Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha stabilito che le somme riconosciute alle persone con disabilità non possono essere considerate disponibilità economica da recuperare. La sentenza n. 169 del 9 febbraio 2026 riguarda il caso di una donna tarantina gravemente disabile che aveva chiesto al Comune l’integrazione della retta per la sua degenza in una residenza sanitaria assistenziale.
Il Comune aveva respinto l’istanza, considerando gli arretrati dell’indennità di accompagnamento come reddito disponibile. Tuttavia, il Tar ha ritenuto illegittima questa impostazione, annullando l’atto comunale e il verbale dell’Unità valutativa multidimensionale dell’Asl di Taranto.
La decisione chiarisce che il parametro economico valido resta esclusivamente l’Isee, previsto dalla normativa per determinare la capacità contributiva nelle prestazioni socio sanitarie. Inoltre, l’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale esente da Irpef e destinata a compensare una grave inabilità, non un reddito utilizzabile per coprire altre spese.
La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale già consolidato e ribadisce che le esigenze di bilancio non possono limitare diritti fondamentali delle persone con disabilità. I sostegni riconosciuti dallo Stato non possono essere recuperati attraverso meccanismi amministrativi che ne alterino la finalità assistenziale.
