposizioni in materia di responsabilità penale“. Il testo recita: “Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell’attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni“.

L’Articolo 8 “Disposizione transitoria” prevede che “Fino alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 (“Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta’ e dell’area di Taranto”), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato”. Che prevedeva “L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, ai fini della valutazione delle condotte strettamente  connesse  all’attuazione  dell’A.I.A. e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’ incolumita’ pubblica e  di sicurezza sul lavoro”. 

Questi ultimi tre articoli del decreto (il 9 e il 10 riguardano la clausola di invarianza finanziaria e l’entrata in vigore del dl stesso) mirano a garantire sia l’azione giudiziaria ma soprattutto chi si trova a gestire un’azienda come l’ex Ilva, in un passaggio transitorio così delicato. Del resto chi scrive ha sempre trovato questa norma, la famosa esimente penale su cui nel 2019 scoppiò una bagarre politica vergognosa, di buon senso e garantista. Negli ultimi 30 anni almeno, diciamo in particolar modo da Tantentopoli in poi, in tanti si sono dimenticati che viviamo in uno stato di diritto, che è l’esatto posto del clima giustizialista e di gogna pubblica che si insegue continuamente. E dispiace alquanto che questa linea, per mero consenso virtuale di popolo, sia stata sposata da gran parte del mondo sindacale e politico, ed anche di una parte della società civile specie quella ambientalista, che hanno scritto gran parte della storia di questo Paese facendo leva su valori e ideali lontani anni luce dal clima che si respira oramai da tantissimi anni.

Ciò detto, è fin troppo evidente che non sarà certamente questo decreto a scrivere la parola fine su questa storia, come hanno dimostrato tutti i decreti precedenti. Questo continuo intervento di decreti legge che riscrivono o ripropongo decreti precedenti, questo sottoscrivere quasi annualmente nuovi accordi tra pubblico e privato, gli interventi della magistratura che come scriviamo da anni sembrano mirare unicamente alla chiusura tout court di quella fabbrica e una totale assenza di competenza politica (se non in rare occasioni ed eccezioni), hanno finito per ingarbugliare talmente tanto questa matassa che a scioglierla potranno essere solo decisioni chiare, concrete, realistiche e realizzabili. E’ fin troppo banale sottolineare ancora una volta come l’obiettivo massimo raggiungibile sarebbe quello di contemperare e bilanciare della tutela del diritto alla salute, al lavoro e ad un ambiente salubre. Se questo però non è o non sarà possibile almeno in parte, dopo che si sarà espressa in via definitiva la scienza (la Asl di Taranto, l’Istituto Superiore della Sanità, il ministero della Salute, con l’ausilio di ARPA Puglia, dell’ISPRA e del ministero dell’Ambiente) e non certo qualche guru locale, qualcuno in cerca di fama e gloria e una serie infinita di personaggi politici imbarazzanti, bisognerà dirlo con grande chiarezza e studiare tutte le soluzioni possibili per traghettare tutto e tutti in una nuova stagione della storia di questo territorio. Senza lasciarci alle spalle macerie, mostri industriali abbandonati e migliaia di vite precarie. Ad maiora.

(leggi tutti gli articoli sulla vicenda dell’esimente penale https://www.corriereditaranto.it/?s=esimente+penale&submit=Go)

5 Responses

  1. Direi che oltre ad un comportamento della magistratura che mira per una chiusura tout court della fabbrica esiste si’ una totale assenza di competenze politico industriali (difatti anche i “draghiani” non si sono dimostrati all’altezza della situazione ) ma soprattutto la mancanza di un tessuto imprenditoriale nazionale con capacità e competenze specifiche di settore ed in relazione con i tempi che corrono.

  2. Aspettiamo il testo definitivo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
    Resta imperativo rendere insequestrabili e inconfiscabili i siti
    produttivi di interesse strategico nazionale.
    E’ inutile girarci intorno, quando interviene la Magistratura
    si contano più danni che benefici.
    Con buona pace della professionalità dei Signori Giudici.
    Ma non sono loro che producono acciaio o prodotti petroliferi o
    energia elettrica.
    Auguri di Buon Natale e Buon 2023.
    Speriamo di aver toccato il fondo nel 2022.
    Almeno possiamo solo sperare di risalire la china.
    Vecchione Giulio

  3. Chiedo cortesemente all’autore di questo articolo, quali siano oltre la ex Ilva, gli altri siti di interesse nazionali ritenuti strategici. Grazie per la risposta

    1. Gent.le sig. Simonetti, sono tutti quei siti che operano nei settori economici strategici. Come ad esempio le raffinerie (veda ad esempio il decreto di inizio mese per salvare la produzione della raffineria di Priolo ad esempio), gli impianti che producono energia, tutto il manifatturiero e via dicendo. E’ chiaro che essendo l’acciaio un prodotto utilizzato in quasi tutti i settori, lo sia anche un’industria siderurigica.

      Cordiali Saluti

  4. Il testo definitivo conferma quanto anticipato dal Sig. Leone.
    Ora abbiamo i sindacati CGIL UIL e USB che scalpitano e scalciano
    perchè vorrebbero ritornare alla pacchia dell’Italsider di Stato.
    La CISL con intelligenza attende che si pronuncino tutti al tavolo di
    concertazione presso il MISE, compresa Arcelor-Mittal.
    Ed il Sindaco di Taranto Sig. Melucci deve ancora chiarire da che
    parte stare.
    Ed il Presidente della Provincia di Taranto Sig. Melucci deve chiarire
    anche lui da che parte stare.
    A dimenticavo Il Dott. Emiliano da Bari cosa vuol fare????
    E Confindustria Taranto????
    Oggi è tassativo che dicano con chiarezza ai Tarantini se sono
    contro o a favore del sito produttivo ADI.
    Basta sotterfugi e cerchiobottismo.
    Se siete a favore, impegnatevi alla risoluzione della crisi ex-ILVA.
    Se siete contrari, ditelo ed agite nell’ambito dei Vs poteri.
    Saluti
    Giulio Vecchione

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