É un passaggio che interviene direttamente sull’architettura costituzionale della giustizia italiana.
Il 22 e 23 marzo gli elettori saranno chiamati a confermare o respingere la legge di revisione approvata dal Parlamento nell’ottobre 2025 che, non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi in seconda deliberazione, è stata sottoposta al vaglio popolare secondo quanto previsto dall’articolo 138 della Costituzione.
Si tratta di un referendum confermativo: non è previsto quorum e l’esito sarà determinato esclusivamente dalla maggioranza dei voti validamente espressi. Il quesito, riformulato dalla Corte di Cassazione per maggiore intelligibilità, riguarda modifiche a più articoli della Carta in materia di ordinamento giurisdizionale e introduce l’istituzione di una Corte disciplinare autonoma.
Il punto cardine della riforma è la separazione strutturale delle carriere. Nell’attuale ordinamento giudici e pubblici ministeri accedono tramite concorso unico e appartengono allo stesso ordine, pur svolgendo funzioni diverse. I passaggi da una funzione all’altra sono stati negli anni progressivamente limitati, ma non eliminati. La revisione costituzionale prevede invece due percorsi distinti fin dall’ingresso in magistratura, senza possibilità di transito successivo. Secondo i promotori, tale scelta rafforzerebbe la terzietà del giudice nel processo, rendendo più marcata la distinzione tra chi esercita l’azione penale e chi è chiamato a decidere.
Accanto alla separazione delle carriere, la riforma interviene sull’autogoverno. L’attuale Consiglio superiore della magistratura verrebbe articolato in due organi autonomi: uno competente per i magistrati giudicanti e uno per i pubblici ministeri. Entrambi resterebbero presieduti dal Presidente della Repubblica, ma avrebbero competenze distinte in materia di nomine, trasferimenti, promozioni e organizzazione. Cambierebbe anche il sistema di selezione dei componenti togati, con l’introduzione del sorteggio al posto dell’elezione diretta, misura indicata come strumento per ridimensionare il peso delle correnti associative emerso negli ultimi anni.
Ulteriore elemento innovativo è l’istituzione di una Corte disciplinare di rango costituzionale, separata dai Csm, alla quale verrebbe attribuita la competenza sui procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. La funzione sanzionatoria verrebbe così distinta dall’attività di gestione delle carriere, ridefinendo un equilibrio rimasto sostanzialmente invariato dalla nascita della Repubblica.
Il dibattito politico e istituzionale si sviluppa lungo linee contrapposte. I sostenitori del «Sì» parlano di riforma organica capace di modernizzare il sistema, aumentare la trasparenza e rafforzare la fiducia dei cittadini nell’imparzialità della giurisdizione. La separazione delle carriere viene letta come coerente con un modello processuale accusatorio e come garanzia di maggiore equilibrio tra accusa e difesa.
Il fronte del «No» evidenzia invece il rischio di una frattura nell’unità della magistratura, tradizionalmente considerata presidio di indipendenza rispetto agli altri poteri dello Stato. Le perplessità riguardano anche il meccanismo del sorteggio, ritenuto da alcuni una compressione della rappresentatività interna, e la nuova Corte disciplinare, vista come un mutamento sensibile degli assetti costituzionali.
In caso di approvazione, sarà necessario un intervento legislativo attuativo per disciplinare modalità operative, composizione dei nuovi organi e fase transitoria. In caso di bocciatura, resterà in vigore l’impianto attuale.
L’esito del voto non inciderà su singole disposizioni processuali, ma sulla configurazione istituzionale della magistratura. Una scelta destinata a definire, nel medio e lungo periodo, il rapporto tra funzione requirente, funzione giudicante e sistema di autogoverno.

Gregorio
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